Plafond su cessioni di beni: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguardo alla cessione all’esportazione e alle modalità di formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti (Agenzia delle entrate, risposta 6 agosto 2024, n. 3).

In merito alla modalità di costituzione del plafond, l’articolo 6 del Decreto IVA prevede che le cessioni di beni si considerino effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Viene inoltre stabilito, qualora sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, che l’operazione venga considerata effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

 

Con specifico riferimento, poi, al momento di costituzione del plafond, l’Agenzia sottolinea la validità delle considerazioni della circolare n. 145/E/1998. In tale documento viene chiarito che il momento costitutivo del plafond, deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento al momento della data di emissione della fattura. L’adozione del criterio della registrazione contribuisce a semplificare gli adempimenti dei contribuenti in quanto, il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale I.V.A.; inoltre comporta che nelle ipotesi di emissione anticipata di fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore agevolato ma anche a quella del plafond.

Ne consegue che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l’operazione nel suo insieme preordinata ad una cessione all’esportazione di cui all’articolo 8 del Decreto IVA.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che, qualora l’operazione non andasse a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto dovrebbe essere opportunatamente rettificato.

 

L’Agenzia, infine, richiama il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30800/2022: “in tema di IVA, il meccanismo del plafond costituisce una modalità di assolvimento dell’IVA per le operazioni imponibili poste in essere dall’esportatore abituale, in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all’esportazione od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell’esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria. Ne consegue che, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall’esportatore abituale direttamente dalle cessioni all’esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, il mutamento della natura di queste ultime, quand’anche sopravvenuto negli anni successivi (cd. splafonamento postumo), incide sull’entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell’imposta”.

Riforma fiscale: il Decreto in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024, introduce importanti disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo è suddiviso in 19 articoli distribuiti in due Capi:

  • Capo I: Disposizioni in materia di riscossione (articoli 1-10);

  • Capo II: Disposizioni complementari (articoli 11-19).

Si riportano di seguito alcune tra le novità introdotte dal Decreto.

 

L’articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione svolga le proprie attività, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

– la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;

– il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito;

– la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente;

– la trasmissione telematica all’ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del MEF, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonchè le riscossioni effettuate nel mese precedente.

 

Si introduce (articolo 3) l’istituto del “discarico automatico” delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento. 

 

L’articolo 6 prevede, poi, specifiche disposizioni sulla verifica, il controllo e la responsabilità dell’agente della riscossione.

 

In materia di impugnazione, l’articolo 12 del Decreto n. 110/2024 interviene sull’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 chiarendo che “l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472″.

 

Novità anche in materia di dilazione. Viene, infatti, previsto (articolo 13) che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro.

 

Infine, gli ultimi articoli del decreto si soffermano rispettivamente:

– sull’adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’accertamento;
– sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali;
– in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo;
– in materia di resa del conto.

Adempimento collaborativo, adempimenti tributari e concordato: disposizioni integrative e correttive

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato sulla G.U. del 5 agosto 2024, n. 182, reca disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Il Decreto correttivo, che entra in vigore il 6 agosto 2024, modifica tre decreti legislativi attuativi della delega fiscale

 

L’articolo 1 apporta varie modifiche al D.Lgs. n. 128/2015, come modificato dal D.Lgs. n. 221/2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare, all’articolo 4, comma 1-bis, dopo il primo periodo viene inserito il seguente: “in caso di certificazione infedele, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 2411997. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l’Agenzia dell’entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell’ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza”.

 

L’articolo 2 contiene, invece, modifiche e integrazioni in materia di adempimenti tributari di cui al D.Lgs. n. 1/2024. In particolare:

  • vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA;

  • vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre;

  • vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori;

  • vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025);

  • vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES;

  • vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale;

  • viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati.

L’articolo 3 tratta dell’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

 

L’articolo 4, poi, reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13/2024. Nello specifico: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

 

A seguire, all’articolo 5 vengono apportate modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

 

L’articolo 6, infine, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata della Rottamazione-quater, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della Legge n. 197/2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024

Definizione agevolata controversie tributarie: interessi dovuti per il versamento delle rate

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2024, n. 168).

