CCNL Funzioni centrali: dopo l’incontro all’Aran pronti alla mobilitazione

Posizioni ancora distanti tra le OO.SS. e l’Aran, le Sigle chiedono maggiori investimenti

Il secondo incontro tenutosi all’Aran per discutere del rinnovo contrattuale dei dipendenti del comparto delle Funzioni centrali non ha sortito gli effetti sperati. A renderlo noto è la Fp-Cgil mediante un comunicato stampa del 10 luglio scorso. Nel corso dell’incontro, l’Ente ha presentato il quadro delle risorse disponibili per il rinnovo che, ferme al 5,78%, corrispondono, per il 2024, a circa 143,00 euro medi per i ministeriali. Queste assorbiranno quanto erogato fino ad ora come indennità di vacanza contrattuale e gli anticipi di dicembre pari a circa 70,00 euro. 
La Sigla ha rimarcato la necessità della disponibilità di maggiori risorse per far fronte all’aumento dell’indice inflattivo, al fine di adeguare lo stipendio e rivalutare l’importo del buono pasto. Pertanto, se si vogliono perseguire questi obiettivi è necessario, per la OO.SS., disporre ulteriori finanziamenti nella prossima Legge di Bilancio. 
La discussione non è stata incentrata solo sulle risorse, ma sono state affrontate anche altre tematiche tra cui il lavoro agile e da remoto, la contrattazione integrativa aziendale, permettendo ai lavoratori neoassunti che risiedono lontano dalla sede di servizio assegnata, di avere un accesso agevolato allo smart working e al coworking, almeno per due anni, e il capitolo delle relazioni sindacali. Se le risposte che i sindacati attendono dal governo tarderanno ad arrivare, l’unica strada è la mobilitazione. 

CCNL Igiene Ambientale: sottoscritto il testo unificato del contratto di settore



Concordato il testo organico e definitivo del CCNL 18 maggio 2022


Le Parti sociali Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente con Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, hanno siglato in data 9 luglio 2024, la stesura unificata dei due contratti del settore servizi ambientali (CCNL 10 luglio 2016 e CCNL 6 dicembre 2016), rinnovati con il Verbale di Accordo del 18 maggio 2022.
Era un passaggio atteso da anni, volto alla omogeneità dei molteplici aspetti normativi e del valore economico del lavoro inerente l’intero settore dei servizi ambientali, determinando stesse regole per le imprese del settore privato e per quelle pubbliche, salvaguardando i vari elementi identitari e diversi, previsti e preservati all’interno del testo contrattuale.
Le modifiche ed integrazioni previste, salvo le diverse decorrenze stabilite, entrano in vigore dalla stessa data di unificazione. 
Di seguito, i nuovi minimi in vigore dal 1° luglio 2024.
























































LIVELLO 1° Luglio 2024
Q 3.499,77
8 3.114,33
7A 2.806,01
7B 2.668,34
6A 2.538,67
6B 2.421,71
5A 2.302,08
5B 2.204,24
4A 2.108,53
4B 2.044,44
3A 1.979,19
3B 1.886,83
2A 1.879,37
2B 1.690,71
1A 1.521,63
1B 1.344,82
J 1.217,31

Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adeguato il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 21 maggio 2024).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio scorso il decreto ministeriale in oggetto che – in attuazione di quanto deciso con l’Accordo collettivo del 27 dicembre 2022 – modifica la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di adeguarne la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015. 

 

Il Fondo in questione è stato istituito presso l’INPS dal D.M. n. 104125/2019 con lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Infatti, il Fondo eroga un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, con esclusione dei dirigenti.

 

Sono invece ricompresi tra i destinatari del predetto assegno, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato: in questo caso, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Inoltre, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito (articolo 5).

 

Durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

 

La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

 

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto in commento, l’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari alla prestazione dell’integrazione salariale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, con il relativo massimale. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti possono avere una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e, per le casuali straordinarie, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile

 

L’accesso alla prestazione del Fondo avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell’erogazione: le domande sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

Bonus psicologo, riapertura dei termini di fatturazione per i professionisti

Nuova apertura della procedura per consentire la registrazione dei dati ai terapeuti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024 (INPS, messaggio 9 luglio 2024, n. 2568).

