Gestione fringe benefit, i flussi di variazione massiva d’ufficio

L’INPS sta procedendo alla generazione automatizzata per il recupero della quota di benefici erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione (INPS, messaggio 18 aprile 2023, n. 1448).

Con il messaggio in oggetto, l’INPS ha reso noto che sta procedendo alla generazione di flussi regolarizzativi finalizzati al recupero da parte dei datori di lavoro della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione.

Già con il precedente messaggio n. 4616/2022, l’Istituto aveva fornito le indicazioni operative in materia, prevedendo, in alternativa all’esposizione della specifica variabile retributiva o all’invio del flusso di regolarizzazione, la possibilità di valorizzare, nelle denunce di gennaio 2023 o febbraio 2023, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, gli elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>, ovvero: 

– l’elemento <CodiceCausale>, indicando il valore “FRBI”, avente il significato di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”; 

– l’elemento <AnnoMeseRif>, indicando l’anno/mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero; 

– l’elemento <BaseRif>, indicando l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit; 

– l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicando “0” (zero), in quanto la contribuzione è determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto.

Peraltro, nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> doveva essere altresì inserito il numero del ticketprotocollo INPS rilasciato attraverso il servizio comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, contenente la dichiarazione del datore di lavoro che quanto esposto in denuncia UniEmens corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.

In particolare, i dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DMVIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

Ora l’INPS comunica che, a seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’Istituto sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”. 

Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio, l’INPS fornirà il riscontro centralmente tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, con il medesimo oggetto della richiesta.

Fondo Sanilog: entro il 16 maggio versamento della seconda rata

Prevista la seconda rata semestrale di contribuzione dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 per tutti i dipendenti in forza al 30 aprile 2023 

Il Fondo Sanilog, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Trasporto merci – Artigianato, ha stabilito che entro il 16 maggio le aziende dovranno versare la II rata semestrale di contribuzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, pari a 75,00 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato in forza al 30 aprile 2023, compresi gli apprendisti.
Al fine di riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento ovvero effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni, le aziende potranno accedere alla propria area riservata dal 2 al 16 maggio 2023.
Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura per i dipendenti dal 1° luglio 2023 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. In caso di omissione contributiva l’azienda ha una responsabilità
diretta nei confronti dei propri dipendenti.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

CCNL Vini e Liquori-Industria: con aprile corrisposto l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione



Erogato l’Iar al personale del settore


Il CCNL Vino e Liquori-Industria siglato il 25 gennaio 2021 tra Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, avente decorrenza dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2023, ed applicato alle Aziende esercenti l’industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale naturali e delle acque di sorgente, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati, prevede, all’art. 51-“Trattamento economico”, l’erogazione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come riportato nella tabella sottostante.
Tale emolumento viene corrisposto a tutti i lavoratori a far data dal 1° aprile 2023, non risultando assorbibile, rappresentando un elemento aggiuntivo della retribuzione, ed altresì andando ad incidere esclusivamente sulla tredicesima, quattordicesima e Tfr, restando acquisito a questo titolo, per il futuro della retribuzione.






































Livello Parametro Iar
1 S 230 58,77
1 200 51,10
2 165 42,16
3 A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

Da ultimo si precisa che le Parti, prima della scadenza del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e comunque a partire dal mese di febbraio 2022, si incontreranno per una più attenta valutazione del contesto macroeconomico generale e dell’andamento economico-produttivo dei singoli settori merceologici rappresentati.

Due decreti per la lotta al lavoro nero

Un provvedimento istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, l’altro aggiorna ne aggiorna il Piano nazionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha sottoscritto il D.M. n. 57/2023 e il D.M. n. 58/2023: entrambi i provvedimenti perseguono l’obiettivo della lotta al lavoro sommerso. Il primo decreto, il n. 57, istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, a cui è affidato il compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, entrato in vigore il 21 dicembre 2022, oltre che di vigilare sul rispetto del percorso attuativo allegato al provvedimento. Il decreto n. 58, invece, aggiorna proprio il medesimo Piano, inserendo uno specifico paragrafo dedicato alle azioni volte a favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozioni di azioni di politica attiva. 

Peraltro, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2023 degli avvisi relativi ai due decreti, si è concluso formalmente la verifica da parte della Commissione Europea del conseguimento dei traguardi e obiettivi del PNRR di competenza del Dicastero per quanto riguarda la fase di cosiddetto assessment.

