Fusione per incorporazione: l’incorporante può continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo

Nell’ambito di una fusione per incorporazione, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per la società controllata di continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo facente capo alla società controllante a decorrere dalla data di efficacia dell’atto di fusione (Agenzia delle entrate, risposta  9 ottobre 2023 n. 445).

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, disciplinata dall’articolo 73, ultimo comma, del Decreto IVA e dal Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, ­consente alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Di conseguenza, i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo.

Tale sistema è volto ad agevolare, da un punto di vista finanziario, i gruppi societari che riescono a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1 luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione, ai sensi del comma 3 del citato articolo 73; mentre, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. del 1979, ­si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1 luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi.

Sono, pertanto, da ritenersi escluse dalla disciplina le società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate.

 

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, la società controllante chiede se la controllata possa continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, nonostante abbia incorporato ­mediante atto di fusione società esterne alla suddetta procedura, di cui l’istante detiene il controllo (diretto e indiretto) da meno di un anno.

In merito, l’Agenzia osserva che i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi della procedura in parola la loro eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente, con la conseguenza che detta eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata.

 

Come già chiarito con la risoluzione n. 92/E/2010, nel caso di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA gruppo da parte di una società che invece vi partecipa ­in forza del principio generale secondo cui l’incorporante subentra a titolo universale nell’intero patrimonio dell’incorporata, l’Agenzia ritiene che il credito maturato dall’incorporata nell’anno solare antecedente l’incorporazione non possa mai confluire nell’IVA di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall’incorporante, ovvero essere chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti.

Analogamente, non può confluire nell’IVA di gruppo il credito maturato dall’incorporata nel corso dell’anno in cui è avvenuta la fusione per incorporazione.

La società incorporante può far confluire nella propria liquidazione ­ e, quindi, trasferire al gruppo­ solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l’incorporazione, perché, non essendosi ancora conclusa la liquidazione periodica, le medesime operazioni devono essere considerate come compiute, ai fini IVA, direttamente dall’incorporante.

Il debito o il credito va, quindi, indicato nel modulo dell’incorporante e trasferito all’IVA di gruppo.

 

Ad avviso delle Entrate, dunque, la società incorporante può continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, non essendo l’operazione motivo di interruzione e può far confluire nella propria liquidazione periodica ­solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese in corso alla data in cui ha effetto ai fini IVA l’incorporazione.

Restano, invece, esclusi dalla procedura gli eventuali crediti IVA maturati fino al mese/trimestre antecedente la data dell’incorporazione delle due società.

Attestazione operatività del sistema di comunicazione di dati e informazioni sulla titolarità effettiva

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero dell’economia e delle finanze che stabilisce le disposizioni in tema di comunicazione, accesso, e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini, il MIMIT con il Decreto 29 settembre 2023 ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

 

In particolare il Decreto MIMIT prevede che dal 9 ottobre 2023, data di pubblicazione in Gazzetta, decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto n. 55 del 2022.

Il Regolamento MEF, infatti, stabilisce che entro tale data:

  • gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, se in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del Decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese;

  • il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa adottato con Decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.

 

Dunque, ai sensi dell’art 4 del Decreto n. 55/2022, la comunicazione deve contenere:

a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell’articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell’articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:

  • l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

  • se il titolare effettivo non viene individuato, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;

c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione dell’ente;

  • la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;

  • l’indirizzo di posta elettronica certificata;

d) relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;

  • la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;

e) l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;

f) la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

 

Le autorità di cui all’articolo 21 del decreto antiriciclaggio e i soggetti obbligati, di cui all’articolo 3 dello stesso decreto, accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

Tali dati e informazioni sono accessibili anche al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione di cui all’articolo 4 risulti l’indicazione di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo.

Contratti pubblici: non dovuta un’ulteriore imposta di bollo rispetto a quella della stipula

L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dei contratti pubblici, ha chiarito che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto (Agenzia delle entrate, risposta 9 ottobre 2023, n. 446).

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, il quale ha disposto che sono soggetti all’imposta gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.

Ai sensi dell’articolo 1bis, tale imposta va applicata fin dall’origine agli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione.

 

L’articolo 18, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (recante il ”Codice dei contratti pubblici”), ha apportato modifiche in relazione all’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.

In particolare, con la tabella di cui all’allegato I.4 del suddetto Decreto è stato individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto ed è stato stabilito che l’imposta venga individuata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, esentando gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

 

Ciò premesso, l’Agenzia ha chiarito che le nuove disposizioni trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1 luglio 2023 e che il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del D.P.R. n. 642/972.

 

Il versamento deve avvenire in modalità telematica, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).

Nello specifico, i codici tributo per eseguire tale versamento al momento della stipula del contratto sono:

  • ”1573” denominato ”Imposta di bollo sui contratti ­articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

  • ”1574” denominato ”Imposta di bollo sui contratti ­SANZIONE ­articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

  • ­”1575” denominato ”Imposta di bollo sui contratti INTERESSI ­articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica, la suddetta imposta deve essere versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

Non è ammesso, invece, il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.