L’INPS ha comunicato che, su indicazione del Ministero della salute, viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio dell’anno in corso, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il termine del 21 maggio 2024.

A tal fine, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l’inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio 2024 alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2024.

Le modalità di accesso alla procedura dedicata sono descritte nel tutorial per i professionisti pubblicato sul portale INPS, al quale si accede tramite la home page digitando nel campo di ricerca testuale “Bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

In particolare, rilevano le indicazioni contenute nella sezione del tutorial “Registrazione e rimborso fattura”.

Decorso il termine del 31 luglio, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d’ufficio.

Infine, l’INPS ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.

 

CCNL BCC: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Previsto riduzione dell’orario di lavoro ed un incremento del 15% della retribuzione

Il 9 luglio 2024, Fisac-Cgil, Fabi, First-Cisl, Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni con Federcasse hanno siglato l’ipotesi di rinnovo del contratto dei quadri direttivi e aree professionali del Credito cooperativo 2023-2025, con vigenza da marzo 2024, che interessa circa 36 mila dipendenti.
Con il nuovo testo contrattuale, le Parti sociali hanno previsto:
– un aumento della retribuzione a regime per un livello medio (3° area professionale, 4º livello) di 435,00 euro, con erogazione della prima tranche, pari a 30,00 euro, nella busta paga di settembre 2024, una seconda di 60,00 euro da gennaio 2025 ed infine la terza di 75,00 euro restanti da gennaio 2026;
una tantum dal valore di 1.200,00 euro che verrà corrisposta nel mese di luglio;
– l’introduzione di una specifica indennità di rischio cashless pari a 80,00 euro (per 12 mensilità), per i dipendenti che svolgono attività di supporto all’attività di cassa automatizzate;
– riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti, a parità di salario;
– previsione di un contributo a sostegno della Cassa mutua nazionale, con la promessa di sviluppare sull’ente un confronto di sviluppo e prospettiva;
– estensione a 12 mesi del congedo specifico per le donne vittime di violenza;
– nuove misure di sostegno per le famiglie delle lavoratrici e lavoratori deceduti prematuramente (c.d. prestazione premorienza).

CCNL Assicurazioni INA-ASSITALIA: in arrivo la firma definitiva

Per impossibilità unilaterale di Anagina l’incontro per la firma definitiva del 28 giugno scorso è stato rimandato ad oggi 10 luglio 2024

Con comunicato del Coordinamento Anagina di First-Cisl è stata resa nota la sottoscrizione in data 5 giugno 2024 dell’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti amministrativi delle agenzie Anagina. 
Il nuovo accordo, con scadenza al 31 marzo 2025, ha previsto aumenti economici e delle indennità del 5%. A decorrere dalla data di sottoscrizione, da aggiungersi alle previsioni contrattuali e di accordi aziendali, è in vigore l’aumento di 1,00 euro del buono pasto (per ogni giorno di effettiva presenza, full-time/part-time). Prevista inoltre l’erogazione di una “Una Tantum” di 1.000,00 euro da riparametrare per gli altri livelli e classi come da prassi, con pagamento su due rate di pari importo, una alla data di sottoscrizione e l’altra al 1° gennaio 2025. Le agenzie che hanno erogato Ivc e anticipi/acconti di Una tantum avranno la facoltà di recuperarli dagli importi da erogare. 
In materia di assistenza sanitaria, le Parti, in occasione del successivo rinnovo di CCNL, valuteranno l’andamento della polizza con durata triennale (2025, 2026 e 2027) e le relative coperture assicurative. Per motivi sanitari sono riconosciute ulteriori 5 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. 
Nell’incontro del 5 giugno le Parti si sono accordate per un incontro finalizzato alla firma dell’accordo che si sarebbe dovuto tenere il 28 giugno 2024. Per impossibilità unilaterale di Anagina l’incontro del 28 giugno scorso è stato rimandato ad oggi 10 luglio 2024.

Lotta al caporalato, l’avviso per la partecipazione del Terzo Settore

Pubblicate le modalità di adesione al tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al fenomeno e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 8 luglio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso note le modalità di partecipazione delle organizzazioni del Terzo Settore alle attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

La partecipazione di questi organismi, infatti, è prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto di Organizzazione e funzionamento adottato il 4 luglio 2019 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche alimentari, forestali e del turismo, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno e dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 aprile 2024, n. 61 di aggiornamento della composizione del medesimo Tavolo.

