Contrasto al divario retributivo di genere nella Direttiva UE

Pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, n. 2023/970 che è volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva. 

Entrerà in vigore tra venti giorni la direttiva UE n. 2023/970 pubblicata il 17 maggio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, le cui disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati membri e applicate nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati e di tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro. 

 

La direttiva in commento stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne e del divieto di discriminazione: tali obiettivi dovranno essere conseguiti, in particolare, tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione.

 

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro dispongano di sistemi retributivi che assicurino la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, applicando strumenti o metodologie che consentono agli stessi datori di lavoro e/o alle parti sociali di istituire e utilizzare facilmente sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere che escludano qualsiasi discriminazione retributiva fondata sul sesso.

 

La valutazione e il confronto del valore del lavoro dovranno essere effettuati sulla base di criteri che non si fondano, direttamente o indirettamente, sul sesso dei lavoratori e che includono le competenze, l’impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, se del caso, qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici.

 

Il principio della trasparenza retributiva deve essere applicato anche prima dell’assunzione, prevedendosi che i candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni, tra l’altro, sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, in modo che sia garantita una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione.

Viene sancito il divieto per il datore di lavoro di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro e l’obbligo di provvedere affinché gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio.

 

Ai fini dell’attuazione del principio della parità di retribuzione, ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione e viene riconosciuto il diritto dei lavoratori a chiedere e ricevere per iscritto informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (articolo 7). Tali informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro in un tempo ragionevole e che, in ogni caso, non può eccedere i due mesi dalla presentazione della richiesta, in un formato che sia accessibile anche alle persone con disabilità e che tenga conto delle loro esigenze particolari.

 

L’articolo 9 della direttiva dispone in merito alle informazioni sul divario retributivo di genere che i datori di lavoro devono fornire (anche mediante pubblicazione sul proprio sito web) a tutti i propri lavoratori e ai loro rappresentanti, trasmettendole all’Ispettorato del lavoro e all’organismo per la parità su richiesta. L’obbligo informativo riguarda i datori di lavoro che hanno più di 100 lavoratori ma gli Stati membri possono, in base al diritto nazionale, imporre anche ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire le medesime informazioni.

 

Il Capo III della direttiva è dedicato ai mezzi di tutela affinché tutti i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all’applicazione dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione e possano ottenere il risarcimento del danno subito.

 

Gli Stati membri devono introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i lavoratori che sono rappresentanti dei lavoratori, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte di un datore di lavoro, quale reazione a un reclamo all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro o a un procedimento amministrativo o giudiziario ai fini dell’applicazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Infatti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori non devono essere trattati in modo meno favorevole per il fatto di aver esercitato i loro diritti in materia di parità di retribuzione o di aver sostenuto un’altra persona a tutela dei diritti di quest’ultima (articolo 25).

 

Prevista anche l’istituzione di un organismo di monitoraggio incaricato di controllare e sostenere l’attuazione delle misure di attuazione della direttiva e di adottare le disposizioni necessarie per il suo corretto funzionamento.

 

Gli Stati membri hanno tempo fino al 7 giugno 2026 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informando immediatamente la Commissione.

 

CIPL Edilizia Industria – Trentino Alto Adige: siglato l’accordo di rinnovo

Concluso positivamente l’accordo tra sindacati e collegio dei costruttori edili

Il Contratto Integrativo Provinciale entrato in vigore l’11 maggio 2023 e con validità fino al 31 dicembre 2025, porta con sé buone novità per i lavoratori edili e delle costruzioni.
Sono stati infatti previsti, a partire dal prossimo anno, tra i 50,00 euro ed 80,00 euro lordi in più in busta paga.
Altra notizia interessante è l’erogazione di una Una Tantum della somma di 200,00 euro nello stipendio di dicembre.
Questo è quanto stato pattuito nel confronto tra i sindacati ed il collegio costruttori per il contratto integrativo relativo al triennio 2023 – 2025.
Vista altresì l’avanzamento dell’inflazione, l’Accordo ha previsto anche l’aumento del buono pasto che sarà pari ad euro 7,00.
In aggiunta, le parti di cui sopra, hanno dato luogo ad una trattativa circa la possibilità per il personale di ricevere nuovamente il 50% del loro salario in caso di malattie brevi, ossia meno di tre giorni, per un massimo di due volte all’anno.

