Debito per premi assicurativi INAIL: i requisiti e le tempistiche della segnalazione all’imprenditore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha previsto anche per l’INAIL l’obbligo di segnalazione all’imprenditore e, ove presente all’organo di controllo, dell’esistenza di debiti nei propri confronti (INAIL, circolare 16 giugno 2023, n. 28). 

L’obbligo di segnalazione, già previsto per l’INPS, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, quali creditori pubblici qualificati, è stato esteso anche all’INAIL dall’articolo 25-novies, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 14/2019 recante la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

 

La segnalazione deve essere inviata all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, al ricorrere di specifici requisiti e secondo ben precise tempistiche.

 

In particolare, per quanto riguarda l’INAIL, l’obbligo in questione scatta in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato che sia superiore all’importo di 5.000 euro, a condizione che lo stesso debito non sia stato già iscritto a ruolo. Infatti, in tale ipotesi, è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro. 

 

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 c.c., soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice civile.

 

Il termine per l’invio della segnalazione è di 60 giorni decorrenti dal verificarsi dei presupposti sopra indicati e in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del CCII.

 

Contenuto della segnalazione è l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all’articolo 12 del CCII.

 

Si ricorda, infatti, che l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa: l’esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

 

L’invio avviene a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria e l’INAIL vi provvede con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.

Fondo Mario Negri: nuovi bandi per le borse di studio 2023

Previste borse di studio per gli studenti meritevoli dall’ultimo anno di scuola media inferiore alla laurea

Il Fondo Mario Negri, il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha previsto, a partire dal 12 giugno e fino al 30 settembre, la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente online, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.
L’assegnazione di borse di studio è riservata ai figli di Dirigenti:
– iscritti al Fondo in attività di servizio presso Aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;
– cessati dal servizio presso Aziende tenute alla contribuzione in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;
– cessati dal servizio anche oltre il termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;
– iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;
– che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA), nonché per gli orfani di Dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.
L’assegnazione delle borse di studio è prevista per tutti i concorrenti che risultano in possesso dei requisiti richiesti, a partire dalla votazione minima.
Qualora il numero degli aventi diritto dovesse superare il numero delle borse di studio messe a concorso, il Fondo deve ridurre l’importo delle borse indicato, al fine di consentire l’assegnazione a tutti i concorrenti risultati idonei. Qualora, invece, il numero risultasse inferiore l’importo può essere aumentato.

CIRL Edilizia Artigianato – Veneto: stabilite nuove disposizioni per Edilcassa

Nel Verbale di Accordo presenti EVR, investimenti e Fondo

Il 26 maggio scorso, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il Verbale di Accordo che sancisce delle importanti novità per ciò che concerne alcuni istituti che riguardano il CIRL Edilizia Artigianato. All’interno dell’Accordo viene precisata la procedura per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione con riferimento alle imprese che applicano i contratti collettivi artigiani del settore e che risultano iscritte presso altre Casse Edili. Viene indicata l’obbligatorietà dell’applicazione del complesso negoziale che regola i rapporti di lavoro del personale, come indicato dal CCNL 4 maggio 2022, dal CIRL 3 febbraio 2022 e dal Verbale di Accordo 20 marzo 2023, indipendentemente dall’iscrizione dell’azienda a Edilcassa Veneto e ad un’altra Cassa Edile. Le Parti hanno stabilito di prorogare contributo Sostegno Investimenti (art.14 A del CIRL 3 febbraio 2022) anche con riferimento agli investimenti effettuati dalle imprese nell’anno edile 2022/2023 (spese ammissibili a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023). Edilcassa Veneto provvede all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili relative al Fondo “Sostegno alle imprese edili”, previo inoltro della domanda entro il 30 novembre 2023, utilizzando il Mod/20. Previsto anche un incentivo per la nuova occupazione, le Parti hanno deciso di prorogare l’incentivo anche con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante effettuate nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata ad Edilcassa Veneto entro il 31 gennaio 2024, utilizzando il Mod 26-APP. Viene istituita anche una nuova prestazione a favore delle imprese per quel che concerne la malattia/infortunio di rilevante durata. In caso di assenze superiori a 20 giorni, l’impresa può richiedere un contributo forfettario una tantum pari a 100,00 euro. Tra le altre novità ci sono anche: aggiornamento corsi finanziati dal Fondo 1% per la formazione “di-isocianati” e la prestazione Edilcassa in favore dei lavoratori.

