Carta solidale per acquisti: si procede all’assegnazione di quelle residuali

La ridistribuzione di 5.520 documenti interessa 638 comuni che possono ancora assegnarli sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite (INPS, messaggio 24 agosto 2023, n. 3005).

L’INPS ha reso noto che a seguito del consolidamento delle liste e della pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari, residua un numero di Carte solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno (Carta dedicata a te) che i Comuni interessati possono ancora assegnare sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite: si tratta di 5.520 carte.

Pertanto, è stato concordato tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’ANCI e l’INPS di procedere all’assegnazione delle restanti carte seguendo l’ordine delle graduatorie dei beneficiari, organizzate secondo i criteri già definiti nell’allegato tecnico alla convenzione stipulata tra il citato Ministero, Poste Italiane S.p.A. e INPS.

Le carte da riassegnare interessano 638 Comuni (riportati nell’Allegato n. 1 al messaggio in commento), tra i quali non sono ricompresi quelli che hanno provveduto ad annullare alcune carte, secondo quanto indicato nel messaggio INPS n. 2723/2023, a seguito della pubblicazione delle graduatorie finali.

Nel messaggio in commento sono anche indicate le modalità di composizione delle liste da parte dei comuni che dovranno poi consolidarle entro il prossimo 31 agosto 2023. In assenza della convalida da parte del comune, l’INPS effettuerà un consolidamento automatico generale nello stesso giorno del 31 agosto. Alla scadenza di questo termine, i comuni non potranno più effettuare alcun tipo di intervento.

In seguito, l’Istituto, previa assegnazione del codice identificativo della carta da parte di Poste Italiane S.p.A., renderà nuovamente disponibili ai comuni interessati le liste dei beneficiari entro il 7 settembre 2023. Le amministrazioni comunali provvederanno, quindi, a darne comunicazione tempestiva ai nuovi beneficiari, per il conseguente ritiro delle carte presso gli uffici postali. L’ANCI provvederà a inviare la comunicazione della riapertura della procedura e delle scadenze indicate direttamente ai comuni interessati dalla data di pubblicazione delle liste aggiuntive.

Inoltre, in riferimento al numero di richieste di informazioni pervenute da parte degli utenti non assegnatari delle carte e di richieste di chiarimenti da parte dei comuni, l’INPS ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle FAQ che verranno pubblicate nella specifica applicazione web del sito internet dell’Istituto.

Infine, alcuni chiarimenti condivisi con il MASAF, l’ANCI e Poste Italiane S.p.A. in merito alle fasi attraverso le quali si è proceduto all’individuazione dei beneficiari e ai i ruoli svolti dai partecipanti all’iniziativa, sono contenuti nell’Allegato n. 2 al messaggio in commento.

 

E.B.M.: previsto il sostegno al reddito per le Aziende e i dipendenti colpiti dall’alluvione 2023

Fino al 31 ottobre prevista la possibilità di rimborsi per le aziende e i dipendenti dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023 

L’E.B.M., l’Ente Bilaterale Metalmeccanici, ha previsto un sostegno al reddito delle aziende e dei dipendenti aderenti per il rimborso di parte dei costi sostenuti a seguito di danni a strutture o attrezzature aziendali o per opere di ripristino e risanamento dell’abitazione, di residenza o domicilio, a seguito dell’alluvione  del maggio 2023 che ha colpito le Regioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Per le aziende è previsto un contributo pari al 20% delle spese sostenute fino ad un massimo di  2.000 euro, per i lavoratori, invece, un contributo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 750 euro.
I contributi sono erogati fino ad esaurimento dell’importo totale stanziato pari a 120.000 euro a favore delle aziende e 240.000 euro a favore dei dipendenti,  per un totale complessivo pari a 360.000 euro.
Le Aziende devono presentare la seguente documentazione:
– perizia o altro documento comprovante i danni subiti alla sede per la quale si presenta domanda;
– fattura/e emessa/e successivamente alle date degli eventi alluvionali (comunque successivi al 1° maggio 2023) con relativo bonifico o attestazione di pagamento.
I dipendenti, invece, devono inviare i seguenti documenti:
– perizia o altro documento comprovante i danni subiti dall’abitazione;
– fattura/e emessa/e successivamente alle date degli eventi alluvionali (comunque successivi al 1° maggio 2023) con relativo bonifico o attestazione di pagamento;
– certificato di residenza emesso nell’anno 2023. In caso di domicilio, documentazione comprovante la dimora.
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal 31 luglio 2023 ed entro il 31 ottobre 2023 incluso