Incremento dell’indennità di congedo parentale, le istruzioni dell’INPS

Fornite le indicazioni di carattere amministrativo e operativo in relazione al settore privato circa l’elevazione del beneficio fino all’80% della retribuzione (INPS, circolare 16 maggio 2023, n. 45).

L’INPS ha reso note le istruzioni amministrative e operative relative all’indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, elevata dal 30% all’80% della retribuzione, come disposto dall’articolo 1, comma 359, della Legge 29 n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), attraverso la modifica al comma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs 2 n. 151/2001.

Nello specifico, anche se la misura trova applicazione in riferimento sia ai lavoratori dipendenti pubblici, sia a quelli privati, la circolare in commento dell’INPS si riferisce soltanto a questi ultimi. 

Elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per un mese

La Legge di bilancio 2023 ha disposto l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei 3 spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Si sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi, precisando che la fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Inoltre, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

Decorrenza e modalità di presentazione della domanda

La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali, ovvero: tramite il portale dell’INPS, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”; tramite il Contact center integrato oppure tramite gli Istituti di patronato.

Infine, la circolare si conclude con le istruzioni relative alle modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nel flusso UniEmens.

 

 

 

CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): incontro al Ministero con le organizzazioni sindacali e datoriali

Aumenti contrattuali e conseguente detassazione, contrasto alla precarietà e al lavoro irregolare e un approfondimento sul part -time tra gli argomenti dell’incontro 

Il 9 maggio si sono incontrate le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali stipulanti il CCNL Pubblici Esercizi e i delegati del Ministro del Lavoro al fine di dare riscontri alle aziende e ai dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale e Turismo per un celere rinnovo del Contratto.
Le Associazioni datoriali hanno chiesto un intervento ministeriale volto ad aumentare le maggiori risorse economiche per fronteggiare la situazione di difficoltà creata dalla pandemia, dall’inflazione e dal conseguente aumento dei costi delle materie prime.
Per quanto riguarda, invece, i sindacati sono stati reclamati interventi voti ad evitare la precarietà, il lavoro irregolare e  l’uso sproporzionato del part-time verticale. A tal proposito si è proposto ai delegati del Ministero del Lavoro l’erogazione del bonus di 550,00 euro anche per l’anno 2022 e l’individuazione di soluzioni strutturali di sostegno economico.
Altro tassello importante richiamato dalle parti stipulanti è la detassazione degli aumenti contrattuali e dei premi di produzione.
Il Ministero del Lavoro ha invitato le parti a formalizzare le loro richieste, fermo restando la necessità soprattutto per le risorse economiche, di un intervento del Ministero dell’Economia.

Enti Bilaterali Cuneo: erogato il Fondo di Sostegno al reddito

Nuove iniziative per le aziende iscritte agli Enti Bilaterali e per il personale da queste impiegato