 

Pertanto, in risposta al dubbio sollevando dall’istante, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

Dati delle spese per acquisto abbonamenti trasporto pubblico locale in precompilata

Sono state definite le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ed è stato disciplinato l’esercizio dell’opposizione all’inserimento di tali dati nella dichiarazione precompilata (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 ottobre 2023, n. 354629).

L’articolo 1 del Decreto del MEF del 29 marzo 2023 ha previsto che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico comunicano all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa con riferimento agli anni 2023 e 2024 e in via obbligatoria a partire dal periodo d’imposta 2025, le informazioni riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.

L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024.

 

Il medesimo articolo 1 del Decreto MEF, inoltre, ha previsto che i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, comunicano l’importo dei rimborsi, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata.

Tale rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va comunicato se l’importo della spesa è stata comunicata al netto dello stesso.

 

L’Agenzia delle entrate ha puntualizzato che:

– sono escluse dalla comunicazione le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari;

– la trasmissione delle informazioni deve avvenire utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate;

– la comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese deve avvenire entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della Legge n. 413/1991;

– gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento;

– la trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.

 

L’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata può essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale all’Agenzia delle entrate. Con riferimento, invece, alle spese sostenute a partire dall’anno 2024, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato anche comunicando l’opposizione
direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Composizione negoziata della crisi: debito IVA non iscritto a ruolo rateizzato in 120 rate variabili

Relativamente alla composizione negoziata della crisi, l’Agenzia delle entrate ha affermato la possibilità di richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda rate variabili proporzionate ai flussi derivanti dal proseguo dell’attività aziendale e distribuibili al creditore erariale (Agenzia delle entrate, risposta 2 ottobre 2023, n. 443).

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate arrivano in risposta a un interpello di una società che intende avvalersi della misura premiale contemplata dall’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, così come ”rafforzata” dall’articolo 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023, il quale consente di rateizzare il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.

 

Innanzitutto, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 25, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che contempla una misura premiale volta a incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi. Tale norma stabilisce che, in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori, rimandando alle disposizioni dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

 

Il suddetto articolo 19 a sua volta prevede che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La norma, inoltre, dispone che il debitore possa chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno e che le rate possano essere aumentate fino a 120 mensili.

 

Con riferimento alla suddetta misura premiale contemplata nell’ipotesi di accesso alla composizione negoziata della crisi, l’articolo 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023 ha previsto che l’Agenzia delle entrate possa concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata e sottoscritta dall’esperto.

 

La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché la suddetta agevolazione, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa.

Possono, dunque, essere applicate alla misura premiale le condizioni disciplinate dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 solo in quanto compatibili e in assenza di diversa previsione ad hoc.

 

Pertanto, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), l’Agenzia delle entrate afferma la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

L’ufficio creditore determinerà, poi, l’importo delle rate e valuterà l’eventuale parametro di riferimento (nel caso prospettato, i flussi derivanti dal prosieguo dell’attività).

Differenze dati incassi telematici e dati fatture e corrispettivi trasmessi: promozione ravvedimento

In arrivo le lettere dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA al fine di promuovere la regolarizzazione delle differenze emerse tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 ottobre 2023, n. 352652).

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente;

  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

In particolare, l’Agenzia rende disponibili tali informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, consentendo al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

 

Nel dettaglio, i dati messi a disposizione del contribuente sono:

– codice fiscale, denominazionecognome e nome del contribuente;

– numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;

– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

– descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse eo dai corrispettivi trasmessi telematicamente;

– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

– istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

– modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Per segnare tali discrepanze, le Entrate trasmettono una comunicazione, contenente le suddette informazioni, al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabile anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia denominata “Cassetto fiscale”, nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.

 

In questa sezione sono resi disponibili:

a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;

b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;

c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dell’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;

d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;

e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

 

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

In base al disposto dell’articolo 4 del D.L. n. 131/2023, inoltre, i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento, perfezionandolo entro il 15 dicembre 2023, anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Certificazione Unica 2024: compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 230/2021 (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55/E).

L’articolo 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, a decorrere dal 1 marzo 2022, quale prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica, misurata in ragione dell’ISEE.

Il successivo articolo 10, comma 4, del richiamato decreto ha modificato l’articolo 12 del TUIR, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, prevedendo che:

  • la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;

  • cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione IRPEF previste per i figli minori di 3 anni, per i figli con disabilità e per le famiglie numerose, ovvero con almeno 4 figli.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’AUU, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

 

Ha chiarito, inoltre, l’Agenzia che, con l’introduzione dell’AUU, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui al medesimo articolo 12 del TUIR.

 

In merito all’indicazione nella certificazione unica dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico, l’Agenzia ha precisato che la sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Tali informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

 

Limitatamente al periodo d’imposta 2023 è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il suddetto limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli, che il sostituto d’imposta provvederà a riportare nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

 

Un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’Assegno unico, consente all’Agenzia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

 

D.L. Energia: novità per imprese energivore e ravvedimento per violazioni riguardanti i corrispettivi

Nel testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228, di particolare rilievo in ambito fiscale sono le novità riguardo al regime delle agevolazioni per le imprese energivore e la regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi mediante il ravvedimento operoso.