Fondo Fisde: aggiornato il piano sanitario 2023

Dal 1° luglio 2023 obbligatoria la prescrizione per gli accertamenti diagnostici 

Dal 1° luglio 2023 coloro i quali sono interessati ad ottenere i rimborsi delle spese realizzate per gli accertamenti diagnostici effettuati e per la richiesta di autorizzazione in forma diretta di tali accertamenti eseguiti privatamente, devono obbligatoriamente presentare la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico.
Tale prescrizione è volta a garantire la congruità dell’accertamento, in quanto solo il medico può valutare clinicamente l’adeguatezza della prestazione rispetto alle esigenze del paziente e decidere l’atto medico necessario.
La prescrizione medica da allegare alla domanda di rimborso deve avere data precedente al documento di spesa della prestazione, deve corrispondere alla prestazione descritta nel documento di spesa, ed altresì deve indicare il riferimento alla diagnosi certa o sospetta.
Al fine di realizzare la richiesta di rimborso occorre prima di tutto verificare la diagnosi indicata sulla prescrizione, ossia gli accertamenti, il controllo, la prevenzione e screening, e, qualora non risultino adeguati, come indicazione di diagnosi dovrà chiedersi al medico di completare la prescrizione con il riferimento corretto; mentre per il rimborso delle prestazioni diagnostiche della prevenzione Fisde, non serve invece la prescrizione medica.
Da ultimo, si comunica che, dal 1° luglio prossimo, mediante l’aggiornamento dei programmi Fisde, tutti gli iscritti al Fondo potranno eseguire anche:
– ecodoppler/ecocolordoppler tronchi sovraortici;
– ecodoppler/ecocolordoppler cardiaco;
– pap test, duo pap e test HPV;
– ecografia mammaria;
– mammografia;
– accertamenti diagnostici specifici per la prevenzione per target, una volta l’anno, rimborsabili senza prescrizione.

Le disposizioni urgenti del governo su lavoro, assunzioni e mondo dello sport 

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno prevede una articolata serie di interventi (Consiglio dei ministri, comunicato 15 giugno 2023, n. 39).

La riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la previsione di assunzioni in diversi settori della pubblica amministrazione, disposizioni di sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese e agli enti non commerciali: queste sono alcuni degli interventi approvati nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023 nel quadro di provvedimenti più generali relativi all’organizzazione della pubblica amministrazione, del settore dello sport e del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, oltre che nell’ambito di norme di recepimento delle direttive europee.

Ministero del lavoro e PA

Tra i provvedimenti adottati dal governo si segnala la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze fin qui attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL). Inoltre, si stabiliscono le assunzioni a tempo determinato, anche attraverso agenzie di somministrazione, per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali.

Inoltre, sono previste norme per la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, oltre che indennità aggiuntive e l’aumento dell’organico per la dirigenza penitenziaria e risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali.

Lavoratori autonomi e dipendenti

Il decreto-legge sopra citato non interviene soltanto nel settore della pubblica amministrazione, ma include la previsione un credito d’imposta, per l’anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie

Invece, per quel che riguarda il tema della sicurezza sul lavoro, nell’ambito un disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2022 – 2023, del 9 marzo 2022, si prevede l’adozione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

 

Il mondo dello sport

 

Sul versante dello sport, è prevista la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche e sul piano fiscale un’esenzione dall’IVA anche per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Per le società sportive professionistiche, c’è da registrare che solo solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito. Inoltre, le medesime società professionistiche saranno sottoposte a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato. Inoltre, le norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo.