L’Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo insieme all’Ente bilaterale del Turismo, hanno erogato nel corso del 2022, circa 70mila euro ai lavoratori delle aziende aderenti agli Enti stessi. Tra i vari contributi riconosciuti si enunciano il congedo parentale, le spese mediche, mensa scolastica, attività educative, libri di testo, estate ragazzi, iscrizione ad asili nido, rimborsi pre-scuola e dopo-scuola, nonché spese di trasporto e contributi per i figli disabili.
Le aziende hanno richiesto circa 20mila euro di rimborsi da parte del Fondo di Sostegno alla Formazione per corsi frequentati da titolari e dipendenti, relativamente alla sicurezza sul lavoro.
Risulta altresì in crescita il catalogo dell’offerta formativa, sostenendo i costi per la riqualificazione dei disoccupati e l’aggiornamento delle competenze del personale aziendale, di circa 85mila euro.
Di seguito si riportano i contributi in favore delle imprese e del personale impiegato.
Contributi per aziende Iscritte agli Enti Bilaterali da almeno 12 mesi:
– contributo integrativo per la formazione generale e specifica dei lavoratori mediante l’erogazione di un “Buono Formazione” in favore dell’azienda che assuma un lavoratore e lo iscriva entro 60 giorni all’apposito corso di formazione generale e specifica sulla tematica della sicurezza sul lavoro;
– contributo alla formazione di specifiche figure con compiti specifici di organizzazione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro mediante il riconoscimento di un “Buono Formazione” a copertura delle spese sostenute da parte dell’azienda;
– contributo alla formazione del titolare di azienda o legale rappresentante mediante l’erogazione di un “Buono Formazione” all’impresa che iscrive il titolare o legale rappresentante ai corsi di formazione per il Servizio di Rspp o ai corsi di aggiornamento previsti dalla normativa.
Si precisa che, il “Buono Formazione” può essere riconosciuto più volte durante l’anno alle imprese, entro il limite complessivo di euro 1.500,00 lordi, e può altresì essere richiesto entro un anno dalla fatturazione, con riferimento al programma annuale attualmente in vigore.
Contributi per lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende iscritte agli Enti Bilaterali da almeno 12 mesi:
– contributo integrativo una tantum fino ad euro 500,00, per il congedo parentale, in favore del personale che richieda e fruisca del periodo di congedo per almeno 90 giorni continuativi entro la data del compimento dell’anno di vita del bambino;
– contributo integrativo per spese mediche specialistiche o prestazioni di diagnostica di figli con età inferiore agli 11 anni, fino ad un massimo di euro 300,00 in favore dei lavoratori delle aziende aderenti agli Enti Bilaterali;
– contributo mensa scolastica per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sopportato spese il pagamento della mensa scolastica (compresi costi per l’assistenza obbligatoria da parte di operatori) per figli che frequentano asili nido, baby parking, scuola dell’infanzia o scuola primaria (elementare), fino ad un massimo di euro 200,00;
– contributo per acquisto dei libri di testo in favore di lavoratori aventi figli che frequentano la scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria superiore fino ad un massimo di euro 200,00,00 con relative fatture;
– contributo per l’iscrizione ad asili nido e scuole dell’infanzia. A tal proposito, al lavoratore e/o alla lavoratrice che abbia sostenuto spese per l’iscrizione e per la frequenza ai baby parking, all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia dei propri figli, viene riconosciuto un rimborso delle spese sopportate fino ad un massimo di euro 200,00;
– contributo per attività educative pari ad euro 100,00, per il lavoratore e per la lavoratrice che abbia sostenuto costi per le attività educative proposte dalla scuola durante le attività, quali a titolo esemplificativo, attività sportive, laboratori didattici, gite, musei che comportino spese aggiuntive a carico delle famiglie, in favore di figli che frequentino scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;
– contributo iscrizione estate ragazzi-centri estivi di euro 200,00, in favore del lavoratore e della lavoratrice che abbia sostenuto dei costi per l’iscrizione a centri estivi o estate ragazzi dei figli che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
– contributo spese di trasporto mediante un rimborso di euro 300,00, in favore dei lavoratori che abbiano sostenuto il pagamento delle spese di trasporto per figli che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria superiore;
– contributo iscrizione pre-ingresso e post-uscita pari ad euro 200,00, in favore dei lavoratori che abbiano sopportato spese per l’iscrizione al pre-ingresso ed alla post-uscita di figli che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;
– contributo integrativo per l’assistenza pari ad euro 750,00 riconosciuto al lavoratore ed alla lavoratrice o al datore di lavoro che abbiano almeno un figlio invalido a carico.
Si comunica inoltre che, nonostante la cumulabilità dei contributi, è stato fissato tuttavia un limite massimo per richiedente di 1.500,00 euro all’anno, con riferimento al programma annuale in vigore.

