Chiarimenti sull’ordinamento contabile degli ETS


A seguito dell’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota del 5 aprile 2022, n. 5941, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative relativamente ad alcune questioni applicative in ordine all’articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), sia con riguardo agli enti che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS, sia con riguardo alle ODV e alle APS, attualmente coinvolte nel procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo, successivo al processo di trasmigrazione, ai sensi dell’articolo 54, commi 1 e 2 del Codice.

Per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri), l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti con il D.M. n. 39/2020 si configura soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione. Per detti enti, qualora esercitanti l’attività da uno o più esercizi, grava comunque l’obbligo di allegare alla domanda di iscrizione l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione (art. 8, co. 5, lett. c) D.M. n. 106/2020). Tali bilanci, in quanto redatti antecedentemente alla qualificazione dell’ente quale ETS e quindi del suo assoggettamento alle disposizioni del Codice e della relativa disciplina attuativa, non devono essere conformi ai modelli individuati nel D.M. n. 39/2020. Resta naturalmente aperta la possibilità che l’ente, per sua libera scelta, ancor prima di conseguire l’iscrizione al RUNTS, abbia deciso di conformare il proprio bilancio al modello recato dal già citato D.M. n. 39/2020. Chiarito che per gli enti di nuova iscrizione l’obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge soltanto a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente medesimo ha conseguito l’iscrizione al RUNTS, anche con riferimento a tutti i casi in cui tale iscrizione sia avvenuta in corso d’anno, si può configurare una deroga a tale vincolo soltanto nel caso di iscrizione conseguita nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario (coincidente con l’ultimo trimestre dell’anno solare, nel caso in cui l’esercizio finanziario si identifichi con l’anno solare), in coerenza con l’orientamento espresso nella ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021, concernente i profili temporali dell’obbligo di redazione del bilancio sociale. Sovviene al riguardo prevalentemente l’esigenza di non gravare l’ente di un sovraccarico di oneri amministrativi – sproporzionato rispetto alla perseguita omogeneità del fine informativo – che deriverebbero dall’applicazione retroattiva degli schemi di bilancio alla parte preponderante dell’esercizio finanziario, nella quale l’ente non era qualificabile come ETS.
Per le medesime motivazioni, gli enti neocostituiti, che non esercitavano attività prima dell’iscrizione al RUNTS, qualora la relativa costituzione avvenga nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, possono redigere un unico bilancio d’esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario e le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo. Naturalmente non vi è necessità di ricorrere alla deroga qualora l’ente, ancor prima di iscriversi al RUNTS, abbia volontariamente adottato gli schemi di bilancio di cui al D.M. n. 39/2020.
Il profilo temporale viene altresì in rilievo nel caso degli ETS il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare (come ad esempio avviene per gli enti il cui esercizio decorre dal 1° settembre): orbene, alla luce del dettato dell’articolo 3 del D.M. n. 39/2020, in tema di efficacia delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, nell’esempio sopra riportato, l’ETS deve predisporre il primo bilancio conforme alla modulistica al 31 agosto 2021, poiché l’inizio del proprio esercizio (1°settembre 2020) è successivo alla data di pubblicazione del D.M. n. 39/2020, avvenuta, come già ricordato, in data 18 aprile 2020.
L’avvio, a partire dallo scorso 22 febbraio, dei procedimenti di verifica post – trasmigrazione riguardanti le ODV e le APS iscritte nei preesistenti registri di settore è destinato ad impattare sull’effettiva agibilità dell’adempimento dell’obbligo di deposito presso il RUNTS del bilancio d’esercizio o del rendiconto per cassa, che ai sensi dell’articolo 48, comma 3 del codice, deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno. Nell’attuale fase di prima applicazione, poiché il perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, all’esito delle verifiche di cui al già citato articolo 54, comma 2 del Codice, di numerose ODV e APS si concluderà verosimilmente dopo tale data, si deve escludere in via generale l’esigibilità di tale adempimento entro la data del 30 giugno 2022. Tuttavia, poiché il bilancio 2021 contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal Codice, ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce alla concreta applicazione del principio di trasparenza, è necessario che tutte le ODV e le APS coinvolte in tali procedimenti effettuino il deposito del bilancio 2021, successivamente all’iscrizione al RUNTS, con l’opportuna sollecitudine, entro 90 giorni dalla predetta iscrizione. Qualora il competente ufficio del RUNTS dovesse rilevare il mancato deposito, esso potrà avviare il procedimento di cui all’articolo 48, comma 4 del Codice, assegnando un termine, di carattere perentorio, entro il quale l’ente dovrà provvedere all’adempimento in questione, incorrendo, in caso di mancato adempimento, nella cancellazione dal Registro.
Il richiamato principio di trasparenza sorregge altresì il deposito dei bilanci delle ONLUS che hanno conseguito l’iscrizione al RUNTS secondo la procedura declinata nell’articolo 34 del D.M. n. 106/2020. Pertanto, qualora il bilancio 2021 non rientri tra quelli allegati alla domanda di iscrizione presentata entro il corrente anno (nel qual caso la pubblicazione sarà effettuata direttamente dall’ufficio) il deposito dello stesso potrà essere effettuato a cura dell’ente entro 90 giorni dall’iscrizione.
Analoghe considerazioni devono essere sviluppate relativamente al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale, per gli ETS tenuti alla redazione di tale documento ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del Codice: in questo caso, si deve considerare già cogente l’obbligo di pubblicazione del bilancio sociale 2021 sul sito internet dell’ETS ( o, in alternativa, qualora l’ETS non disponga di un proprio sito internet, su quello della rete associativa cui esso aderisce, secondo quanto previsto dal § 7 del D.M. n. 75 del 4 luglio 2019) entro la prescritta data del 30 giugno 2022. Tale obbligo riguarda anche le ONLUS, secondo quanto già espresso nella nota di questa Direzione n. 11029 del 3 agosto 2021.


