CCNL Scuole Private Religiose: siglato il nuovo CCNL



Tra le novità integrazioni salariali e figure professionali 


Lo scorso 3 luglio è stato siglato tra Agidae e Flc-Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Sinasca il rinnovo del CCNL per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’Agidae.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Previsti nuovi minimi.






























Livello  Minimo dal 1° Settembre 2024  Minimo dal 1° settembre 2025
1 1.642, 99 euro  1.673,66 euro 
2 1.688,35 euro  1.719,87 euro 
3 1.735,58 euro 1.767,98 euro 
4 1.787,92 euro  1.821,29 euro 
5 1.874,80 euro  1.909,80 euro 
6 2.079,91 euro  2.118,74 euro 

All’interno della classificazione del personale al 3° livello definita la nuova figura di  “lettore di lingua madre o esperto di lingua straniera in compresenza con il docente“.
Prevista l’indennità di trasferta per un importo pari a 50,00 euro lordi al giorno con riposo compensativo per le domeniche e le festività infrasettimanali.
Viene costituito il fondo di previdenza complementare Previfonder, alimentato, per i lavoratori che vi aderisco, da un contributo mensile a carico dell’Istituto pari al 2% della retribuzione tabellare in atto al 31 dicembre 2023 (rapportata nei part time), versato a partire dal mese successivo alla costituzione del fondo.
 Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza complementare, può chiedere un’anticipazione della posizione maturata nei seguenti casi:


a) con qualsiasi anzianità di iscrizione nella quota massima del 75%, per spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni inerenti lo stesso lavoratore, il coniuge, i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle Autorità Sanitarie pubbliche;


b) con almeno 8 anni di iscrizione nella quota massima del 75% per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione della casa di abitazione;


c)  con almeno 8 anni di anzianità di iscrizione nella quota massima del 30% per ulteriori esigenze personali non documentate.

Il Decreto Agricoltura è legge: le novità sul lavoro 

Rinnovate le disposizioni per fronteggiare le ondate di calore con il finanziamento degli ammortizzatori sociali e istituita la banca dati inter-operativa tra INPS e AGEA contro il caporalato (Legge 12 luglio 2024, n. 101).

Il Decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024 ) è stato convertito in Legge n. 101/2024, con entrata in vigore il 14 luglio 2024. Le novità della conversione sono soprattutto rappresentate dal nuovo articolo 2-bis sull’attivazione degli ammortizzatori sociali in caso di emergenze climatiche, dall’articolo 2-quater in materia di istituzione di un sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura e dall’articolo 2-quinquies che crea presso l’INPS la Banca dati degli appalti in  agricoltura.

Emergenze climatiche e ammortizzatori sociali

Il comma 1 dell’articolo 2-bis, stabilisce che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, il trattamento, previsto nei casi di intemperie stagionali (articolo 8 della Legge n. 457/1972), è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento in questione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della Legge n. 457/1972. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2024. In deroga all’articolo 14 della Legge n. 457/1972, il trattamento in questione è concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 2-bis prevede che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, richiesti anche dalle imprese dei settori edile, lapideo e di escavazione. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica, peraltro, il contributo addizionale. In questo caso, i benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024. 

Lotta al caporalato e banche dati

Per quanto riguarda versante della gestione dei dati, al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura che costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’INPS, l’INAIL, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’ISTAT. Infine, l’articolo 2-quienquies prevede, per rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo, che sia istituita, presso l’INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica, sia aggregata, accede il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.

Alla Banca dati in questione, si iscrivono le imprese, in forma singola o associata di cui all’articolo 6, primo comma, lettere d) ed e) della Legge n. 92/1979, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola.

 

CCNL Poste: incontro sul rinnovo

Oggetto dell’incontro sono state le proposte economiche da parte dei vertici aziendali 

Il 3 luglio si sono incontrate le OO.SS. Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisl, Confsal Com.ni, Ugl-Com.ni ed i vertici aziendali di Poste Italiane S.p.A. per discutere di una ipotesi pre-conclusiva del CCNL dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A.
La Società ha presentato un aumento totale di 230,00 euro di cui 190,00 euro sui minimi tabellari, così suddivisi:
– 50,00 euro a settembre 2025,2026, 2027 e 40,00 a dicembre 2027;
1.000 euro a titolo di Una Tantum a settembre 2024;
– quota Fondo Poste a carico dell’azienda aumento dal 2,30% al 2,50%;
– incremento di 5,00 euro della polizza sanitaria.
Le OO.SS. si sono riservate di decidere in merito nei prossimi giorni.