Ebam Marche: domande per il contributo alluvione entro il 30 giugno 2023

A disposizione un contributo di 500,00 euro Una Tantum a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano subito danni all’abitazione a seguito dell’alluvione del 2022

L’Ebam (Ente Bilaterale Artigianato) della Regione Marche ha messo a disposizione un contributo di 500,00 euro una tantum a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti da aziende artigiane iscritte all’Ebam, che abbiano subito danni all’abitazione di residenza di uso abituale e continuativo, ubicata in uno dei comuni interessati dall’alluvione del 15 settembre 2022. 
L’Ente, subito dopo l’alluvione aveva già avviato una raccolta fondi indirizzata alla bilateralità artigiana del territorio nazionale, raggiungendo l’obiettivo di finanziare 8 progetti per un valore complessivo di 203.786,00 euro. 
Il contributo per alluvione ora previsto viene concesso ai soli soggetti titolari di diritto sull’immobile, ossia:
– proprietario o comproprietario;
– locatario;
– comodatario o usufruttuario dell’immobile. 
Il modulo per la richiesta, da inviare entro il 30 giugno 2023, e le ulteriori informazioni per la compilazione sono disponibili sul sito www.ebam.marche.it. 

Pensione anticipata: aggiornate le procedure di liquidazione

L’INPS ha comunicato le novità in materia di definizione delle domande per i lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto, nonché alla Gestione separata (Comunicato, 11 maggio 2023). 

L’INPS ha reso noto di aver aggiornato le procedure per la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto, nonché alla Gestione separata, cosiddetta Quota 103.

In proposito, l’INPS ricorda anche che i requisiti anagrafici (62 anni di età) e quelli contributivi (41 anni di contributi) devono essere
perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito nel corso del 2023, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra:

– dopo un periodo di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023

– dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. In questo caso la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023

Restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola, rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate, ma comunque entro l’anno solare.

CIRL Edilizia – Piccola Industria (Confapi): definito l’EVR per il 2023



 Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 la misura di EVR nel territorio della Regione Lazio corrisponde al 4% dei minimi tabellari


Il 9 maggio 2023 si sono incontrate  Aniem Confapi Lazio e Feneal-Uil Lazio, Filca-Cisl Lazio, Fillea-Cgil Lazio per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello regionale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno 2023.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019 e sono risultati positivi tre indicatori su quattro.
Relativamente al quarto indicatore, ovvero il numero dei DURC rilasciati dall’Edilcassa, non è più possibile avere dati statistici, essendo a carico dell’Inps e dell’Inail, i quali non sono autorizzati a rilasciare tale dichiarazioni. Si è comunque ritenuto positivo il quarto indicatore, grazie alla crescita del settore nell’ultimo periodo e si è stabilita la misura di EVR, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, nel territorio della Regione Lazio, al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 2 ottobre 2018.
Si specifica, altresì, che in caso a livello aziendale i parametri risultino negativi ovvero ne risulti uno di essi, le imprese potranno non erogare l’EVR ma dovranno inviare un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri entro il 15 giugno 2023  a Aniem Confapi Lazio e a Edilcassa Lazio. Entro il 30 giugno 2023 sarà onere di Aniem Confapi comunicare alle organizzazioni sindacali in merito alle autodichiarazioni ricevute e se richiesto si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali per la verifica documentale entro i successivi 15 giorni.
Di seguito gli importi.




