Il nuovo Fondo di solidarietà bilaterale delle Tlc

Firmato il decreto con cui si istituisce lo strumento per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 agosto 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto 4 agosto 2023, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si da vita al “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del D.Lgs. n.148/2015, per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, è istituito presso l’INPS. Nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni, laddove siano previste: nel perimetro rientrano le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (commercio elettronico, internet, posta elettronica, etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Le prestazioni riconosciute dal Fondo sono costituite da:

– finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
– prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
– assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

CIRL Istituzioni Socio Ass. Uneba Veneto: sottoscritto addendum al contratto regionale

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Elemento retributivo mensile territoriale e la quota A dell’Elemento di garanzia incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale

Il 28 luglio 2023 Uneba Veneto e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fp-Uil, Uiltucs hanno sottoscritto un addendum al contratto regionale riferito alla disciplina dell’elemento variabile territoriale.
Le Parti Sociali hanno concordato che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Elemento retributivo mensile territoriale (Ermt) e la quota A dell’Elemento di garanzia (Eg), relativi rispettivamente al CCNL del 2013 e al CCNL del 2020 e confluiti nel contratto collettivo regionale, incrementano il minimo retributivo mensile conglobato nazionale, che dovrà essere erogato con i relativi arretrati con le competenze di luglio 2023.
Le Parti, inoltre, si danno atto che, al fine dell’erogazione della Quota B dell’Eg, si mantengono gli indicatori già previsti dall’accordo regionale siglato il 22 febbraio 2022, con erogazione in unica soluzione con la mensilità di aprile dell’anno successivo, ovvero:
– primo bonus incremento: assenze malattie brevi;
– secondo bonus incremento: flessibilità
– terzo bonus incremento: affiancamento;
– quarto bonus incremento: formazione non obbligatoria;
– quinto bonus incremento: Dpi.

Uneba e le OO.SS. hanno infine comunicato che i prossimi incontri per valutare ulteriori modifiche in riferimento ai “bonus”, così come definiti nell’accordo del febbraio 2022 per introdurre e/o modificare gli indici esistenti, si terranno nel mese di settembre. 

CCNL Anas:  a settembre in arrivo nuovi minimi retributivi  per i dipendenti del Comparto



Con la busta paga del mese di settembre, i lavoratori dipendenti del gruppo Anas percepiscono nuovi minimi retributivi 


Anas e le Organizzazioni Sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl-Viabilità e Logistica, Sada Fast-Confsal e Snala-Cisal hanno definito i nuovi minimi retributivi da erogare con la retribuzione del mese di settembre, secondo quanto stabilito nel contratto siglato il 14 dicembre 2022. Il presente CCNL, in scadenza al 31 dicembre 2024, riguarda il personale dipendente dal gruppo Anas. Di seguito la tabella con gli importi.


















































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 3.026,88 553,45 10,33 3.590,66
A1 2.522,41 545,44 10,33 3.078,18
B 2.144,08 531,78 10,33 2.686,19
B1 1.954,84 527,76 10,33 2.492,93
B2 1.765,62 524,03 10,33 2.299,98
C 1.450,35 520,24 10,33 1.980,92
C1 1.261,25 517,06 10,33 1.788,64

 

CCNL Editoria e grafica – Piccola industria: con settembre nuovi minimi retributivi



Previsti incrementi retributivi per i dipendenti dei Settori Grafico-Editoriale, Informatico e Servizi Innovativi


Con l’ipotesi di accordo siglata il 9 marzo 2021 Unigec-Confapi, Unimatica-Confapi e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil hanno rinnovato la parte economica del contratto applicabile ai dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa. Dal prossimo mese di settembre decorre l’ultima tranche di aumenti contrattuali prevista dall’accordo. 





































Livello Minimo
Quadro 2.066,17 euro
1 2.057,95 euro
2 1.739,01 euro
3 1.623,13 euro
4 1.518,10 euro
5 1.409,38 euro
6 1.301,20 euro
7 1.128,02 euro
8 1.039,95 euro
9 948,36 euro
10 832,37 euro

 

CIGS 2023 per Imprese di interesse strategico: le istruzione procedurali

L’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal D.L. n. 75/2023 (INPS, messaggio 11 agosto 2023, n. 2948).

Il recente D.L. n. 75/2023 all’articolo 42 ha previsto che, al fine di gestire situazioni di particolare difficoltà connesse alla complessità dei programmi di riorganizzazione già avviati dalle imprese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, in materia di durata complessiva e singola dei trattamenti, un ulteriore periodo di Cassa integrazione straordinaria (CIGS) fruibile fino al 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, con il messaggio in commento, l’INPS ha provveduto a illustrare i contenuti della disposizione e a fornire le istruzioni per la gestione della CIGS. In particolare, la previsione in questione si rivolge alle imprese di interesse strategico nazionale (articolo 1 del D.L. n. 207/2012), con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese, come anticipato, può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.