IRAP: regime opzionale e dichiarazioni integrative


In materia di IRAP, forniti chiarimenti sulla fruizione di un regime opzionale per gli anni pregressi e la presentazione di dichiarazioni integrative (Agenzia delle entrate – Risposta 08 aprile 2022, n. 187).

Nel caso di specie, l’ente istante afferma di avere determinato l’IRAP, per i periodi d’imposta anteriori al 2016, avvalendosi dell’opzione per il metodo c.d. “commerciale”, prevista dall’articolo 10- bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vista la presenza di personale comunale impiegato – al 100% o promiscuamente – anche in servizi rilevanti ai fini IVA. Detta opzione ha consentito un notevole risparmio d’imposta, dato che i conti economici aggregati relativi alle attività considerate commerciali sono risultati sempre in perdita.
A decorrere dal mese di febbraio del 2016 – con effetto dalle retribuzioni del mese di gennaio – in seguito all’adozione di un nuovo gestionale, l’istante ha iniziato a versare l’IRAP sulle retribuzioni di tutti i dipendenti senza tener conto delle percentuali del personale impiegato nei servizi commerciali, e senza più predisporre il conto economico aggregato delle attività commerciali.
L’istante riferisce che la “nuova” modalità di determinazione dell’IRAP è stata «determinata dal cambio di gestionale informatico e da un’errata presunzione circa le potenzialità del nuovo sistema», e non da una precisa volontà di revocare l’opzione o dal venir meno dei presupposti per l’utilizzo del metodo c.d. “commerciale”, non essendoci stati mutamenti nei servizi commerciali resi all’utenza e nei risultati di conto economico, caratterizzati da una costante perdita.
Ciò detto, l’istante chiede se sia possibile recuperare l’IRAP versata in misura superiore – in applicazione del metodo c.d. “retributivo” – presentando, entro il 21 dicembre 2022, una dichiarazione integrativa a favore, ex articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, per ciascun periodo d’imposta dal 2016 al 2019.