Nel testo del Decreto Energia 2023 sono previsti interventi urgenti in materia di energia, a sostegno del potere di acquisto e a tutela del risparmio. Tra le novità:

  • Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

  • Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio;

  • Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica;

  • Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi;

  • Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese;

  • Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, il Decreto ha stabilito che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) mantenga azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il Decreto, inoltre, è intervenuto allo scopo di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, riconoscendo un ulteriore contributo nei limiti pro capite ai beneficiari della social card.

 

Per quanto riguarda, poi, il regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore, il Decreto ha definito in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 1 gennaio 2024.

L’accesso, in particolare, sarà concesso alle imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  3. hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore.

Hanno, inoltre, diritto di accedere alle agevolazioni anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sottosettore ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della stessa comunicazione europea 2022/C 80/01. 

Tali imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa.

Non possono, invece, accedere alle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

 

Infine, sempre in ambito fiscale, all’articolo 4 del Decreto Energia è stabilito che i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possano avvalersi del ravvedimento operoso, anche per violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

 

 

Crediti d’imposta imprese ”non gasivore” non ricondotti alla definizione di credito da imposta erariale

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ad una società soggetta a procedura di liquidazione giudiziale in merito alla possibilità di utilizzo dei crediti d’imposta imprese ”non gasivore” al di fuori della compensazione con ruoli erariali (Agenzia delle entrate, risposta 28 settembre 2023, n. 439).

L’articolo 6, comma 4, D.L. n. 115/2022 (D.L. Aiuti bis), l’articolo 1, comma 4, D.L. n. 144/2022 (D.L. Aiuti ­ter), l’articolo 1 D.L. n. 176/2022 (D.L. Aiuti­ quater) e l’articolo 1, comma 5 Legge n. 197/2022 hanno previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale durante il terzo trimestre 2022, ottobre e novembre 2022, dicembre 2022 e il primo trimestre 2023.

 

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate osserva che l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, disciplinando la preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, sancisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Tale disposizione, dunque, contempla il divieto di compensazione dei soli crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione ”erario” del modello F24. 

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che i crediti d’imposta per imprese ”non gasivore”, avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di credito derivante da imposta erariale. Con riferimento a tali crediti, dunque, non opera il divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva, disciplinato dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

Risulta, invece, applicabile l’articolo 155 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il quale al primo comma dispone che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

L’operatività di tale compensazione nella procedura di liquidazione giudiziale è, tuttavia, sottoposta a rigorose condizioni e opera:

  • in presenza di posizioni creditorie reciproche, indipendentemente dal fatto che queste siano scadute prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, purché il fatto genetico dei crediti sia avvenuto prima dell’apertura della procedura;

  • in presenza di crediti omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es.: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una quantità di un bene specifico), liquidi, nel senso di certezza dell’esistenza e dell’importo­ requisito, tuttavia, che non deve necessariamente preesistere rispetto all’apertura della procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero quando la compensazione viene eccepita ­ ed esigibili, anche dopo l’apertura, essendo sufficiente che l’esigibilità sussista al momento della pronuncia.

Nel caso di specie sussistendo le anzidette condizioni, l’Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione del debito verso l’istante, rappresentato dai suddetti crediti per imprese “non gasivore”, con il credito verso quest’ultimo, rappresentato dal debito iscritto a ruolo divenuto definitivo. A nulla rileva, in questa circostanza, il discrimine circa la ”natura” degli stessi, operante ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n. 78/2010 e l’Ente creditore può opporsi alla cessione dei crediti e chiedere la compensazione disciplinata dall’articolo 155 del CCII.

Approvata la proroga di termini normativi e versamenti fiscali: le novità introdotte dal D.L.

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, sono numerose le novità che riguardano i termini fiscali (Consiglio dei ministri, comunicato 27 Settembre 2023, n. 52).

Nel corso del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, insieme alla NaDEF, è stato approvato il testo del decreto-legge che introduce numerose misure in materia fiscale riguardanti rinvii e scadenze. 

 

Tra le principali misure contenute nel Decreto si sottolinea la proroga al 30 novembre 2023 del termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, con inoltre la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva da effettuare in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023.

 

Per quanto riguarda, invece, il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività, è stata disposta la proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023.

 

Insieme con i molti rinvii è stata anche prevista un’anticipazione: il termine, infatti, entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023, è stato anticipato dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023.

 

Tra le altre novità previste dal Decreto rientrano poi:

  • la proroga al 31 dicembre 2023 per la possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui;

  • la rimessione in termini dei soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;

  • il differimento al 15 ottobre 2023 del termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito;

  • la proroga, dal 1 ottobre al 1 dicembre 2023, della vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA;

  • la proroga, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, del termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia;

  • la proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 2023, del temine entro il quale deve essere adottato il DPCM concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e le politiche sociali.

Il testo ha anche autorizzato la spesa di 55,6 milioni di euro per l’anno 2023 per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020.

 

Infine, nelle more della realizzazione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum, al fine di consentire l’efficace espletamento delle operazioni di verifica relative alle richieste, è stato previsto che l’Ufficio centrale per il referendum possa avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di ulteriore personale (anche diverso da quello in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Corte di cassazione).