Impiegati
Livello Importi mensili
7° livello – Quadri e 1^ categoria super  68,83 euro
6° livello – 1^ categoria  61,95 euro
5° livello – 2^ categoria  51,62 euro
4° livello – Impiegati di 4° livello  48,18 euro
3° livello – 3^ categoria  44,74 euro
2° livello – 4^ categoria  40,26 euro
1° livello – 4^ categoria primo impiego 34,41 euro


















Operai di Produzione
Livello Importi orari
4° livello – operaio di 4° livello  0,28 euro
3° livello – operaio specializzato  0,26 euro
2° livello – operaio qualificato  0,23 euro
1° livello – operaio comune  0,20 euro 












Operai discontinui
Livello Importi orari
Guardiani (art. 6)  0,18 euro
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,10 euro

Rivalsa INPS invalidità causata da terzi: rilascio nuovo servizio

Rilasciato il nuovo servizio telematico per la dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili che consentirà all’INPS di ottenere più agevolmente il rimborso delle prestazioni pagate in conseguenza dell’inabilità causata al beneficiario dell’invalidità civile (INPS, messaggio 12 maggio 2023, n. 1745).

L’INPS comunica il rilascio del servizio telematico “Acquisizione modello AS1 – Dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili”, ricordando che il cittadino ha l’obbligo di presentare il modello in oggetto nella circostanza in cui lo stato invalidante sia causato da responsabilità di terzi (fatto illecito).

 

Il modello, dematerializzato e semplificato, contiene le informazioni rese dal cittadino danneggiato, relativamente al terzo responsabile del danno e alla sua polizza assicurativa, nonché gli altri elementi utili all’INPS per esercitare il diritto di surroga e rivalsa.

 

Il soggetto beneficiario delle prestazioni di invalidità civile può compilare il modello attraverso le seguenti modalità alternative:

 

1) dal sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE – all’apposito servizio “Domanda di invalidità civile e accertamento sanitario”, selezionando la voce di menù “Acquisizione AS1”;

 

2) per il tramite degli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;

 

3)  attraverso le Associazioni di categoria autorizzate (ANMIC, UIC, ENS, ANFFAS).

 

La trasmissione telematica del modello AS1 consente all’INPS di agire con maggiore e rinnovata efficacia per ottenere dal terzo responsabile, e dal suo assicuratore, il rimborso delle prestazioni pagate in conseguenza dell’inabilità causata al soggetto beneficiario delle prestazioni di invalidità civile.

CCNL Sacristi: siglato il contratto



Tra le novità l’inquadramento su tre livelli, il riconoscimento di un’indennità per la vacanza contrattuale e nuovi minimi 


E’ stato sottoscritto il nuovo CCNL che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio e sarà applicabile ai dipendenti di enti ecclesiastici per il quadriennio 2022-2025.
Tra gli interventi, è stata introdotta un’ Appendice destinata ai Santuari di maggiore dimensione e con esigenze volte all’accoglienza di notevoli flussi di visitatori e fedeli.
E’ stata inoltre modificata la classificazione del personale, con l’introduzione di un terzo livello e la previsione del passaggio da un livello all’altro per anzianità e conseguimento di crediti formativi.
Dal punto di vista economico, è prevista un’indennità una tantum a titolo di vacanza contrattuale per il 2022 e la metà del 2023 di 1.050,00 euro, da versare in due rate: la prima di 700,00 euro entro il 31 ottobre 2023 e la seconda di 350,00 euro entro il 30 aprile 2024.
Stabiliti, inoltre, nuovi minimi salariali, di seguito gli importi.






















Livello 1°luglio 2023 1°gennaio 2024  1°gennaio 2025 
1°livello 1.300,00 euro 1.320,00 euro  1.350,00 euro
2°livello 1.260,00 euro  1.280,00 euro 1.310,00 euro
3°livello 1.100,00 euro   1.120,00 euro  1.150,00 euro 

Introdotti, inoltre, i buoni pasto pari a 5,00 euro per ogni giorno lavorativo di almeno 4 ore e il diritto alla quattordicesima per tutti i lavoratori.
Per quanto riguarda la malattia, al fine di garantire il diritto alla conservazione del posto di lavoro, viene data la possibilità  di aumentare il periodo di aspettativa non retribuita e sono esclusi dal calcolo del periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero.
Attribuito un ruolo di maggior rilievo all’ente bilaterale ENBIF, per i corsi di formazione necessari all’ottenimento dei crediti formativi.