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la circolare n. 2/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di evidenziare come la stessa consenta di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. 

 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le suddette rate vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Oltre a ciò, l’Agenzia ricorda che:

  • l’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024;

  • la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi.

Chiarisce, dunque, l’Agenzia come il vigente comma 2 dell’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997 stabilisca che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata, non contenendo più quel riferimento temporale rappresentato dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva. Infatti, le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono.

 

Nel caso di specie, il dubbio dell’interpellante verteva sulla possibilità di applicare il ”nuovo” tasso di interesse del 2,5% (Decreto del MEF del 29 novembre 2023) sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024, essendo già stata presentata la domanda di accesso alla definizione agevolata ed essendo già stata versata la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%.

In risposta, dunque, l’Agenzia, alla luce di quanto sopra, ribadisce che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

Atto di rinuncia di un Trust: imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione, ai fini delle imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale, dell’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di Trust (Agenzia delle entrate, risposta 1 agosto 2024, n. 165).

Il Trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor)­ con negozio unilaterale trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

 

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Ai sensi dell’articolo 73, comma, 1, lettere b), c) e d) del TUIR,  i trust, residenti e non residenti, sono inclusi tra i soggetti passivi dell’IRES.

 

Con specifico riferimento all’imposizione indiretta, già con la circolare n. 34/E/2022 è stato chiarito che, in via generale, l‘atto istitutivo e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust.

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari, pertanto, realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Ai fini della determinazione dell’imposta da versare, le aliquote e le franchigie sono individuate, all’atto dell’attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

 

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E/2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce inoltre che la ”retrocessione” ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

 

Nel caso di specie, l’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte di tutti i beneficiari comporta la cessazione del Trust e i disponenti rientrano nella titolarità delle unità immobiliari, secondo i rispettivi diritti vantati al momento dell’atto istitutivo del Trust stesso.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione.

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto in questione rientra tra gli atti da registrare in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Al medesimo atto sono applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e dell’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Navi, galleggianti e unità da diporto: le modalità per la comunicazione dei dati su iscrizioni e trascrizi

L’Agenzia delle entrate ha comunicato modalità e termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 agosto 2024, n. 320231).

Il nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle entrate risponde all’esigenza di razionalizzare e riorganizzare la raccolta dei dati relativi alle navi, ai galleggianti e alle unità da diporto, in considerazione della possibilità per l’Agenzia di avvalersi del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Le nuove disposizioni sostituiscono le previsioni recate dall’articolo 1, punto 1.1, lett. a), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165906/2010 concernente “Comunicazioni all’anagrafe tributaria”.

 

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto MEF 21 ottobre 1999, sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi, gli Uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile – Sezione Nautica.

 

Vista, dunque, la possibilità di effettuare l’acquisizione diretta di tali dati contenuti presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto, nelle more della stipula di un’apposita convenzione, i soggetti obbligati possono effettuare la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:

  • per le navi maggiori e i galleggianti, nelle more della disponibilità di una banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la trasmissione telematica degli stessi;

  • per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline;

  • avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo.

 

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all’anno 2024 è stabilito al 30 giugno 2025.

Depositari di scritture contabili: la procedura per comunicare la cessazione dell’incarico

Dal 29 luglio 2024 è attivo il servizio web per comunicare all’Agenzia delle entrate la fine dell’incarico di depositario delle scritture contabili di aziende e professionisti (Agenzia delle entrate, comunicato 29 luglio 2024).

È infatti ora possibile trasmettere, attraverso una procedura web attivata sul sito delle Entrate, il modello approvato dal Direttore dell’Agenzia con un provvedimento del 17 aprile 2024, per comunicare la cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.

 

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del Decreto IVA, introdotto dal Decreto Adempimenti, prevede che in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili in seguito alla cessazione dell’incarico di depositario, possa essere lo stesso professionista a comunicare all’Agenzia la conclusione dell’incarico.

In tal modo, è data al depositario cessato la possibilità di informare direttamente l’Agenzia della variazione, nell’ipotesi in cui il contribuente cui si riferiscono i documenti contabili non abbia proceduto ad inviare la stessa comunicazione entro i 30 giorni previsti dalla legge (articolo 35, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

 

Il professionista, prima di avviare la procedura, è tenuto ad avvisare il depositante dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia. Pertanto, l’inoltro del modello sarà consentito soltanto a partire dal 31° giorno successivo all’interruzione dell’incarico ed esclusivamente attraverso la procedura web presente nel Cassetto fiscale, sezione “Consultazioni – Anagrafica”.