 

 

 

CCNL Ceramica-Industria: varata la piattaforma

Aumento dei salari e delle maggiorazioni per lo straordinario festivo e notturno tra le richieste dei sindacati

Il 14 giugno, in vista della scadenza prevista a fine mese, i delegati dei tre sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno varato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Ceramica-Industria applicabile ai dipendenti delle imprese industriali produttrici di piastrelle di ceramica, di materiali refrattari, di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.
A livello economico, per il triennio dal 1° luglio 2023  al 30 giugno 2026, sono stati richiesti un aumento salariale complessivo di 260,00 euro al livello di inquadramento D1 e l’incremento delle maggiorazioni relativo al lavoro festivo e lavoro notturno.
Per quanto riguarda la parte normativa, invece, è stata richiesta la rivisitazione del sistema classificatorio, con l’introduzione di figure professionali, già utilizzate e non previste nelle declaratorie contrattuali. 
Sulla formazione, i sindacati hanno previsto delle ore specifiche, durante l’attività lavorativa dedicate a percorsi per acquisire nuove competenze, anche in tema di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda, invece, i diritti individuali, si vuole migliorare la disciplina del congedo per malattie dei figli; dei permessi parentali; dei  permessi per le vittime di violenza di genere e del periodo di comporto per malattie degenerative ed invalidanti.

Cassa Edile Cagliari: erogati nuovi sussidi e rimborsi

Dal 1° giugno 2023 raddoppiano le prestazioni extracontrattuali per il personale di aziende del settore edile

La Cassa Edile della provincia di Cagliari e Sardegna Meridionale comunica che dal 1° giugno 2023 raddoppiano gli importi delle prestazioni extracontrattuali riservate al personale di aziende regolarmente aderenti alla Cassa Edile. Trattasi di un miglioramento senza precedenti e che dà ulteriori incrementi di importi apportati già nel luglio 2022.
Tra le prestazioni si enunciano:
– il sussidio di natalità pari ad 600,00 euro per ogni figlio che sia nato, adottato o in affidamento;
– il rimborso per spese scolastiche effettuate fino ad un massimo di euro 150,00 per ogni figlio a carico;
– il rimborso spese per campi estivi passa da 200,00 euro annui ad un massimo pari a 400,00 euro;
– rimborsi per conseguimento di patenti conduzione mezzi di tipo C, C1, D1, E, fino ad un massimo di 600,00 euro annui e, in caso di rinnovo, fino a 300,00 euro.
A queste, vengono aggiunte altre due nuove prestazioni:
– voucher di un ammontare pari a 500,00 euro annui per soggiorno e cure termali presso strutture convenzionate, riservato ai lavoratori che abbiano più di 65 anni;
viaggio turistico-formativo-culturale presso il SAIE, fiera annuale dedicata al settore edile a favore dei lavoratori più giovani in servizio presso imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile.
Si precisa che tali importi si intendono per eventi tenuti a partire dal 1° giugno 2023, oppure tenendo conto della data riportata sull’atto di matrimonio, nascita, affidamento, adozione o sulla fattura o scontrino.
Per tutti gli eventi avuti prima della data summenzionata, valgono le quote previste dal Regolamento in vigore fino al 30 maggio 2023.
Per poter accedere alle prestazioni, previa verifica dei requisiti richiesti, si deve necessariamente compilare l’apposito modulo allegando la documentazione domandata per la prestazione di cui si intende usufruire.
Si ricorda che la domanda può essere inoltrata anche per e-mail sul sito della Cassa Edile della provincia di Cagliari.
Da ultimo si comunica che per ulteriori dettagli si può consultare il nuovo Regolamento delle prestazioni extracontrattuali 1° giugno 2023.

CIPL Edilizia Industria – Belluno: siglato il rinnovo

Previsti EVR, premio fedeltà e bonus alta quota

Il 23 maggio scorso è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini che prestano servizio nella provincia di Belluno. Intorno al tavolo concertativo si sono riunite le sigle sindacali di Feneal-Uil Veneto-Treviso, la Filca-Cisl di Belluno-Treviso e la Fillea-Cgil di Belluno insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ed hanno firmato l’integrativo 2023 del CCNL 3 marzo 2022. Il nuovo contratto interessa alcune migliaia di lavoratori che operano nel Bellunese ed ha validità fino al 31 dicembre 2025.
Le principali novità riguardano la reintroduzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, con il riconoscimento dell’emolumento anche per l’anno 2022 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l’innalzamento a 12,00 euro dell’indennità di pernottamento in caso di trasferta, un ulteriore premio di fedeltà correlato alla permanenza duratura di un lavoratore presso la stessa azienda, in previsione per il 2025. In soldoni, si premia con 3,00 euro ogni giornata, oltre la 141esima, svolta nella stessa ditta nell’arco dell’intero anno solare. Il bonus si aggiunge all’indennità di alta montagna, già riconosciuta su unità orarie per chi lavora ad un’altitudine superiore ai 1.000 metri.