Per quel che riguarda la composizione del Comitato per il contrasto del lavoro sommerso, si segnala che a presiederlo è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o un suo delegato), mentre nella sua composizione si prevedono rappresentanti del Ministero stesso, coinvolti per competenza nell’attuazione del Piano, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’INL, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ANPAL, della Banca d’Italia, dell’ISTAT, dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell’INAPP. Del Comitato fanno altresì parte esperti nominati dal Ministro del lavoro in possesso di particolare competenza ed esperienza, oltre che 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

Il Comitato interagirà con le task force e i gruppi di lavoro cui è demandata per competenza l’attuazione delle specifiche linee d’azione; presidierà l’avanzamento dei lavori per la costruzione e il monitoraggio degli indicatori relativi alla media annuale del numero di accessi ispettivi effettuati in materia di lavoro e all’incidenza del lavoro sommerso, assicurando infine le necessarie connessioni con il Tavolo nazionale sul caporalato.

Le prime attività da monitorare per il Comitato al suo insediamento saranno:

– la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell’interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti, detentori a vario titolo di dati relativi al fenomeno del lavoro sommerso;
– la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale che si avvalga del Tavolo operativo nazionale per la pianificazione operativa della vigilanza;
– l’avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell’Affidabilità Contributiva (ISAC);
– l’attività di formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l’Impiego;
– la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
– l’elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi relativi alla sanzione amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell’appaltatore e del sub-appaltatore.

Impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, indicazioni per le autorizzazioni

L’INL fornisce indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi nel caso in cui manchi l’accordo collettivo con le RSA e/o RSU per l’installazione degli impianti audiovisivi o di altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (INL, nota 14 aprile 2023, n. 2572).

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali: lo stabilisce l’articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970 nell’ambito delle disposizioni che tutelano, tra l’altro, la libertà e dignità dei lavoratori. Sempre il medesimo comma citato, prevede che, in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

 

L’INL, nella nota in oggetto, ribadendo che l’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso prioritario previsto dal Legislatore, ricorda che, conseguentemente, l’eventuale procedura autorizzatoria è condizionata alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.

 

La carenza di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l’accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) non possono essere supplite nemmeno dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest’ultimo caso l’istallazione illegittima e penalmente sanzionata.

 

Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL – in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali – in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima.

 

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo o in assenza della RSA/RSU, potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale.

 

Con particolare riguardo ai sistemi di geo localizzazione, l’INL sottolinea la necessità di contemperare le finalità di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, con la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

 

Infatti i suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

 

Il Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo più volte sull’argomento, ha precisato che i dati raccolti e trattati devono essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all’articolo 4 della Legge n. 300/1970. Di conseguenza, l’accesso ai dati da parte del datore di lavoro dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati non rende utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro.

 

Sulla base di quanto sopra evidenziato, gli Uffici devono valutare attentamente le ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di geo localizzazione, verificando che la tipologia dei dati raccolti ed il loro effettivo trattamento siano correlati alle esigenze dichiarate e rispettosi dei principi sopra richiamati. 

 

Considerato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato in relazione allo “strumento” di geolocalizzazione in sé, in costanza delle ragioni legittimanti, l’INL ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto.

 

Alle prestazioni lavorative sviluppate tramite piattaforme digitali si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati e anche per gli autonomi.

 

Le garanzie sancite dal citato articolo 4 (procedura concertativa o autorizzatoria) si applicano anche all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonchè ai sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso installati nelle sale da gioco dai soggetti concessionari o autorizzati ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse.  

 

CCNL Scuole materne (Fism): prima tranche dell’Una Tantum a maggio

A tutto il personale in forza al 1° settembre 2022 con la retribuzione di maggio verrà erogato il 50% dell’importo totale pari a 188,50 euro

Il Verbale di Accordo del 30 giugno 2022 sottoscritto da Fism-Federazione Italiana Scuole Materne e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola-Rua, Snals-Confsal ed applicabile al personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism ha previsto per tutti i dipendenti  in forza al 1° settembre 2022 una somma a titolo di Una Tantum pari a 188,50 euro.
Tale somma è dovuta a copertura dei periodi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, così suddivisa:
– periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 104,00 euro
– periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 84,50 euro.
 Verrà corrisposta per il 50% con la retribuzione del mese di maggio ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre e sarà proporzionata in base all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

 

CCNL Noleggio Automezzi (Anav): a maggio la seconda tranche di Una Tantum



Con la retribuzione di maggio è prevista l’erogazione di un importo di 50,00 euro al livello C2, da riparametrare per gli altri livelli


Con il rinnovo del contratto siglato il 6 ottobre 2022 per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, Anav e Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum, a copertura del periodo pregresso (1° gennaio 2021-30 settembre 2022).
Al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, ossia 6 ottobre 2022, viene erogato un importo forfettario di 100,00 euro al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100-200) e senza alcun effetto di trascinamento.
La predetta somma di 100,00 euro, da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, è corrisposta in 2 tranches di pari importo di 50,00 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di:
novembre 2022;
maggio 2023.
Gli importi forfettari, da riproporzionare in caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, sono comprensivi dell’IVC, nonché dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in forza al 6 ottobre 2022 il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto, ivi comprese eventuali proroghe.
Gli importi (riparametrati) da corrispondere con la retribuzione del mese di maggio 2023 sono i seguenti.






