 

Dopo aver ricevuto la comunicazione e verificato la correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascerà un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che riepiloga i dati comunicati. La comunicazione e la ricevuta potranno poi essere consultate sia dal depositario che dal depositante accedendo alle rispettive sezioni del Cassetto fiscale presente in area riservata del sito delle Entrate.

 

A partire dalla data di trasmissione della comunicazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili coinciderà con il domicilio fiscale del depositante.

AdE: analisi delle novità in materia di plusvalenze su partecipazioni qualificate non residenti

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti e istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 in tema di regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti (Agenzia delle entrate, circolare 29 luglio 2024, n. 17/E ).

L’articolo 1, comma 59, lettera a), della Legge di bilancio 2024 introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del TUIR, recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR.

 

In particolare, il nuovo comma 2-bis contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, godano di un particolare regime fiscale, qualora soddisfino i requisiti previsti.
Viene, dunque, esteso il trattamento fiscale “participation exemption“, riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione.

 

La circolare passa, quindi, ad analizzare l’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo regime in seguito alle modifiche apportate.

In particolare viene chiarito che i soggetti destinatari della disciplina di cui al comma 2-bis sono le società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti a un’imposta sul reddito delle società. Rientra, inoltre, nell’ambito soggettivo di applicazione della norma il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.

 

Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo delle nuove disposizioni, invece, sono quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 dell’articolo 68 del TUIR.

 

Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al 5% dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare corrispondente dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo, è riportato in deduzione fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Al riguardo, il documento di prassi specifica che le plusvalenze e le minusvalenze che rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024. Su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.

Tali plusvalenze oggetto del comma 2-bis sono, dunque, da assoggettare a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Stabiliti i criteri di utilizzo in compensazione dei crediti in I24 con scadenze future

L’Agenzia delle entrate ha fissato criteri e modalità applicative dell’addebito in conto con scadenze future di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 1/2024, previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Agenzia delle entrate, provvedimento 26 luglio 2024, n. 313945).

L’articolo 17 del D.Lgs n. 1/2024, prevede che, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato possa disporre l’addebito di somme dovute per scadenze future, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un
intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia.

L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

 

A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima.

L’Agenzia spiega che i crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe e sia alla data di scadenza indicata e che dalla data di invio essi non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che non si provveda all’annullamento della delega di pagamento.
Il credito indicato nell’I24 con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza.
L’annullamento di una o più delle deleghe può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24, sempre attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

Inoltre, il provvedimento chiarisce che, qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la
decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura. Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.

 

Infine, chiarisce l’Agenzia, è necessario che il codice fiscale del contribuente indicato nell’I24 corrisponda al codice fiscale del titolare o del cointestatario, con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto di addebito. Solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso.

Resta, dunque, in capo al contribuente la responsabilità di verificare:

  • che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;

  • che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito;

  • che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato.

Eventi alluvionali Emilia-Romagna, le modalità di fruizione del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della Legge di bilancio 2024, per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 luglio 2024, n. 312076).

A seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’articolo 1, comma 435, della Legge di bilancio 2024 ha stabilito che i contributi di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del D.L. n. 61/2023, venissero erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Il successivo comma 436 ha, poi, previsto che i contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 potessero essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi ai contributi.

Inoltre, il comma 439 ha disposto che in capo al beneficiario del finanziamento maturasse un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

 

Tale credito d’imposta potrà, dunque, essere utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Il soggetto finanziatore potrà recuperare l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sarà possibile recuperare tali somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:

  • i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari dovranno presentare il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

  • saranno istituiti dall’Agenzia uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento;

  • non verrà applicato il limite previsto dall’articolo 34 della Legge n. 388/2000.

Con successivo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti (con i relativi importi), dei dati relativi al numero, all’importo e alla scadenza delle singole rate, nonché i dati delle cessioni dei crediti e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.