CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: ufficializzato il valore IPCA



Scatta la clausola di garanzia inserita nel CCNL 26 maggio 2021. Previsti aumenti pari a 124,28 euro al livello 5


Decorrono dal 1° giugno 2023 gli aumenti salariali per i lavoratori metalmeccanici ai quali si applica il CCNL Unionmeccanica-Confapi, sulla base del contratto firmato il 26 maggio 2021 con le Organizzazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm.
Le previsioni contrattuali stabiliscono che, per i dipendenti del settore, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata, misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati, così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Per l’anno in corso le Parti si sono incontrate per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri appena enunciati. 


















































Livello Aumenti Minimi dal 1°giugno 2023
1 90,75 1.465,75 
2 100,22 1.618,77 
3 111,20 1.796,07 
4 116,02 1.873,93
5 124,28 2.007,36 
6 133,25 2.152,24
7 142,96 2.309,01 
8 155,47 2.511,01 
8Q 155,47 2.511,01 
9 172,89 2.792,49 
9Q 172,89 2.792,49

 

CCNL Ormeggiatori e barcaioli: siglato il rinnovo del contratto

Aumenti retributivi e novità normative per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

E’ stato siglato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti insieme a Angopi, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, l’accordo di rinnovo contrattuale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. 
La stipula, affermano le organizzazioni sindacali, arriva in una fase che presenta ancora alcune incertezze per il particolare contesto socio-economico mondiale e per la mancata approvazione del provvedimento relativo all’aggiornamento del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione che inciderà sugli aspetti formativi, classificatori e retributivi.
Il nuovo accordo, con decorrenza 1° luglio 2022-30 giugno 2025, ha previsto dal punto di vista retributivo un immediato incremento complessivo pari a 175,50 euro oltre al sostanziale miglioramento delle prestazioni erogate dal Fondo di accompagno all’esodo con l’aggiunta di un significativo incentivo modulato sulle modalità di uscita in aggiunta alla consolidata indennità erogata per la maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.
Dal punto di vista normativo, invece, il rinnovo ha introdotto significativi interventi sulla parte normativa riferita al turno giornaliero e all’istituto della mobilità rendendo il dettato contrattuale rafforzato, riformato ed adeguato alle novità normative.
Confermato, infine, l’avvio del percorso per la definizione di una specifica sezione contrattuale per il personale amministrativo e tecnico. 

Dirigenti Scolastici: siglata l’ipotesi di contratto integrativo

Nell’ipotesi di contratto integrativo stabiliti i criteri di ripartizione ed impiego delle risorse destinate al Fondo

Il 31 maggio scorso, il ministero dell’Istruzione e del Merito e le sigle sindacali della dirigenza scolastica, ovvero Anp-Cida, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Dirigenti Scuola-Di.S.Conf. e Snal-Confsal, hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) per il personale dei dirigenti scolastici, al fine di individuare delle fasce di complessità, dei criteri di riparto e d’impiego della risorsa che costituisce il Fondo unico nazionale (Fun), tra la quota destinata alla retribuzione di posizione e quella di risultato per quel che concerne l’anno scolastico 2023/2024. Lo scopo è quello di evitare che i dirigenti delle oltre 8.000 scuole presenti sul territorio nazionale siano vittime di decrementi retributivi rispetto alla situazione attuale. Per raggiungere tale scopo viene avviato un nuovo modello che consiste nel contratto che viene sottoscritto in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico di riferimento e prima dell’inizio delle procedure di mobilità. Questo iter fa sì che i dirigenti scolastici possano scegliere in maniera consapevole e informata le sedi di servizio.
Per quel che riguarda la posizione di parte variabile, il nuovo sistema nazionale si compone di tre fasce retributive, con importi che vanno a migliorare la situazione economica precedente, vale a dire:

– Fascia A: 21.600 euro;

– Fascia B: 17.600 euro;

– Fascia C: 13.600 euro.
Alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle Istituzioni scolastiche viene destinata una quota pari all’85% della risorsa componente il Fun. Mentre, alla retribuzione di risultato viene destinata una quota pari al 15% della risorsa che costituisce il Fondo. Nel caso in cui venga utilizzata una percentuale inferiore all’85% relativa alla retribuzione di posizione, questa viene destinata alla retribuzione di risultato.  

