Crisi d’impresa: nuove modifiche al codice


Modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 15 giugno 2022, n. 83).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.


Chiarimenti sulle operazioni elusive finalizzate al risparmio d’imposta


In sede di accertamento, sono considerate elusive le operazioni riguardanti i contratti di affitto di azienda con società partecipate in misura totalitaria e successiva acquisizione mediante fusione per incorporazione (Corte di Cassazione – ordinanza 13 giugno 2022, n. 19049).

I giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che hanno carattere elusivo le operazioni delle società di capitali non sorrette da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale (sono tali, invece, a titolo di esempio, le operazioni che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa, o sono volte a semplificare e razionalizzare l’intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi), che sono dirette a realizzare un indebito risparmio d’imposta e la riduzione della base imponibile;


Nel caso di specie, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha preso in esame i fatti decisivi addotti dalle due società idonei a dimostrare che l’affitto di azienda, quale strumento alternativo alla prosecuzione della gestione diretta da parte delle due società affittanti, ovvero all’immediata fusione per incorporazione delle stesse compagini, non ha comportato alcun indebito vantaggio fiscale in quanto le perdite pregresse delle società affittanti sarebbero state recuperate sia in caso di gestione diretta sia in caso di fusione immediata.


Invece, in linea con il suddetto orientamento giurisprudenziale, la scelta del contribuente di concludere due contratti di affitto di azienda con le società partecipate anziché procedere all’immediata fusione per incorporazione di queste ultime, è dettata da una finalità elusiva in quanto volta essenzialmente a realizzare un notevole risparmio delle imposte.


Dichiarazione telematica imposta di soggiorno


Pronta la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno (MEF – Comunicato 13 giugno 2022)

Dal 13 giugno 2022 è disponibile, nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Contestualmente è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e  sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.


IMU: è retroattiva la rendita catastale rideterminata con sentenza passata in giudicato


La rendita catastale determinata con sentenza passata in giudicato, trova applicazione dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata e non soltanto da quello dell’annotazione della stessa negli atti catastali. Gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono dalla domanda (Corte di cassazione – ordinanza 09 giugno 2022, n. 18637).

Ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 504/1992, “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52, D.P.R. n. 131/1986.


Nell’ordinamento vige il principio generale per cui gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento. È stato, così, affermato, proprio in tema di ICI che “qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato”.
È stato, altresì chiarito che “la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l’unica rendita valida ed efficace a partire dall’attribuzione e, quindi la sola sulla quale deve e può essere calcolata l’imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella “messa in atti” sin dal momento della determinazione da parte dell’Ufficio erariale”.
In tema d’imposta comunale sugl’immobili, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l’unica rendita valida ed efficace, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 504/1992, fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda”.


Nuova Sabatini: nuova disciplina per l’acquisto di beni strumentali


Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI (Nuova Sabatini) (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 22 aprile 2022).

Con il decreto del 22 aprile 2022, il MISE stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.
In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformità con le predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:
a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
b) agevolazioni per investimenti 4.0;
c) agevolazioni per investimenti green.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 226, della legge n. 160/2019, il presente decreto disciplina, altresì, le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto dalla medesima legge a favore delle imprese che realizzano gli interventi di cui sopra nelle Regioni del Mezzogiorno.
Le agevolazioni in questione sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.


Gli immobili della società semplice sono esclusi dall’agevolazione prima casa


L’agevolazione prima casa è esclusa per i soci della società semplice che utilizzano come abitazione principale l’immobile della società (Corte di Cassazione – ordinanza 08 giugno 2022, n. 18554).

A riguardo, giova subito rammentare che i giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che i destinatari dell’agevolazione prima casa sono le persone fisiche e non le persone giuridiche e non è prevista alcuna applicazione analogica dell’agevolazione in commento.


Infatti, la società, sia pure semplice, costituisce un soggetto autonomo e diverso dalle singole persone fisiche che la costituiscono.


Nella fattispecie in commento, la società semplice è proprietaria di una tettoia e di un’abitazione e pertanto, gli immobili sono alla stessa intestati e dall’atto costitutivo emerge che l’acquisto di immobili è una delle finalità della società e che per raggiungere tale scopo, essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.


I soci sono titolari solo di una quota ideale, e non sono titolari diritti reali sull’immobile della società utilizzato come abitazione principale; in tal caso, è irrilevante che i soci abbiano trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzino come abitazione del proprio nucleo familiare.


Ai fini dell’esclusione dell’agevolazione prima casa è determinante la circostanza che la società semplice, è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma.


Linee guida in materia di raccolta fondi degli ETS


Adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 13 giugno 2022).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.
Le Linee guida si configurano come un documento “aperto”, in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi. Sono inoltre rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice. Infatti, la norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.
Quanto alle tecniche della racconta fondi, le Linee Guida delineano un quadro di massima, non esaustivo né cogente, mediante cui procedere alla raccolta fondi:
– il Direct mail;
– il Telemarketing;
– il face-to-face;
– il Direct response television;
– eventi, anche di piazza;
– il merchandising;
– i salvadanai;
– tramite imprese for profit;
– attività di sostegno a distanza;
– i lasciti testamentari;
– numerazioni solidali;
– donazioni online.
Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza.


Bonus imprese a forte consumo di gas naturale: in arrivo il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 13 giugno 2022, n. 28/E)

É stato previsto il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, alle condizioni e nei termini ivi indicati. (art. 15.1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).
Il suddetto credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, è utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che per la fruizione dell’analogo credito d’imposta riferito al secondo trimestre 2022 deve essere utilizzato il codice tributo “6962”.

Bonus edilizi: nuove disposizioni attuative dal Fisco


A seguito delle modifiche introdotte dal “Sostegni-ter” convertito e dal decreto “Aiuti”, con il provvedimento 10 giugno 2022, n. 202205, l’Agenzia delle entrate, ha apportato modifiche al provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022, recante disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:
a) i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;
b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti, possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la Comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati;
c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2022.

Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati.
La comunicazione delle cessioni avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto all’accettazione della cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del Decreto, le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia delle entrate ai sensi del punto 4 dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022, ai sensi della risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto e all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono nulli.”


 

Prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero


In arrivo le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta (LEGGE 17 maggio 2022, n. 61)

La legge in oggetto è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
Le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui sopra.
All’attuazione dl quanto previsto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si intendono per prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, di cui all’allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti.
I prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta, invece, sono i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.
Le cooperative e i loro consorzi non sono considerati intermediari. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari almeno il 30 per cento del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.
I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all’interno dell’area destinata al mercato. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.
Le regioni e gli enti, locali, d’intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all’interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
Chiunque utilizza le definizioni sopra indicate in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi in assenza dei requisiti, nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.