CCNL Funzioni locali: terzo incontro all’Aran per il rinnovo del contratto

Sulla base delle previsioni dell’Aran l’incremento economico medio a regime sarà di euro 136,00 euro lordi

Si è svolto nei giorni scorsi il terzo incontro all’Aran per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali triennio 2022/2024. Il confronto ha avuto inizio con l’illustrazione da parte dell’Aran delle risorse economiche disponibili per gli adeguamenti contrattuali, confermando l’incremento dall’anno 2024 pari al 5,78%, calcolato sulla retribuzione media al 31/12/2021. Dall’incremento del 5,78% occorre eliminare oltre il 50%, in quanto già corrisposto a titolo di indennità di vacanza contrattuale rinforzata dal 01/01/2024. Per gli anni 2022 e 2023, invece, l’indennità di vacanza contrattuale copre interamente gli aumenti. 
Sulla base delle previsioni dell’Aran, l’incremento medio a regime sarà di 136,00 euro lordi, da dividere in sede di contrattazione tra lo stipendio tabellare ed il salario accessorio.
Dal punto di vista normativo è stata ribadita la disponibilità a lavorare alla stesura di un contratto normativo che migliori e dia ulteriori risposte alle problematiche emerse nell’attuale contratto vigente. Per tale motivo, è stata anche ribadita la necessità che i testi contrattuali sui quali confrontarsi siano inviati alle Organizzazioni Sindacali con adeguato anticipo per le opportune valutazioni in merito. 
Tra gli argomenti ancora in attesa di definizione si segnalano i tempi di vestizione per tutto il personale con divisa, servizio mensa e buono pasto, ferie, assenze per malattia e infortunio. 

CCNL Metalmeccanica: posizioni ancora distanti nel terzo incontro per il rinnovo

Prosegue il confronto per il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici

Con un comunicato stampa diramato l’11 luglio scorso, la Fiom-Cgil ha reso noto l’esito del terzo, dei quattro incontri, calendarizzati per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica che, purtroppo, non ha dato i risultati sperati. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati tematiche quali: diritti di informazione e partecipazione; parità di genere e altri diritti sindacali. Le OO.SS. hanno evidenziato come sia importante recepire la direttiva Ue 2023/970, affinché i metalmeccanici siano i primi a colmare il gap salariale tra lavoratrici e lavoratori. Sul fronte dell’informazione e della partecipazione risulta importante predisporre un Protocollo di partecipazione, definendo percorsi di consultazione e comitati di partecipazione, ampliando gli ambiti e aumentando il coinvolgimento delle Rsu. In questo senso, le Sigle puntano all’introduzione dell’obbligo di informazione annuale da parte delle imprese come vincolo contrattuale. 
Inoltre, in sede di contrattazione sono state avanzate anche richieste in merito a: tutele aggiuntive per i lavoratori stranieri; migliorare la normativa sulla malattia e risolvere il problema della proliferazione dei contratti nazionali. 

Ebinter Lecce: previsti 110 mila euro per aziende e dipendenti del terziario

Pubblicati tre bandi riservati ai lavoratori del settore terziario

L’Ente Bilaterale del Terziario di Lecce ha deciso di pubblicare tre bandi per gli esercenti e lavoratori del settore. Il primo, dal valore di 50 mila euro, “Libri e materiale scolastico”, consente alle famiglie di ottenere un buono di 150,00 euro per l’acquisto di materiale scolastico e libri di testo per i figli che frequentano le scuole medie inferiori, superiori e Università, nell’anno scolastico ed accademico 2024/2025. Il secondo, di 10 mila euro, “Attività sportive e benessere”, consente di ottenere un contributo dal valore di 150,00 euro per il pagamento dell’ iscrizione o retta mensile presso piscine, palestre etc. 
Inoltre, la novità del 2024 è lo stanziamento di ulteriori 20 mila euro che consentiranno di ottenere un contributo dl 150,00 euro per le spese inerenti la frequenza di centri estivi, campi scuola, asili privati ed altro. 
Infine, l’Ente stanzia ulteriori 30 mila euro per le aziende aderenti sia per la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro che per altri interventi di formazione professionalizzante. 
Le domande devono essere presentate entro il 6 settembre 2024 e le relative informazioni sono pubblicate sul sito www.confcommerciolecce.it. 