CCNL Cinematografia – Esercizi: sottoscritto il preaccordo sindacale

Oggetto dell’accordo sono la corresponsione dell’Una Tantum e l’incremento economico

Il 31 maggio 2023 si è tenuto il primo incontro per la trattativa del rinnovo contrattuale del CCNL Cinematografia – Esercizi, applicabile ai dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, scaduto lo scorso 31 dicembre 2019.
Si è stabilito, in primo luogo, per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum di 270,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli. Tale indennità spetterà a tutti i dipendenti in forza al 1° giugno 2023 e sarà rapportata all’effettivo periodo di lavoro intercorso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, comprese eventuali sospensioni per CIG, maternità e malattia; in caso di part-time, sarà proporzionato all’effettivo lavoro svolto. L’importo verrà corrisposto unitamente con le paghe di giugno 2023.
A decorrere dal 1° giugno sarà inoltre previsto l’aumento in acconto, pari a 35,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli. 
Per quanto riguarda gli arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023, ammontanti a 175,00 euro rapportati al IV livello e da riparametrare, verranno corrisposti con le competenze del mese di ottobre 2023.
Il prossimo incontro avrà come oggetto la rivisitazione della classificazione, allo scopo verrà costituita una commissione tecnica paritetica composta da tre componenti per Organizzazione Sindacale.

Bonus Psicologo 2022: indicazioni per l’utilizzo del contributo e lo scorrimento delle graduatorie

L’INPS indica i termini per l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute di psicoterapia confermate in mancanza dei quali non si potrà dar luogo ai pagamenti, fornendo indicazioni per lo scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022 (INPS, messaggio 8 giugno 2023, n. 2127).

Il cosiddetto “Bonus psicologo 2022”, come noto, deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda in quanto, decorso tale termine, il codice univoco assegnato ai richiedenti e associato al valore economico attribuito in base all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuandosi nuovi beneficiari.

 

Pertanto, considerato che sono decorsi i 180 giorni, i professionisti non possono più aggiungere nuove sedute, né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, né annullare retroattivamente le sedute già confermate.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, comunica che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023.

Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022. Si ricorda che, in mancanza dei dati completi di fatturazione, non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.

 

Una volta validate tutte le sedute (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione), l’INPS potrà definire l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, che consentiranno, se presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili. 

 

Completate queste operazioni, i nuovi beneficiari ammessi al contributo, a partire dalla prima settimana di luglio, potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato (che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia), accedendo al servizio on line  “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale istituzionale al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”.

 

Viene precisato che saranno remunerate solo le prestazioni per le quali le Regioni/Province autonome hanno completato il trasferimento delle risorse stanziate e, laddove le Regioni/Province autonome abbiano provveduto al trasferimento parziale degli stanziamenti, le sedute saranno remunerate nei limiti delle risorse trasferite all’INPS.

 

Possono essere rimborsate solamente le fatture emesse dai professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.

Nuovo servizio telematico INAIL per la gestione transitoria degli infortuni ex INPGI

Per la gestione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, è stato rilasciato dall’INAIL un nuovo servizio applicativo finalizzato a rendere più agevole l’attività di compilazione e di invio delle denunce di infortunio, garantendo una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione e di definizione delle richieste di indennizzo (INAIL, circolare 6 giugno 2023, n. 24).

Il nuovo servizio è dedicato alla gestione delle denunce relative ai soli infortuni verificatisi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, per i quali è anche prevista, a guarigione avvenuta, la trasmissione telematica della documentazione sanitaria attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.

 

In base al regolamento INPGI del 24 giugno 1980, gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce, entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, utilizzando la modulistica allegata alla circolare del 5 dicembre 2022, n. 44. Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.

Al fine di migliorare la gestione di tale attività, è stato rilasciato il nuovo servizio applicativo per agevolare l’attività di compilazione e la trasmissione telematica della denuncia da parte degli infortunati o dei familiari superstiti e a garantire una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione da parte dell’Istituto. L’invio della denuncia attraverso tale servizio sostituisce la trasmissione con posta elettronica certificata, indicata nella citata circolare del 5 dicembre 2022, n. 44.