CCNL Istituzioni Socio Assist. (Anaste-Confsal): cambia la disciplina dell’apprendistato

Con il verbale sottoscritto il 28 aprile scorso sono state introdotte modifiche all’istituto dell’apprendistato e della malattia

E’ stato diffuso nei giorni scorsi il verbale sottoscritto il 28 aprile 2023 da Anaste e Ciu, Snalv Confsal, Confsal, Cse, Cse Sanità, Cse Fulscam, ad integrazione e sostituzione di alcuni istituti disciplinati nel CCNL del 27 dicembre 2022.
In primo luogo si segnala che, in relazione alla disciplina dell’apprendistato (art. 22), sono state aggiornate le progressioni retributive, ossia:
–  per contratti di durata fino a 12 mesi per le qualifiche dal liv. 1 a 5: dal 1° al 6° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; dal 7° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– per contratti di durata fino a 32 mesi per le qualifiche dal liv. 6 a 10; dal 1° al 28° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; dal 29° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Si ricorda che il trattamento economico per gli apprendisti, come già previsto nel CCNL, consiste in una percentuale rispetto al minimo contrattuale mensile conglobato previsto dal CCNL, con riferimento al livello di inquadramento della qualifica per la quale è svolto l’apprendistato. Al termine dell’apprendistato l’inquadramento e la retribuzione sono quelli corrispondenti alla qualifica eventualmente conseguita. 
Dal punto di vista della malattia l’art. 62 è stato sostituito, prevedendo che per i primi 3 giorni di carenza di ogni evento di malattia dal 1° al 4° compreso, per ciascun anno di calendario, il datore di lavoro garantirà al lavoratore un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera nelle seguenti ipotesi:
a) ricovero ospedaliero, comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi;
b) day-hospital;
c) emodialisi;
d) patologie gravi di natura cardiovascolare e cerebrale;
e) patologie oncologiche;
f) sclerosi multipla o progressiva;
g) Patologie gravi e continuative, che comportino terapie salva-vita periodiche;
h) periodo di assenza trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, in ipotesi di infezione da Covid-19; fatto salvo differente inquadramento o regolamentazione della fattispecie da parte di disposizioni di legge, regolamento o determinazioni dell’Ente previdenziale competente; 
h) eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 5 giorni.
Ad eccezione ed in assenza delle ipotesi che precedono:
a) il datore di lavoro corrisponderà ai dipendenti un’indennità, per carenza, pari al 90% della retribuzione giornaliera, con riferimento al 1° evento morboso di ciascun anno di calendario;
b) un’indennità, per carenza, pari al 75% della retribuzione giornaliera con riferimento al 2° evento morboso di ciascun anno di calendario; 
c) alcuna indennità, per carenza, sarà corrisposta dal 3° evento in poi. 
Inoltre il datore di lavoro corrisponderà al dipendente: 
– dal 4° al 20° giorno, un’integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS, sino al raggiungimento dell’80% della retribuzione giornaliera; 
– dal 21° giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto un’integrazione dell’indennità posta carico dell’INPS sino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera.
Nessuna indennità per carenza o integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS è riconosciuta al lavoratore a partire dal 5° evento di malattia compreso, per ciascun anno di calendario: 
– ad eccezione delle ipotesi di day hospital, ricovero ospedaliero comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi, patologie oncologiche, sclerosi multipla o progressiva o giorni di assenza per malattia necessari alla somministrazione al lavoratore di terapie salvavita (emodialisi, chemioterapie, ecc.), o quelli di assenza dovuti alle conseguenze direttamente collegate alla somministrazione di dette terapie, il tutto ove debitamente e adeguatamente certificato nello specifico; 
– nelle ipotesi in cui a fronte di accertamenti compiuti dagli Enti ed Istituzioni competenti, tali ultimi non riconoscano alcuna indennità allo stesso lavoratore o la riconoscano in misura ridotta;
– ove l’assenza sia ritenuta ingiustificata all’esito di regolare esperimento della procedura disciplinare ai sensi dell’art. 91 del CCNL;
– nei casi in cui il lavoratore abbia richiesto di usufruire di aspettativa non retribuita per malattia, disciplinata dall’art. 64 del CCNL. 
Si segnala inoltre che l’art. 71, co. 2, relativo all’indennità di vacanza contrattuale è stato sostituito, con la previsione secondo cui a copertura del periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del CCNL, è corrisposto un importo a titolo di Una Tantum, pari a 300,00 euro. Tale istituto spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL 27 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022. Per le assunzioni decorrenti nel predetto periodo gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata l’attività lavorativa durante il periodo 2020-2022, secondo i seguenti scaglioni
– assunzione nel corso del 2020: 300,00 euro;
– assunzione nel corso del 2021: 200,00 euro;
–  assunzione nel corso del 2022: 100,00 euro.
Tali importi saranno erogati in 15 tranche mensili, comprensive della tredicesima mensilità, da Gennaio 2023 fino a Febbraio del 2024. 
In merito all’indennità professionale, l’art. 70, co. 2, è stato sostituito con la previsione secondo cui, con riferimento al solo personale con qualifica o con mansione di infermiere, è riconosciuta un’indennità professionale mensile, per soli 12 mesi annui, pari a 155,00 euro da ritenersi assorbita ed assorbibile, fino a concorrenza, in ipotesi di eccedenza del trattamento retributivo individuale del personale interessato.
Le OO.SS. hanno infine stabilito che per quanto non espressamente stabilito nel verbale di cui sopra si rinvia al CCNL sottoscritto il 27 dicembre 2022, che resta ferma e valido. 