Livello Importo
A 1 74,62
A 2 70,15
B 1 63,44
B 2 60,45
B 3 57,83
C 1 56,72
C 2 50,00
C 3 46,64
C 4 37,31
Q 1 74,62
Q 2 74,62

CCNL Artigianato e PMI Forlì-Cesena e Rimini: stabilito importo EVR



Definite le cifre dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023 per i dipendenti del Comparto 


Le Associazioni Datoriali Artigiane (Cna Costruzioni della Provincia di Forlì-Cesena e di Rimini e Confartigianato Forlì, Cesena e Rimini) e le sigle sindacali di Settore (Feneal-Uil di Cesena-Forlì, Feneal-Uil Rimini, Filca-Cisl della Romagna, Fillea-Cgil di Forlì-Cesena e Fillea-Cgil di Rimini) hanno stabilito l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023, all’interno del rinnovo del Contratto Integrativo Interprovinciale, nel quale rientrano i dipendenti delle imprese edili che applicano il CCNL Artigianato e delle P.m.i.
I due parametri aziendali da prendere in considerazione per l’erogazione dell’EVR al 100% sono: le ore ordinarie denunciate alla Cedaiier, per le imprese con solo “impiegati” (ore lavorate), e volume d’affari ai fini IVA. Qualora uno dei due parametri aziendali dovesse essere negativo, o invariato ed uno negativo, l’Elemento Variabile della Retribuzione sarà erogato al 50%.
L’emolumento viene riconosciuto a partire dalla busta paga del mese di giugno, diviso in 12 mensilità, spalmate fino a maggio 2024. Per quel che riguarda i lavoratori “apprendisti”, l’EVR sarà riproporzionato applicando l’aliquota dell’85% rispetto a quello spettante ai lavoratori qualificati. Per i lavoratori “part-time”, invece, l’EVR viene erogato sulla base del relativo orario di lavoro contrattuale.
Nella fattispecie, l’Elemento Variabile della Retribuzione per i lavoratori del Settore Artigianato e P.m.i. è di:
























































Livello  EVR 3,5% Valore al 100%

dagli indicatori territoriali 

100%

con 2 indicatori Aziendali positivi 

50%

con 1 indicatore Aziendale positivo

1 397,83 397,83 397,83 198,92
2 465,21 465,21 465,21 232,61
Muratore 1° 491,27 491,27 491,27 245,64
3 517,32 517,32 517,32 258,66
4 556,66 556,66 556,66 278,33
5 596,84 596,84 596,84 298,42
6 716,13 716,13 716,13 358,07
7 802,81 802,81 802,81 401,41 

Il processo civile nella riforma Cartabia: notifiche e svolgimento delle udienze

L’INL illustra sinteticamente le principali novità introdotte dalla riforma della giustizia civile e penale nel suo complesso e che assumono particolare rilievo per l’attività di contenzioso svolta dagli Uffici territoriali (INL, nota 14 aprile 2023, n. 2563).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota in oggetto, fornisce le prime indicazioni operative per il personale ispettivo alla luce della novella legislativa che ha interessato il processo civile e penale.

 

Soffermandoci, in particolare, sulle modifiche apportate al settore civile, la finalità della riforma è quella di rendere i procedimenti ordinari di cognizione più snelli, anche attraverso la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali. Infatti, è stata anticipata al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore di numerose disposizioni riguardanti l’utilizzo di strumenti telematici, al fine di dare continuità a quelle misure già adottate durante il periodo emergenziale volte a garantire il corretto svolgimento del processo attraverso il sempre più frequente utilizzo di dispositivi e mezzi informatici. In tale ambito si collocano le novità introdotte in merito all’udienza mediante collegamenti audiovisivi, all’obbligatorietà del deposito telematico degli atti, alla redazione dell’atto in formato elettronico, al perfezionamento del deposito dell’atto telematico, all’estrazione di copia cartacea di atti telematici.

 

In tema di notificazioni meritano menzione le disposizioni che hanno introdotto l’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del D.Lgs. n. 82/2005. Le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, nel contempo prevedendosi che se quest’ultima risulti essere stata generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7. 

 

Qualora la notificazione risulti impossibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato dovrà eseguire la stessa:

 

– mediante inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza qualora il destinatario sia un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (in tal caso ritenendosi la notificazione per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui sia stato effettuato detto inserimento);

 

– con le modalità ordinarie laddove il destinatario sia una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’art. 6-quater del citato decreto legislativo.