Decreto Coesione, le disposizioni per i lavoratori Alitalia e Cityliner

Incrementato di 18,4 milioni annui lo stanziamento previsto per l’anno 2024 per il finanziamento delle prestazioni integrative (INPS, messaggio 11 luglio 2024, n. 2588).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) ha aumentato di 18,4 milioni di euro lo stanziamento previsto per l’anno 2024 in favore del Fondo di solidarietà per il finanziamento delle prestazioni integrative di cui all’articolo 12, comma 3 del D.L. n. 104/2023, previste a beneficio dei dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. individuati dal comma 1 del medesimo articolo. 

In particolare, l’articolo 28-ter del Decreto Coesione, modificando il citato comma 3, ha previsto uno stanziamento per il 2024, volto a finanziare l’erogazione delle suddette prestazioni, in misura pari a 24,2 milioni di euro, in luogo dei 5,8 milioni di euro previsti originariamente dal D.L. n. 104/2023.

Le prestazioni

Nel messaggio in commento, l’INPS rammenta che l’articolo 12, comma 1 del D.L. n. 104/2023 ha introdotto una misura specifica in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., prevedendo che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1 del D.L. n. 146/2021 potesse proseguire, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario.

Il successivo comma 3 del citato articolo 12 aveva anche stabilito, per i medesimi lavoratori interessati dalla previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 5 del D.M. n. 95269/2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale potesse erogare, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria tale da garantire che il trattamento complessivo spettante ai lavoratori fosse pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dalla proroga del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi nell’anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Il medesimo comma 3 aveva previsto, per il finanziamento di tale prestazione integrativa, un incremento del citato Fondo di solidarietà pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2024, appunto l’importo delle risorse da ultimo aumentate dal Decreto Coesione.

 

 

 

CCNL Zootecnia: nuovi minimi da luglio


 



Prevista la terza tranche di aumenti per il Settore 


L’Ipotesi di Accordo del 14 novembre 2023 sottoscritta tra l’Associazione Italiana Allevatori e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, la Confederdia ha previsto per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici in forza al 14 novembre a partire dal 1° luglio la terza rata di aumenti.
Di seguito i nuovi importi.












































Area/Liv. Minimo 1° Luglio 2024 
1/2 2.244,13 euro
1/3 2.146,43 euro 
1/4 2.048,29 euro 
1/5 1.975,35 euro 
2/1 1.902,47 euro 
2/2 1.851,80 euro 
2/3 1.778,11 euro 
2/4A 1.680,60 euro 
2/4B 1.648,61 euro 
2/5 1.629,91 euro 
2/6 1.556,30 euro 
3/1 1.407,18 euro 
3/2 1.286,91 euro 

CCNL Marittimi: con il rinnovo previsto un aumento retributivo medio di 202,00 euro

Nell’accordo previste anche importanti novità dal punto di vista normativo ed in materia di salute e sicurezza

È stato sottoscritto, nella giornata di ieri, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale unico dell’industria armatoriale tra Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti e le associazioni datoriali Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori.
L’accordo, da sottoporre alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore prima della validazione, decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista economico l’intesa prevede un aumento economico di 202,00 euro su parametro medio (nostromo), da corrispondere in tre tranches:
– 80,80 euro dal 1° luglio 2024;
– 60,20 euro dal 1° luglio 2025;
– 60,20 euro dal 1° luglio 2026.
Per il periodo di vacanza contrattuale di 6 mesi verrà inoltre riconosciuto un importo una tantum di 380,00 euro, da corrispondere in due tranches:
– 200,00 euro a luglio 2024;
– 180,00 euro a gennaio 2025.
Per i circa 70 mila marittimi a cui si applica il contratto sono previste importanti novità anche dal punto di vista normativo ed in materia di salute e sicurezza. Dal punto di vista della previdenza, è stata definita la costituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa per tutti i marittimi, in grado di assisterli in ogni parte del mondo. 

Gestione infortuni dei giornalisti: convenzione tra INAIL e INPS

Il documento riguarda i titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022 (INAIL, circolare 5 luglio 2024, n. 19).