Sospensione dei termini amministrativi a seguito degli eventi alluvionali, le precisazioni dell’INL

L’INL fornisce alcune precisazioni in merito alla sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi prevista dal D.L. n. 61/2023 tra gli interventi emergenziali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali occorsi nelle ultime settimane (INL, nota 12 giugno 2023, n. 1006).

Il Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), tra le varie misure adottate per far fronte alla situazione di emergenza verificatasi nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana a seguito degli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, ha disposto anche la sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi fino al 31 agosto 2023, nonchè interventi urgenti in materia di giustizia civile e penale.

 

Entrambe le disposizioni, contenute, rispettivamente, negli articoli 4 e 2 del decreto, vanno ad impattare anche sui procedimenti di interesse dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

In particolare, l’articolo 4, comma 1, del Decreto Alluvioni, prevede, per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, la sospensione di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.

 

Il beneficio della sospensione riguarda i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione (come indicati nell’allegato 1 al decreto).

 

Nella nota in oggetto, l’INL richiama alcuni fra i principali procedimenti di proprio interesse i cui termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023 per effetto della disposizione di cui sopra detto, ovvero:

 

– i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla Legge n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;

 

– i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 689/1981;

 

– il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della richiamata legge;

 

– i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;

 

– il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati, ricordandosi che lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell’Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento); 

 

– il termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;

 

– il termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;

 

– il termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida.

 

Con particolare riferimento ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, viene precisato che, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all’attivazione della procedura conciliativa (articolo 7, Legge n. 604/1966), il termine perentorio di 7 giorni previsto per la convocazione delle parti è anch’esso sospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto.

 

L’articolo 2 del D.L. n. 61/2023 contiene poi misure urgenti in materia di giustizia civile e penale, prevedendosi, tra l’altro, il rinvio delle udienze fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023, la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali, così come è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

 

Pertanto, anche tali misure emergenziali rilevano per l’INL, incidendo le stesse sia sul compimento delle attività di costituzione in giudizio nell’interesse dell’Ispettorato, sia riguardo allo svolgimento delle funzioni procuratorie in udienza per il tramite dei funzionari delegati (in particolare, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 e, fino alla data del 31 maggio u.s., anche i commi 1 e 2).