Nel caso sopra esposto, l’adozione – a partire dal 2016 – del metodo retributivo anche per le attività commerciali (e, conseguentemente, la revoca del metodo commerciale) non sembra essere stata determinata esclusivamente dall’errata funzionalità del “nuovo sistema gestionale”, avendo l’istante scelto di versare gli acconti (rilevatori dell’esercizio dell’opzione), di omettere la predisposizione del conto economico aggregato delle attività commerciali, di presentare le dichiarazioni annuali IRAP in conformità con il metodo scelto, adottando, quindi, un “comportamento concludente” per ben quattro periodi d’imposta, ovvero fino alla nuova opzione esercitata solo nel 2020.
L’Agenzia non ravvisa, dunque, alcun “errore” da rettificare, ma solo una scelta per un metodo di calcolo dell’imposta che ora si vuole modificare, rispetto alla quale non è consentito il ricorso alla dichiarazione integrativa, destinata alla correzione di errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito.
A tal riguardo, con la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002, è già stato chiarito che le opzioni « anche se inserite in manifestazioni non dispositive o, per usare un termine comune in dottrina in “dichiarazioni di scienza” quali le dichiarazioni dei redditi, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale non possono essere “rettificate” che in presenza di dolo, violenza o errore.
In particolare l’errore, quale vizio della volontà, deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non deve cadere sui “motivi” della scelta, vale a dire sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento.».
La dichiarazione integrativa è, quindi, finalizzata a correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e non anche a modificare scelte più o meno favorevoli; non essendo ammissibile la presentazione di una dichiarazione integrativa per ripensare una scelta rivelatasi a posteriori sfavorevole, non ravvisandosi, in tale ipotesi, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale.


 

Redditi prodotti in remote working inclusi nel regime impatriati


Possono rientrare nel regime dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità remote working a decorrere dal periodo d’imposta 2022 a condizione che venga trasferita la residenza fiscale in Italia e per i successivi quattro periodi di imposta (Agenzia Entrate – risposta 08 aprile 2022, n. 186).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.


Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.


L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.


In relazione al caso di specie, con la circolare n. 33/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che l’accesso all’agevolazione non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato. Pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti, in caso di lavoro autonomo o di impresa, siano stranieri non residenti.


L’applicazione del regime agevolativo richiede però che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.


Ciò non esclude che l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati sia ammesso anche per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per proseguire, in modalità da remoto, l’attività lavorativa resa a beneficio del proprio datore di lavoro estero in virtù di un preesistente contratto di lavoro dipendente, a nulla rilevando la circostanza che durante gli ultimi due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento in Italia l’attività lavorativa sia stata svolta in distacco presso una sede estera diversa dalla sede principale e che, anche attraverso tale modalità, venga esercitato il proprio ruolo apicale.

