CCNL Vigilanza privata: il punto sul superamento della vecchia disciplina contrattuale

Nuovi diritti per tutto il personale di settore

Durante il confronto tenutosi nei giorni scorsi relativo al CCNL Vigilanza Privata, le Associazioni Datoriali hanno previsto la disponibilità ad un aumento retributivo pari ad euro 120,00, senza definirne però lo scaglionamento nel corso di un periodo di vigenza ancora indefinito. A tal proposito, le imprese non avrebbero fornito un mandato conclusivo oltre questo adeguamento, specificando che, occorrerebbe tener conto dell’impossibilità di ottenere nell’immediato, adeguamenti dei capitolati di appalto che consentano il recupero del costo degli anzidetti aumenti.
La stipula del Contratto Collettivo per l’intero comparto è possibile solo se risulta radicalmente superata l’impostazione prevista nel CCNL 2013; diversamente si riconoscerà l’impraticabilità del percorso assunto, e, se a fronte delle varie proteste le Associazioni Datoriali non sono in grado di assumersi la responsabilità di una soluzione, questo significa che dovrà esserne individuata un’altra.
Quale che sia l’evoluzione, rimane comunque il diritto delle Guardie Particolari Giurate di ricevere una risposta contrattuale consona a quanto da loro sopportato:
– sia come per gli addetti ai servizi di sicurezza, per il vuoto assunto in questi anni;
– sia in quanto figure professionali penalizzate dal CCNL 2013, in riferimento ai livelli inquadramento, ed alle indennità;
– sia per il contenuto professionale e il maggior rischio connesso.
Si evidenziano sempre più casi in cui l’offerta di lavoro o le aziende riconoscano incrementi retributivi unilaterali.
Da ultimo, le Associazioni Datoriali hanno altresì affermato la volontà di continuare le trattative dopo una pausa di verifica al proprio interno.

CCNL Editoria – Industria: elemento di garanzia retributiva ad aprile

Riconosciuto un importo annuo di 250,00 euro lordi ai dipendenti a tempo indeterminato che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuali o collettivo

Il CCNL del 16 ottobre 2014 sottoscritto tra l’Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e il Sindacato Lavoratori Comunicazioni, la Federazione in Formazione Spettacolo e Telecomunicazioni, l’Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione ed applicabile ai dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali ha previsto che a decorrere dall’anno 2012 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’elemento di garanzia retributiva è previsto solo per le aziende che non abbiano una contrattazione di secondo livello e per i dipendenti che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuali o collettivo.
Si specifica che l’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.
In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, devono essere erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.

 

Sospensione dell’attività dell’impresa e archiviazione del giudice

L’Ispettorato interviene per chiarire il rapporto tra decadenza del provvedimento di fermo e decreto di archiviazione (INL, nota 6 aprile 2023, n. 642).

L’INL ha è intervenuto per chiarire la materia relativa al comma 16 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, su alcune casistiche che possono ricorrere a seguito dell’emissione da parte del giudice penale del decreto di archiviazione per l’estinzione – ad esito della procedura di prescrizione  – delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione (comma 1 dello stesso articolo 14). 

In proposito va fatta innanzitutto una distinzione: infatti, laddove il provvedimento di sospensione sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal giudice penale. Pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività
lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca. 

Invece, nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato. In tali ipotesi, peraltro, laddove l’archiviazione sia a conoscenza dell’Ufficio, sarà necessario darne comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

Va inoltre chiarito che, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio ai sensi del comma 11, ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’articolo 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 opera, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita: anche per tali fattispecie in effetti risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria  (articolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004) che consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari a un quarto del massimo o della misura fissa. Nel caso in cui, a seguito di questo pagamento e della consequenziale informativa alla Procura, dovesse essere adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione. 

Infine, nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria, l’adozione del decreto di archiviazione non fa venire meno l’obbligo del datore di lavoro di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%. Obbligo che rimane fermo in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività.

Assegno unico e universale per i figli a carico: precisazioni sull’ISEE e i permessi di soggiorno

L’INPS riepiloga la disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023, soffermandosi anche sui termini e le modalità di presentazione dell’ISEE e fornendo alcune precisazioni riguardo ai permessi di soggiorno validi per accedere alla prestazione (INPS, circolare 7 aprile 2023, n. 41).

La prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), introdotta dal D.Lgs. n. 230/2021, ha subito significative modifiche ad opera della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che l’INPS riepiloga nella parte iniziale della circolare in oggetto.