 

Conseguentemente, la notificazione con consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario è esercitabile dall’avvocato soltanto laddove non sussista l’obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell’area web prevista da suddetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Riguardo al processo di cognizione in primo grado, significativa novità riguarda le modalità di celebrazione dell’udienza, in quanto, con l’inserimento dei nuovi articoli 127-bis c.p.c. e 127-ter c.p.c., il legislatore ha inteso rendere strutturali, rispettivamente, lo svolgimento dell’udienza a distanza – mediante collegamento audiovisivo – e la facoltà di sostituire l’udienza “in presenza” con quella “cartolare”, attraverso il deposito/scambio di note scritte.

 

Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento è comunicato alle parti almeno 15 giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro 5 giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

 

Proiettando la disposizione nel processo del lavoro, si ritiene che di per sé l’unica udienza per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

 

Talune criticità si rinvengono nella applicazione al rito del lavoro dello scambio di note di trattazione scritta, in considerazione delle possibili difficoltà di raccordo dei termini ivi fissati (deve essere assegnato alle parti un termine perentorio non inferiore a 15 giorni rispetto all’udienza stabilita per consentire l’attività di deposito/scambio delle note) con quelli imposti al resistente dall’articolo 416 c.p.c. per costituirsi tempestivamente al fine di non incorrere nelle decadenze e preclusioni previste dal rito speciale (almeno fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice).

Anche a fronte di tali criticità, laddove lo scambio di note scritte sia disposto dall’A.G., esso costituisce preciso e inderogabile onere processuale posto a carico degli Ispettorati, alla cui inosservanza consegue l’applicazione degli articoli 181 e 309 c.p.c.

 

Le nuove norme hanno iniziato a trovare applicazione per tutti i procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, mentre, per quelli già pendenti alla predetta data, continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

 

CCNL Alimentari – Industria e Cooperative: ratificate le ipotesi di piattaforma dei rinnovi contrattuali

Importanti novità per il dipendenti del settore alimentare

Le Associazioni Sindacali Fai, Flai e Uila hanno ratificato in modo unanime nei giorni scorsi le ipotesi di piattaforma per i rinnovi dei CCNL Alimentari-Industria e CCNL Alimentari-Cooperative per i quali è stato richiesto un aumento retributivo di oltre euro 300,00 nel quadriennio, ed un importante rafforzamento del sistema di welfare nazionale. Le medesime hanno difatti predisposto le suddette ipotesi in un contesto caratterizzato da determinanti novità, poiché l’Italia ha dimostrato sorprendenti capacità di crescita anche dopo la pandemia e la rottura degli equilibri internazionali causata dalla guerra in Ucraina.
Il settore agroalimentare italiano invero, ha segnato notevoli record ossia: la crescita della produzione dell’1,3% rispetto al 2021, l’aumento dell’export agroalimentare negli ultimi 5 anni in misura del 43%, raggiungendo nel 2022 la cifra record di euro 60,7miliardi pari al 10% delle esportazioni complessive del Paese, nonché le vendite alimentari aumentate del 18% nei primi tre mesi del 2023. Risultati importanti raggiunti anche grazie al contributo del personale di comparto che purtroppo ha visto erodere la propria busta paga dall’inflazione.
Per tali motivi si confermano di nuovo le strutture salariali dei CCNL in scadenza, prevedendo una richiesta importante e adeguata al contesto, ovverosia, euro 230,00 al parametro 137, di aumento sul Tem; euro 70,00 sullo Iar quale Incremento aggiuntivo della retribuzione, al fine di consentire a tutto il personale di comparto di beneficiare delle eccezionali performance che il settore alimentare nel suo complesso ha realizzato e sta tutt’oggi realizzando; infine euro 30,00 come trattamento economico dovuto per mancata contrattazione di secondo livello.
Le piattaforme mirano inoltre, ad un sistema di relazioni sindacali maggiormente partecipative e continuative, nonché a rafforzare le tutele presenti nel settore per rispondere alle sfide delle innovazioni, della digitalizzazione e della competitività globale, partendo dalla revisione del sistema di classificazione nazionale, ed altresì, realizzando una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementando la salute e sicurezza in azienda, oltre alla valorizzazione dell’istituto della formazione. Tutto questo tenendo presenti tematiche quali la sostenibilità ambientale, che va sempre di pari passo con quella economica e sociale.
Centrale si conferma poi la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 ore a 36 ore a parità di salario, stante la continua evoluzione del lavoro.
In tema di appalti si richiede l’aumento delle attività non appaltabili; il rafforzamento delle tutele in caso di cambio di appalto; il potenziamento della comunità di sito e l’individuazione di strumenti contrattuali utili a ricomprendere nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Alimentari-Industria tutti quei lavoratori che svolgono la loro attività in maniera continuativa all’interno dello stesso sito; nonché il contrasto della precarietà e la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato.
Da ultimo, le Parti Sindacali ribadendo l’unicità dei due contratti, hanno deciso di portare avanti le loro richieste attendendo consensi tra le lavoratrici e i lavoratori del settore.