A seguito del trasferimento all’INPS dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale precedentemente svolta dall’INPGI in
regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (articolo 1, comma 103 e seguenti della Legge di bilancio 2022), il subentro ha riguardato anche la titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al “Fondo Assicurazione Infortuni”, tra cui la gestione degli eventi infortunistici verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022

Invece, per gli infortuni occorsi successivamente al 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, il comma 109 dello stesso articolo 1 della citata legge ha attribuito la gestione dell’assicurazione all’INAIL, disponendo l’applicazione della normativa regolamentare dell’INPGI in vigore al 30 giugno 2022.

Tenuto conto delle specifiche competenze in materia infortunistica dell’INAIL, l’INPS ha chiesto di poter sottoscrivere un accordo ex articolo 15, comma 1, della Legge n. 241/1990, per la trattazione delle pratiche relative agli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022 e non ancora definite dall’INPGI alla data del subentro dell’INPS nella titolarità del Fondo assicurazioni infortuni lavoratori dipendenti.
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La convenzione INPS-INAIL

In particolare, ferma restando la titolarità dell’INPS riguardo i rapporti attivi e passivi relativi agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022, l’INAIL provvede alle seguenti attività:
– gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, professionale ed extraprofessionale;
– valutazione medico-legale per l’accertamento del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte;
– quantificazione delle indennità da corrispondere ai giornalisti infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.
Per la definizione di tali infortuni è prevista l’applicazione della normativa regolamentare vigente alla data del 30 giugno 2022. 

La gestione degli infortuni fino alla data del 30 giugno 2022

L’assicurazione in questione continua a essere gestita in base alla normativa regolamentare vigente alla data del 30 giugno 2022, e precisamente dal Regolamento INPGI del 24 giugno 1980 e dalla tabella delle invalidità a esso allegata, nonché, con riferimento agli eventi tutelati e all’ammontare degli indennizzi, dagli articoli 38 e 41 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico sottoscritto il 24 giugno 2014. 

Il Regolamento in questione prevede il riconoscimento e l’erogazione di un indennizzo in caso di infortunio occorso per causa violenta da cui derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta o parziale, valutata sulla base delle norme e della tabella allegata al Regolamento stesso. Sono compresi nell’assicurazione anche l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale.

Per l’eventuale indennizzo spettante in caso di invalidità permanente è necessario che, a guarigione avvenuta, il giornalista abbia trasmesso un certificato medico-legale attestante il presumibile grado di invalidità permanente residuato dall’infortunio, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento INPGI.

A conclusione degli accertamenti, nel caso di postumi permanenti di grado accertato superiore al 5%, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento INPGI, o di morte riconducibile all’evento, la Direzione centrale rapporto assicurativo procede alla quantificazione dell’indennizzo spettante, nonché delle spese di viaggio da rimborsare al giornalista.

Gli esiti dell’istruttoria sono comunicati dalla Direzione centrale INAIL alla Filiale metropolitana di Roma Flaminio dell’INPS. In particolare, con cadenza mensile sono trasmessi un elenco nominativo, con indicato anche l’eventuale ammontare dell’importo dovuto, nonché la documentazione amministrativa, comprensiva dei dati necessari per effettuare il pagamento degli indennizzi, e la documentazione sanitaria acquisita a supporto delle richieste esaminate.

Secondo quanto previsto dalla Convenzione in argomento, entro il termine di 30 giorni dalla suddetta trasmissione da parte dell’INAIL la menzionata Filiale dell’INPS adotta e comunica agli interessati e all’INAIL stessa i provvedimenti di definizione dei casi denunciati ed effettua i
pagamenti spettanti ai beneficiari. 

La Direzione centrale rapporto assicurativo provvede alla segnalazione dei casi per i quali – sulla base della documentazione ricevuta o acquisita in sede istruttoria – ritiene la sussistenza dei presupposti per l’eventuale attivazione delle azioni di surroga.
Sempre la Direzione centrale provvede anche all’istruttoria delle revisioni del grado di inabilità permanente riconosciuto in ordine alle richieste pervenute.
Spetta, infine, all’INAIL istruire gli eventuali ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o di rigetto delle istanze e partecipare, con un proprio medico, al collegio medico-legale previsto per la definizione dei ricorsi stessi dal menzionato Regolamento INPGI.