Iva: pagamento tasse automobilistiche tramite PagoPA


Il Fisco chiarisce il trattamento ai fini IVA da applicare al servizio di pagamento tasse automobilistiche per il tramite di PagoPA e mandato con rappresentanza (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 aprile 2022, n. 182)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco la società istante rappresenta di svolgere principalmente consulenza globale alle aziende, amministrativa e gestionale, che si estrinseca nella fornitura di molteplici servizi.
Tra queste attività è presente quella di gestione globale delle flotte auto aziendali, nell’ambito della quale la Società effettua anche servizi di disbrigo pratiche automobilistiche e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, essendo autorizzata a incassare i versamenti delle imposte/tasse automobilistiche, utilizzando il polo telematico predisposto all’uopo da un Consorzio Nazionale cui l’Istante partecipa in qualità di socio consorziato.
Al riguardo, la Società fa presente che l’introduzione della nuova modalità di pagamento “PagoPA” che opera per il tramite di un prestatore di servizi di pagamento (PSP), in genere un istituto bancario o Payment institution, ha notevolmente modificato l’iter operativo gestionale ed amministrativo che l’Istante deve seguire per la gestione delle pratiche auto.
In questo mutato contesto, la Società non opera più come incaricato pubblico al servizio di riscossione bolli (agenzia pratiche auto), bensì come incaricato al servizio di pagamento (esternalizzato per l’attività di incasso fondi) per conto della Payment institution o del suo Agente di Riferimento.
Il cliente versa all’Istante un importo tramite bonifico (anticipato, in caso di “bolli massivi”) a titolo di rimborso delle somme corrisposte (o da corrispondere) dalla Società al PSP, pari all’onere della tassa auto o delle pratiche STA maggiorato della fee del PSP per il servizio di pagamento (costo necessariamente da sopportare per il versamento della tassa automobilistica tramite sistema PagoPA).
L’Istante, infatti, dopo aver inoltrato un elenco contenente le operazioni da effettuare per ciascuna targa e aver pre-calcolato gli importi necessari, dispone un bonifico su un apposito conto dedicato dal PSP, sufficiente per pagare, solitamente in modalità “massiva”, le tasse auto relative a tutti i veicoli della flotta aziendale del proprio cliente nonché i diritti spettanti al predetto PSP (pari a X euro per ciascun bollo).
Il PSP, verificato l’incasso, rende disponibili le somme versate accreditando un apposito castelletto nel servizio “riscossione PagoPA” e consentendo alla Società di processare le tasse auto inerenti la flotta aziendale del suo cliente nonché di ottenere – al termine dell’operazione – la ricevuta/quietanza prodotta dal PSP attestante il versamento della tassa e dei diritti. Ciò rappresentato, l’Istante chiede quale debba essere il corretto regime IVA degli importi che riceve tramite bonifico dal cliente a titolo di rimborso delle somme erogate al PSP a titolo di tassa automobilistica e diritti di utilizzo fee) del sistema PagoPA, spettanti allo stesso PSP.
Il Fisco, a riguardo, chiarisce che sotto il profilo della normativa IVA, l’articolo 15, comma 1, n. 3), del Decreto IVA disciplina il trattamento delle spese che il mandatario riaddebita al mandante nell’ambito di un mandato con rappresentanza. Ai sensi della norma appena richiamata, infatti, non concorrono a formare la base imponibile ” le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.
Poiché le operazioni del mandatario non producono alcun effetto per lui, la rifusione delle spese dallo stesso affrontate, non riveste la natura di corrispettivo per un’attività svolta: rappresenta un semplice rimborso/ristoro di un'”anticipazione” da lui fatta nell’esclusivo interesse del mandante. Di conseguenza la somma che il mandante rimborsa al mandatario non è soggetta a IVA e non rientra nel calcolo della base imponibile dell’operazione.
Se dunque il rapporto tra l’Istante e il suo cliente è riconducibile a un mandato con rappresentanza, non concorrono alla formazione della base imponibile – perché escluse dal campo di applicazione dell’IVA – le somme che percepisce dal suo cliente a titolo di rimborso della tassa automobilistica e della fee spettante al PSP.
Resta inteso che se anziché anticipare il denaro per il pagamento della tassa automobilistica, la Società riceve preventivamente la necessaria provvista dal suo cliente, queste somme rappresentano mere movimentazioni di denaro, escluse ugualmente dalla determinazione della base imponibile dell’operazione ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del Decreto IVA. Diverso invece il rapporto che la Società instaura con il PSP a favore del quale svolge l’attività di riscossione del bollo auto e nei cui confronti provvederà, come da contratto, a fatturare separatamente il corrispettivo per tale attività in esenzione dall’imposta ex articolo 10 del Decreto IVA.

Regime impatriati: inclusi i cittadini britannici


L’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 può essere riconosciuta anche ai cittadini britannici in quanto l’accordo Brexit vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità e vieta che siano negati ai lavoratori gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari (Agenzia Entrate – risposta 06 aprile 2022 n.172).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.


Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.


L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Detto questo, in relazione al caso di specie, l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (cd “Accordo Brexit”), entrato in vigore a partire dal 1° febbraio 2020, all’art. 12 vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità e agli artt. da 24 a 26 vieta che siano negati ai lavoratori di cittadinanza inglese gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari.


Il citato divieto di non discriminazione è coerente con quanto previsto, sul piano fiscale, all’art. 25, par. 1, della Convenzione tra l’Italia ed il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni (firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329) secondo cui: “I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione”.


Pertanto, anche ai cittadini del Regno Unito può essere riconosciuta l’estensione per lavoratori impatriati, fermo restando la sussistenda di tutte le condizione richieste per accedervi.

Nuova proroga per gli amministratori per le spese ristrutturazioni/riqualificazione energetica


Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 19 aprile prossimo (Agenzia delle entrate – Provvedimento 07 aprile 2022, n. 110854).


 


Ulteriore proroga per gli amministratori che devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato.
Viene ulteriormente estesa, dal 7 aprile al 19 aprile 2022, la finestra temporale utile per l’invio delle comunicazioni delle spese sostenute nel 2021.
La nuova proroga segue il precedente provvedimento del 16 marzo 2022, con il quale l’Agenzia delle Entrate, rinviando dal 16 marzo al 7 aprile il termine per l’invio dei dati, aveva accolto le esigenze manifestate dagli operatori per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
L’ulteriore proroga viene prevista senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022, considerato che è stata spostata dal 30 aprile al 23 maggio la data a partire dalla quale l’Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all’anno 2021 (legge n. 25/2022).