 

Il nuovo servizio è disponibile sul portale dell’INAIL dal 6 giugno 2023 al percorso “Servizi per te>Lavoratore> Gestione transitoria infortuni ex INPGI” oppure effettuando l’accesso direttamente dalla funzione “Accedi ai servizi on line” selezionando il servizio dal menu principale dei servizi online disponibili.
Gli unici soggetti abilitati alla compilazione e alla trasmissione telematica della denuncia sono i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e, in caso di infortunio mortale, i familiari superstiti, accedendo al servizio tramite Spid, Cie o Cns.

 

L’INAIL ha precisato che, in caso di evento mortale, la denuncia può essere presentata singolarmente da ciascun familiare avente diritto o, nel caso di più familiari superstiti aventi diritto, anche cumulativamente da uno di questi munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti familiari aventi diritto, da allegare alla denuncia. Inoltre, la denuncia può essere presentata anche da soggetto diverso dall’infortunato o dal familiare superstite avente diritto, in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché alla denuncia venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dall’infortunato o dal familiare.
Il rilascio della ricevuta dal servizio telematico costituisce notizia dell’acquisizione della documentazione e dell’avvio del procedimento relativo alla gestione dell’evento da parte dell’Istituto.

 

Le denunce inviate precedentemente al rilascio del nuovo servizio mediante posta elettronica certificata saranno inserite nell’applicativo dalla Direzione stessa, in collaborazione con la Direzione centrale organizzazione digitale.

CCNL Dirigenti – Aziende Autotrasporto: prevista a giugno la prima tranche dell’Una Tantum

Ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023 verranno corrisposti 700,00 euro a titolo di arretrati retributivi

Il Verbale di Accordo del 18 maggio 2023 sottoscritto tra Confetra e Manageritalia ed applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato ha previsto come integrale copertura del periodo dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data del 18 maggio 2023 l’erogazione di un importo “una tantum” di 1.500,00 euro lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches secondo le seguenti scadenze:
700,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;
800,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Per i dirigenti assunti nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in forza alla data del 18 maggio 2023, l’importo viene erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Tale cifra non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo viene erogato con le competenze di fine rapporto.

CCNL Abrasivi – Industria (ex Assopiastrelle): erogato l’EGR nel mese di giugno

Corrisposta la somma di euro 100,00 lordi a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva al personale di Comparto

Il CCNL siglato in data 28 luglio 2014, tra Confindustria Ceramica e Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, applicato agli addetti dell’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in grès, avente decorrenza dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2016, prevede al Capitolo 2°, art. 6 Contrattazione di secondo livello che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 a coloro assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende che non abbiano mai realizzato una contrattazione aziendale o alternativamente territoriale e che, nei precedenti quattro anni non abbiamo ricevuto altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, è riconosciuta con le competenze della mensilità di giugno dell’anno successivo, un importo pari ad euro 100,00 lordi, oppure una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dalla disciplina contrattuale.
L’emolumento in questione è omnicomprensivo e non computabile ai fini del Tfr.
Da ultimo si specifica altresì, che in caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’ammontare quanti sono i mesi interi prestati nell’anno.

CCNL Dirigenti delle imprese di logistica: rinnovato il contratto per i lavoratori del Settore

Delineati i punti importanti del contratto: una tantum, aumenti stipendiali e fondo welfare

Manageritalia e Assologistica hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti delle aziende di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali e aeroportuali. Il contratto, sottoscritto il 31 maggio scorso, riguarda circa 250 aziende associate e coinvolge circa 70.000 dipendenti diretti ed indiretti. Le principali novità sono da ricercarsi principalmente nella parte economica, dal momento che quelli riguardanti la normativa sono già stati attuati con l’accordo di proroga del CCNL del 26 luglio 2021. Infatti, l’accordo sottoscritto di recente prevede un importo Una Tantum di 1.000 euro da corrispondere nel 2023 a copertura del periodo di vacanza contrattuale per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e viene corrisposta in due tranche:
500,00 euro erogati con la busta paga di luglio 2023;
500,00 euro erogati con la busta paga di novembre 2023.

È previsto, altresì, un aumento retributivo, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, di 450,00 euro lordi mensili da erogare:
150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.

Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019. A decorrere dal 1° dicembre 2023, la retribuzione minima mensile di fatto del dirigente viene elevata a 3.650,00 euro; dal 1° luglio 2024 a 3.800,00 euro e dal 1° luglio 2025 a 3.950,00 euro. Inoltre, vengono destinati 1.500 euro annui alla piattaforma welfare dirigenti terziario, utilizzabili per beni e servizi relativi al welfare per gli anni 2024 e 2025. Per quel che riguarda il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare Fondo Mario Negri, questi, dal 1° gennaio 2023, è elevato al 2,39%, dal 1° gennaio 2024 al 2,43% e dal 1° gennaio 2025 al 2,47%.