In particolare, gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore e gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n.394/1999, impegnati in attività dedicate al contrasto al caporalato e a forme di sfruttamento lavorativo, che intendano manifestare il proprio interesse a partecipare al Tavolo, possono inviare una richiesta all’indirizzo mail della segreteria del Tavolo indicato nel comunicato pubblicato sul sito del Ministero.

La richiesta può essere presentata dall’8 luglio 2024, con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione al tavolo caporalato” e con l’indicazione del codice fiscale dell’ente, entro e non oltre il 19 luglio 2024. I soggetti in possesso dei requisiti previsti e che abbiano presentato la domanda secondo quanto indicato nell’avviso in questione saranno invitati a partecipare alle riunioni del Tavolo caporalato con un preavviso di almeno 10 giorni.

CCNL Scuola: incontro con il Ministero

Incremento dei minimi sulla base della legge di bilancio, maggiore formazione, nuovi ordinamenti ATA e nuove forme di welfare 

Lo scorso 4 luglio si è svolto l’incontro tra il ministro e le organizzazioni sindacali per un confronto sull’emanazione dell’Atto di indirizzo propedeutico al CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022-2024.
Di seguito i punti salienti:
– destinare le risorse della legge di bilancio all’incremento tabellare;
– definire la figura del docente a favore di funzioni di collegamento per il supporto alle attività didattiche;
– stabilire i nuovi ordinamenti ATA;
– individuare forme di welfare contrattuale.
Secondo i sindacati, per quanto riguarda la questione salariale, i sindacati chiedono un aumento in quanto il potere d’acquisto degli stipendi del personale scolastico non è proporzionato all’inflazione ed ai salari dei colleghi stranieri. Per quanto riguarda il personale ATA è necessario un aumento dei salari, una rivisitazione dell’indennità dei DSGA; la riduzione a 35 ore settimanali.
Infine, per quanto riguarda le relazioni sindacali, i sindacati chiedono di discutere sul blocco della mobilità e su un rafforzamento della funzione di RSU. 

CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate: con luglio previsti nuovi minimi in busta paga



Per le lavoratrici ed i lavoratori del settore sono previsti aumenti a partire da luglio


Con la sottoscrizione del CCNL del 7 luglio 2022, la Federazione Assofarm, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – Fisascat-Cisl, affiliata alla Fist-Cisl, l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uitucs-Uil) e Ugl Farmacie hanno definito nuovi minimi retributivi a decorrere da luglio 2024 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore, ad eccezione dei dirigenti. Il contratto riguarda le imprese, in qualsiasi forma gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini all’ingrosso e laboratori farmaceutici. Nella tabella riportata di seguito i nuovi importi relativi ai minimi.






































Livello Minimo
1 Quadro 2.456,91
1 Super 2.372,46
1 C 2.266,38
1 2.109,97
1 oltre 12 anni 2.109,97
1 oltre 2 anni 2.109,97
2 1.872,16
3 1.777,29
4 1.652,61
5 1.522,17
6 1.421,48

CCNL Istituti Investigativi: sottoscritto verbale economico



Per i dipendenti del settore previsti Una Tantum ed aumenti retributivi


Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL del settore Sicurezza Ausiliaria il 24 giugno 2024 si sono incontrate AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), FEDERTERZIARIO (Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana), e FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE, per definire gli aspetti economici per i dipendenti del settore. 
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposto, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, un importo “Una Tantum” lordo, erogato negli importi e con le modalità di seguito riportate. 


























Livello Una Tantum
1/7/2024
1 15,00
2 25,00
3 40,00
4 50,00
5 75,00
6 80,00
7 90,00

Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1/6/2020-30/6/2024. Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità, i periodi di aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali ed i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Detti importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. 
A partire dal 1° Gennaio 2025, le retribuzioni avranno i seguenti aumenti già comprensivi dei futuri aumenti contrattuali. I Livelli 6 e 7 saranno eliminati.























Livello Minimi
Quadri 1.865,00 
1 1.645,00 
2 1.440,00 
3 1.340,00 
4 1.280,00
5 1.195,00

Le Parti Sociali hanno inoltre definito le retribuzioni per il personale svolgente attività discontinue o di semplice attesa o custodia.