 

In particolare, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, sono incrementati nella misura del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a 1 anno. Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con 3 o più figli, per ciascun figlio nella fascia di età da 1 a 3 anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore a 43.240 euro (soglia rivalutata per l’anno 2023).

 

Riguardo ai nuclei familiari con figli disabili, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

 

–            ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;

–            le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

 

Inoltre, l’incremento di cui all’articolo 5, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 230/2021, è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024.

 

L’INPS chiarisce che, a decorrere dal 1° marzo 2023, in caso di domanda di AUU già trasmessa entro il 28 febbraio 2023 che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non è necessario ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023 fermo restando, invece, l’onere di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che ha validità annuale.

 

A tal proposito, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, si ricorda che l’articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo, in deroga alla disciplina generale in materia di ISEE, indica che si potrà fare riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell’anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.

 

Tenuto conto di ciò, l’INPS procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022 mentre, per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.

 

L’Istituto chiarisce al riguardo che, qualora al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l’ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi  arretrati. 

 

Inoltre, proprio per la presentazione del modello ISEE, viene annunciata un’importante novità: è infatti in corso di rilascio il nuovo Portale Unico ISEE, in sostituzione di tutti i precedenti portali, che consentirà di presentare l’ISEE online, anche in modalità precompilata, e di unificare, in un solo punto di accesso, le varie modalità di acquisizione dell’ISEE.

 

Infine, l’INPS precisa che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico e universale rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, tenuto anche conto delle previsioni di cui all’articolo 2 del D.L. n. 16/2023, con le quali tali permessi di soggiorno sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.

 

Ebinter Bergamo: stanziati 1,2 milioni di euro per lavoratori e imprese del terziario e turismo

Il click day per l’inoltro delle domande di ammissione ai sussidi è a partire dal 2 maggio 2023 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo ha messo a disposizione 1,2 milioni di euro, a sostegno dei lavoratori e delle aziende dei settori terziario e turismo della provincia lombarda, organismi paritetici formati da Ascom Confcommercio Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat- Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo. Si tratta di una platea di circa 24mila addetti e 7mila aziende.
Nello specifico e fino ad esaurimento del plafond, sono previsti sussidi:
– energetici: 440mila euro per il pagamento delle bollette riguardanti il primo bimestre del 2023 di luce e gas;
– formativi: 300mila euro (200mila per le imprese del Terziario e 100mila per Ente Alberghiero e pubblici servizi) da destinare alla frequenza di corsi volti ad accrescere le conoscenze di dipendenti ed imprenditori;
– per lavoratori e famiglie: mezzo milione di euro destinati a spese scolastiche (libri di testo e mense), trasporti, assistenza disabili.
Per quanto riguarda il sussidio per far fronte al caro energia, che viene erogato entro due/tre mesi dall’inoltro della domanda, l’accesso al bonus è per i lavoratori a tempo indeterminato, determinato con un contratto non inferiore a 9 mesi contributivi e per gli apprendisti. Il contributo viene erogato:
– da 50,00 euro, per chi ha un Isee del nucleo familiare superiore a 15mila euro;
– a 100,00 euro, per chi ha un Isee fino a 15mila euro.
Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate a partire dal 2 maggio 2023, allegando:
– copia stato di famiglia e autocertificazione;
– copia dichiarazione sostitutiva;
– copia dell’ultima busta paga 2023;
– copia bolletta 2023 riguardante la fornitura di energia elettrica o gas, intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare;
– copia documento d’identità di chi inoltra la richiesta.
Il sussidio alla formazione ha come obiettivo quello di incentivare alla frequentazione di corsi per: sales assistant, marketing consultant, social media specialist, data analyst, programmatori, addetto al banco, personale di sala, chef e addetto al desk.
Il sussidio destinato ai lavoratori e alle famiglie è finalizzato a coprire più ambiti: dall’assistenza ai disabili, al contributo per malattia o infortunio (oltre il 180° giorno), passando per le spese per i figli (che consistono in libri scolastici, servizio mensa, trasporto pubblico, asili nido), al trasporto pubblico per finire con il contributo spese per l’assunzioni di badanti.
Il sostegno alle imprese comprende: formazione, apprendistato, corsi di formazione sulla sicurezza, promozione di sistemi di qualità, assunzione di giovani disoccupati, contributo per le aziende che hanno il welfare aziendale. 