CCNL Poste: previsto entro giugno il premio per l’anno 2022



 Il premio verrà erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, con contratto a tempo determinato con almeno sei mesi di servizio che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022


Il Verbale di Accordo del 29 luglio 2022 sottoscritto da Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Egi S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Nexive Network S.r.l. e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, Fnc Ugl Com.ni ha definito l’erogazione del premio per l’anno 2022 secondo i criteri di cui alle disposizioni comuni e secondo il livello di raggiungimento del parametro EBIT di Gruppo.
Il Premio di Risultato prevede un pagamento all’80%, con successiva interpolazione lineare fino al 100%, al raggiungimento del valore soglia e fino al valore target dell’EBIT del Gruppo Poste Italiane.
Le disposizioni comuni stabiliscono che: 
– il premio non concorrerà alla determinazione del trattamento di fine rapporto;
– il premio verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate, con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022, nei confronti del personale a tempo determinato dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate, che abbia prestato almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell’anno 2022, nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro cesserà per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2022 e prima di giugno 2023;
–  la corresponsione dell’importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio;
–  l’erogazione del premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane (Earnings Before Interests and Taxes).
Si specifica, altresì, che:
– che ogni giornata di assenza dal servizio – fatta eccezione di quelle per ferie, congedo matrimoniale, permessi ex festività soppresse, permessi retribuiti concessi a vario titolo, permessi sindacali, infortuni sul lavoro, malattie dovute a patologie di particolare gravità e ricoveri ospedalieri, nonché congedo di maternità per un periodo di cinque mesi, ed eventuali periodi di interdizione anticipata, assenze per malattia da contagio COVID-19, per quarantena COVID-19,ridurrà il premio in ragione di 1/312 nei confronti del personale che effettua un orario distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, ovvero di 1/260 nei confronti di quello che effettua un orario distribuito su 5 giorni lavorativi settimanali, dell’importo unitario annuo lordo stabilito;
– nel caso di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato in corso d’anno, ovvero di contratto a tempo determinato, il premio spetterà in ragione dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno medesimo;
– nel caso di passaggio al livello retributivo superiore nel corso dell’anno, il premio compete pro-quota in relazione agli specifici periodi di permanenza in ciascun livello;
– il valore del Premio da corrispondere al dipendente sarà aumentato di 50,00 euro qualora nel corso del 2022 lo stesso non abbia fatto registrare alcuna giornata di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, fatte salve quelle fruite a titolo di ferie, permessi per festività soppresse e PIR.
– nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, per la determinazione dell’erogazione effettiva, il valore dell’importo del premio sarà commisurato alla durata effettiva della prestazione lavorativa.
Il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Di seguito gli importi.


 Direzione Staff










































Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
F 838,84 503,31 335,54
E 1.131,23 678,74 452,49
D 1.277,90 766,74 511,16
C 1.277,90 766,74 511,16
B 1.309,30 785,58 523,72
A2 2.008,92 1.205,35 803,57
A1 2.645,47 1.587,28 1.058,19

 Produzione Sportelleria










































Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
E 2.007,11 1.204,27 802,84
D 2.258,22 1.354,93 903,29
C 2.359,93 1.415,96 943,97
B 2.419,38 1.451,63 967,75
A2 COLL, A2 DUP, REFER. COORD. UP 2.512,04 1.507,22 1.004,81
A1 DUP 2.520,00 1.512,00 1.008,00
A1 DUP CENTRALI 2.782,68 1.669,61 1.113,07

Produzione Recapito






















Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
E 1.850,55 1.110,33 740,22
D 1.997,58 1.198,55 799,03
C 2.090,41 1.254,24 836,16

Produzione CRP










































Livello Importo Quota nazionale Quota regionale
F 984,60 590,76 393,84
E 1.514,98 908,99 605,99
D 1.629,59 977,75 651,83
C 1.711,36 1.026,81 684,54
B 1.753,44 1.052,06 701,38
A2, VENDITORI IMPRESE / P.A.L. 2.100,38 1.260,23 840,15
A1 2.736,95 1.642,17 1.094,78