Il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

L’impianto delineato dall’articolo 42 del D.L. n. 75/2023 prevede anche che il trattamento straordinario di integrazione venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015.

Inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo.

Sul piano contributivo, i datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015.

L’INPS, inoltre, segnala che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 148 Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).

Infine, il messaggio in questione include le modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” e le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.

Ebipro: previsto il rimborso delle spese sostenute per l’asilo nido

Previsto il rimborso del 20% delle spese sostenute dagli scritti per l’asilo nido dei propri figli 

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, in collaborazione con Cadiprof, ha previsto il rimborso del 20% per i figli dei propri iscritti di età inferiore a tre anni per le spese sostenute sulla frequenza all’Asilo nido, entro un ammontare massimo di rimborso di 600,00 euro per anno scolastico, elevato a 800,00 euro in caso di figli portatori di handicap ex legge 104/92.
Il rimborso può essere richiesto dagli iscritti in copertura con il Piano Sanitario per le seguenti spese sostenute:
– quota di iscrizione relativa all’anno scolastico (settembre-agosto),
– retta annuale e/o rette mensili relative all’anno scolastico  (settembre-agosto),
– quote aggiuntive per refezione o attività di supporto.
La richiesta di rimborso deve essere presentata in unica soluzione per l’intera somma erogabile per annualità scolastica con allegata la seguente documentazione:
– autocertificazione dello stato di famiglia o certificazione anagrafica dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare ed i rapporti di parentela,
– copia fotostatica delle fatture e/o ricevute fiscalmente valide, bollettini postali, o dichiarazioni rilasciate da asili nido pubblici o privati che evidenzino l’annualità scolastica, l’ammontare della spesa annuale o mensile pagata e intestata al bambino frequentante e/o al dipendente iscritto titolare della spesa (no bonifici),
– copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge 104/1992 nel caso di richiesta del contributo maggiorato,
– copia fotostatica dell’ultima busta paga.
Nel caso in cui l’iscritto abbia ricevuto per la medesima spesa un’indennità da parte di altri istituti (ad es. Bonus INPS asilo nido), è  proprio onere calcolare e dichiarare in fase di presentazione della domanda, la parte rimanente sulla quale richiedere l’intervento degli Enti.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro due anni dalla data del pagamento.

CCNL Vigilanza Privata: incontro ministeriale per l’aumento del salario

I sindacati, durante l’incontro, hanno espresso la necessità di migliori condizioni economiche per i lavoratori del settore 

I sindacati, a seguito dell’incontro in sede ministeriale e la costituzione del “Tavolo Sicurezza Privata“ che si è svolto lo scorso 3 agosto, hanno stabilito la necessità di voler determinare le condizioni per realizzare un negoziato atto a contrattualizzare migliori condizioni economiche per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Tale situazione è sorta successivamente al verbale di accordo del 15 giugno 2023, che non ha comportato gli aumenti sperati sulle retribuzioni. 
A tal proposito, si ritiene significativa la volontà degli amministratori di controllo giudiziario e di alcune aziende di provvedere singolarmente sulle retribuzioni dei dipendenti del settore, proprio in virtù dei vari dibattiti che si stanno affrontando in materia di salario minimo, dell’esposizione mediatica  sul recente rinnovo del CCNL e di un’inflazione che non arresta gli effetti negativi sulla perdita del potere d’acquisto dei salari.

Decreto Flussi 2022, nuovi ingressi per stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero

Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023 prevede un aumento di 40.000 unità (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 agosto 2023).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 19 luglio 2023 con il quale si prevede un aumento di 40.000 quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale. Le nuove unità si aggiungono alle 44.000 quote già previste con il DPCM del 29 dicembre 2022 ed esauritesi in poche ore (le domande per lavoro stagionale presentate sono state oltre 150.000).

I posti aggiuntivi previsti dal decreto integrativo sono interamente destinati agli ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a valere sulle domande già presentate fino al 14 agosto 2023 nell’ambito e secondo le procedure stabilite dal Decreto Flussi 2022. Le domande verranno quindi trattate secondo l’ordine cronologico di arrivo, a partire dal “clic day” del marzo scorso.

Le quote aggiuntive tengono conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relative al lavoro subordinato stagionale, per le esigenze dei due settori citati. A tali quote dovrebbero aggiungersene per il 2023 ulteriori 82.250 in base a quanto previsto dallo schema di programmazione triennale già approvato in via preliminare dal Governo.

Anche per l’istruttoria delle domande valgono le regole già dettate per il Decreto flussi 2022, come chiarito dalla circolare congiunta del 10 agosto 2023 dei Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo (prevista dall’articolo 2 del DPCM in commento).