CCNL Ambasciate: siglato il rinnovo per il triennio 2023-2025

Rivisti gli importi delle retribuzioni con un aumento che sfiora il 6%, stabilizzate le indennità e aumentati gli scatti

Il 6 aprile 2023 presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato firmato il rinnovo per il triennio 2023-2025 delle Linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia, scadute il 31 dicembre scorso. Le OO.SS. Cgil, Cisl e Uil hanno affermato soddisfazione per il risultato ottenuto, grazie anche alla proficua interlocuzione con il Ministero del lavoro.
Per cercare di far fronte alla crisi economica e all’inflazione nell’accordo sono stati rivisti gli importi delle retribuzioni con un aumento che sfiora il 6%, stabilizzate le indennità e aumentati gli scatti.
Dal punto di vista normativo sono state rese più chiare le sezioni relative al sostituto di imposta, nonchè quelle relative ai diritti, ed è stato implementato l’articolato sul lavoro agile rendendo la disciplina affine ai Contratti Nazionali del pubblico impiego, con una regolamentazione accurata dello strumento organizzativo del lavoro agile.  
Infine la sezione dedicata alle relazioni sindacali e alla contrattazione integrativa è stata confermata ed integrata al fine di consentire alle RSA ed alle OO.SS. territoriali di stipulare accordi che possano migliorare ancor di più la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Le Parti, in sede di sottoscrizione, hanno rinnovato al Ministero degli Esteri la richiesta di divulgare la disciplina e di promuovere la sua applicazione nella maggior parte delle legazioni consolari ed ambasciate. 

CCNL Telecomunicazioni: erogato l’Elemento di Garanzia Retributiva 

Corresponsione dell’Egr per il personale di Settore

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 12 novembre 2020 tra Assotelecomunicazioni-Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, applicata al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, prevede all’art. 56, l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva.
A tal proposito, ai dipendenti impiegati a tempo indeterminato facenti parte di aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito, nel corso dell’anno precedente, altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal contratto collettivo, viene riconosciuto un importo annuo pari ad euro 260,00 lordi, oppure una cifra inferiore fino a concorrenza, in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
A livello aziendale possono essere valutate le modalità per riconoscere l’Egr ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.
Il trattamento viene erogato in un’unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro quota, con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero.
Detto importo viene altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro ed escluso dalla base di calcolo del Tfr, nonché quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale.
In aggiunta si specifica che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo viene corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento sono escluse le aziende che versano in comprovate situazioni di difficoltà economico produttiva con ricorso alle procedure concorsuali e/o con ricorso alle misure di integrazione salariale straordinarie.
In caso di ricorso a misure di integrazione salariale di carattere ordinario, il suddetto adempimento non è dovuto laddove l’intervento di integrazione salariale si prolunghi oltre le 13 settimane effettive nell’anno che interessi almeno il 20% del personale.
Resta ferma la possibilità di individuare in sede di contrattazione di II livello ulteriori fattispecie.

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: le istruzioni operative

Illustrate le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 (INPS, circolare 5 aprile 2023, n. 40).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo al 2021: anno per il quale sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L’iter istruttorio

Nella circolare in oggetto, l’INPS ha fornito in allegato le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022. Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

Calcolo della riduzione contributiva

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Lo sgravio deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in questo mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Cumulabilità della riduzione contributiva

Il beneficio contributivo in questione è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. In realtà, tuttavia, il beneficio contributivo in argomento è invece cumulabile con l’esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud.

Infine, la circolare in commento include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro interessati.

CCNL Call Centers: ad aprile acconto sui futuri aumenti



Prevista da aprile una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello da riparametrare sugli altri livelli


Il Verbale di accordo del 12 dicembre sottoscritto tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs ed applicabile ai dipendenti di aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico ha previsto che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi avverrà con criteri di proporzionalità.
Di seguito gli importi.





























Livello Importo
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83



CIPL Legno e Arredamento, Lapidei Artigianato-Trentino Alto Adige: erogazione del Premio di Risultato



Premio di Risultato 2023 per il personale dell’Area Legno e Arredamento e Lapidei-Artigianato


In data 13 marzo 2023, l’Associazione Artigiani Trentino e le Associazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per l’elargizione del Premio di Risultato ai dipendenti del settore Legno e Arredamento Artigianato e del settore Lapidei Artigianato.
A decorrere dal 1°marzo 2023 infatti, entreranno in vigore i valori del suddetto Premio come riportati nella tabella sottostante:





































Livello Fascia 17,5%-18%
Legno Lapideo Valore mensile in euro
AS-A 1 100
B 2 90
CS 3 88
C 4 85
D 5 82
E 6 79
F 7 76

Da ultimo, le OO.SS. specificano altresì che, per i mesi di gennaio e febbraio 2023 invece, sono stati già versati gli importi erogati nel 2022.