Tassazione ordinaria su retribuzione di risultato


Per il premio che venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi, previsto dal verbale di accordo sindacale, si applica la tassazione ordinaria, in quanto non può qualificarsi come ” emolumento arretrato”, non essendo ravvisabile alcun ” ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una ” causa giuridica” (Agenzia delle entrate – Risposta 07 aprile 2022, n. 173).

Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata « gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».
In altri termini, secondo la prassi in materia (cfr. circolare 5 febbraio 1997, n. 23, circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, par. 5.1, risoluzione 16 marzo 2004, 43/E):
– le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
a) quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta;
– l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi;
– qualora ricorra una delle cause giuridiche individuate dal citato articolo 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ” ritardo” nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato “fisiologico ” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi;
– l’indagine in ordine al ” ritardo” va, invece, sempre effettuata quando il ” ritardo ” è determinato da circostanze di fatto.
Pertanto, nel caso in cui ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, vale a dire il sopraggiungere, rispetto al periodo di maturazione, di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, in base ai quali sono corrisposti « emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti» , non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ” ritardo” nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ” ritardo” è determinato da circostanze di fatto.
La citata prassi, dunque, trova applicazione in relazione a fattispecie in cui l’erogazione degli emolumenti al personale avvenga in ” ritardo” successivamente all’anno di riferimento.
Nel caso in esame, l’Istante rappresenta che con il verbale di accordo sindacale, stipulato il 13 maggio 2021, oltre ad individuare i nuovi criteri e modalità per la liquidazione al proprio personale dirigente delle somme da corrispondersi a titolo incentivante (MBO), viene espressamente chiarito che l’erogazione dell’incentivo avviene nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.
Sulla base del riscontro alla richiesta di documentazione integrativa inviata dalla Scrivente, l’ Istante ha prodotto il verbale di accordo stipulato in data 13 maggio 2021, tra la Società istante e la Rappresentanza aziendale dei dirigenti del Gruppo. Nel citato verbale, tra i vari punti, viene specificato che:
1. ” per quanto concerne gli obiettivi MBO che verranno assegnati a decorrere dall’anno corrente (erogazione dal 2022), le parti concordano di individuare le percentuali della retribuzione annua lorda (da calcolarsi con riferimento al mese di assegnazione – retribuzione mensile lorda proiettata per 12 mensilità più tredicesima e indennità operativa) da applicarsi in funzione del raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati per il riconoscimento del premio annuo MBO”, secondo determinati criteri esposti nel suddetto verbale;
2. ” il premio MBO viene erogato entro l’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno”.
Alla luce di quanto su esposto, tenuto conto il citato accordo prevede che il premio venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi (tra aprile e maggio) l’Agenzia ritiene che tale pagamento non possa qualificarsi come ” emolumento arretrato”.
Pertanto, non essendo ravvisabile alcun ” ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una ” causa giuridica”, l’Agenzia ritiene che debba applicarsi la tassazione ordinaria.


 

Il passaggio da banca a SIM comporta il cambiamento del calcolo delle imposte


La società interessata da un’operazione di scissione parziale, che in seguito alla stessa, nel corso del 2022, cesserà l’attività bancaria per intraprendere quella prevalente di intermediazione mobiliare, può determinare l’Ires e l’Irap dovute applicando la specifica disciplina prevista per le società di intermediazione mobiliare (Agenzia Entrate – risposta 06 aprile 2022, n. 179).

Il fatto posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta individuazione delle regole di determinazione dell’imponibile (IRES e IRAP) per il 2022, trattandosi di un’annualità interessata da un’operazione di scissione parziale che determinerà in capo alla società la cessazione dell’attività bancaria e l’avvio di quella di intermediazione mobiliare. Nel merito, va detto che la fattispecie in esame non rientra in alcuna delle ipotesi di “trasformazione” disciplinate dal TUIR, un quanto la società, assumendo la qualifica di SIM, si limita a modificare la propria attività, denominazione e oggetto sociale, continuando ad operare in regime d’impresa ed essendo soggetta alla medesima imposta precedentemente applicata. In esito all’operazione di riorganizzazione, non si produce dunque alcuna modifica soggettiva idonea a legittimare l’applicazione di un diverso regime fiscale, risultando mutate esclusivamente le regole di calcolo dell’imposta (a fini, ad esempio, dell’aliquota IRES, della disciplina degli interessi passivi e dei criteri di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP).
Va, altresì, rilevato che sotto il profilo civilistico l’operazione di scissione parziale non comporta l’obbligo di redigere un bilancio di chiusura, essendo sufficiente che la società scissa predisponga le scritture contabili di rilevazione del trasferimento patrimoniale in favore della beneficiaria. Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, non ricorrono nel caso di specie gli estremi che determinano l’interruzione del periodo d’imposta alla data di efficacia della scissione.
La dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2022 deve essere compilata sulla base del primo bilancio d’esercizio successivo alla scissione, assumendo l’esercizio per la sua durata ordinaria.
Ai fini degli obblighi dichiarativi, occorre pertanto applicare in relazione a tutto il periodo d’imposta le regole di determinazione previste, ai fini IRES e IRAP, per i soggetti bancari ovvero per le SIM sulla base di un criterio di prevalenza dell’attività svolta in corso d’anno, da declinare in termini di entità dei proventi reddituali conseguiti.
Nel rigo RF1, campo 1, del modello di dichiarazione andrà dunque indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.


Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica


Al fine di stabilire in quale misura l’imposta di bollo vada determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati ” per via telematica” secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche. (Agenzia delle entrate – Risposta 06 aprile 2022, n. 170)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria si rappresenta di rilasciare a chi ne faccia richiesta “copie conformi di documenti che sono stati depositati nel fascicolo in originale o in copia conforme all’originale” e si riferisce che detti documenti, qualora rilasciati in modalità cartacea, sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo “come previsto alla tariffa articolo 4 n.1 allegato A del DPR n. 642/1972″ e l’imposta ” viene riscossa (…) in modalità virtuale”.
Con l’avvento della digitalizzazione dei processi e dei fascicoli è stato introdotto il fascicolo digitale in sostituzione di quello cartaceo che è costituito da documenti che possono essere formati in modalità digitale o dematerializzati secondo le modalità previste dall’articolo 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Con riferimento alla richiesta di copie di documenti contenuti in detto fascicolo, l’Ente riferisce che, per evitare affollamenti agli sportelli, gli stessi debbano essere richiesti “via PEC o mail previo pagamento delle imposte e dei diritti tramite Pago PA” e vengono trasmessi sempre via PEC o per e-mail in formato pdf al richiedente.
Ciò posto, con riferimento al rilascio delle copie conformi dei fascicoli digitali che vengono trasmesse in formato digitale via PEC o per mezzo di e-mail, l’interpellante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario da riservare alle stesse con riferimento all’imposta di bollo.
Al riguardo, il Fisco,in generale, ritiene che l’imposta di bollo sia ” dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”, ai sensi del citato articolo 4, comma 1- quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, per i documenti rilasciati “per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e, dunque, ” se prodotti in conformità alle linee guida” come disposto dal sopra citato articolo 23- bis del CAD e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, sopra menzionate.
Qualora, invece, detti documenti non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l’imposta in argomento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Pertanto, al fine di stabilire in quale misura detta imposta vada determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati ” per via telematica” secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel d.P.C.M. del 13 novembre 2014; al riguardo, si osserva che il semplice invio di un documento in formato “pdf” a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale.

Il decreto sull”attività ispettiva imprese sociali


Con il comunicato del 5 aprile 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che è stato il DM 54 relativo all’attività ispettiva sulle imprese sociali, in attesa di pubblicazione.

In particolare, il provvedimento determina:
– la disciplina delle attività di controllo volte a verificare il rispetto, da parte delle imprese sociali, delle disposizioni di cui al Dlgs 3 luglio 2017, n. 112 e del contributo a carico delle medesime per le spese relative al sistema di vigilanza;
– l’individuazione di criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell’esercizio dell’attività ispettiva;
– le forme di vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Destinatari dei controlli sono gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, a eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale o alle altre procedure concorsuali. Il Decreto chiarisce inoltre le modalità del controllo ordinario eseguito dal Ministero, a cui l’impresa sociale è soggetta almeno una volta all’anno. Per le ispezioni straordinarie invece, le funzioni ispettive sono demandate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, salvo quanto disposto all’art. 1, comma 4, del Decreto, secondo cui nella Regione Sicilia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, il Ministero provvede alla sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d’intesa con le Amministrazioni competenti, al fine di garantire l’uniforme svolgimento dell’attività. Infine, il provvedimento precisa che la vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa rimane attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del Dlgs 2 agosto 2002, n. 220.