Opzione Donna: requisiti e condizioni

Fornite le istruzioni in tema di pensione anticipata per i profili relativi alle destinatarie, alla decorrenza e alle modalità di presentazione della domanda (INPS, circolare 6 marzo 2023, n. 25).

L’INPS ha reso note le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di pensione anticipata (cosiddetta Opzione Donna) dettate dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 292). In particolare, la norma in esame si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni indicate nella stessa norma, ovvero:

assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;

– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

– sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

 Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per  le quali è attivo un tavolo di confronto per la  gestione della  crisi aziendale presso la struttura per  la crisi  d’impresa anche in assenza di figli. Queste lavoratrici, pertanto, possono accedere ad Opzione Donna, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.

Per quel che riguarda la decorrenza dei trattamenti pensionistici, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione:

– a 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

– a 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Infine, la circolare in commento contiene anche precisazioni in ordine alle diverse categorie di persone già citate che possono accedere ad Opzione Donna, alle domande da presentare per accedervi e alla documentazione da allegare.

CCNL Poste: prorogati gli accordi sul lavoro agile fino al 30 settembre 2023

Le Parti, in attesa di incontrarsi a partire dal mese di settembre 2023 per una valutazione complessiva sull’istituto del lavoro agile, hanno convenuto di prorogare fino al 30 settembre 2023 gli effetti degli accordi del 1° marzo e del 3 agosto 2022

Il giorno 2 marzo 2023 è stato siglato tra Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni e Fnc Ugl Comunicazioni, un accordo in materia di lavoro agile.
Già in data 1° marzo 2022 l’Azienda aveva sottoscritto un Accordo con le Organizzazioni Sindacali, con vigenza fino al 31 marzo 2023, che regolamentava l’applicazione del Lavoro Agile in Poste Italiane e nelle Società del Gruppo, in coerenza con le previsioni dell’art. 27 del CCNL del 23 giugno 2021.
Successivamente con l’Accordo sottoscritto il 3 agosto 2022 l’Azienda e le OO.SS. avevano esteso, anche a seguito di quanto emerso nel corso dell’Osservatorio Paritetico sul Lavoro Agile dell’8 giugno 2022, la possibilità di ricorrere allo smart working al personale di staff assunto a tempo determinato nonché, per le sole finalità formative, al personale assegnato ad attività operative.
Sulla base di quanto concordato, le Parti in attesa di incontrarsi a partire dal mese di settembre 2023 per una valutazione complessiva dell’istituto in relazione alla transizione digitale in atto e al mutato scenario nella fase post-pandemica, hanno convenuto di prorogare fino al 30 settembre 2023 gli effetti dei citati accordi del 1° marzo e del 3 agosto 2022. 

CCNL Istituzioni Socio – Assistenziali (Anpas): definito un acconto economico in attesa del rinnovo

Erogata con la busta paga del mese di marzo 2023 una somma a titolo di acconto sul rinnovo del CCNL 2020 – 2022

Il 2 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Anpas, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl il Verbale di Accordo in cui Anpas ha stabilito che le Associazioni Anpas che applicano il CCNL a decorrere dal 1°dicembre 2022, al fine di consentire un intervento economico immediato, devono riconoscera una somma a titolo di acconto sul rinnovo del CCNL 2020-2022 nella misura del 3,5% del tabellare, riferito al livello C3 ed erogata con la busta paga del mese di marzo 2023.
Tale somma è da intendersi assorbibile su futuri aumenti previsti nel rinnovo.
Si deve, altresì, ricordare che sono in corso le trattative al fine di accorpare il CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Anpas), il CCNL Misericordie e il CCNL CRI; durante tale incontri avvenuti in quest’ultimo anno si è giunti ad una prima modifica condivisa degli articoli riguardante sia la parte normativa, al fine di rendere armonizzabili tali contratti, sia la parte economica prevedendo un adeguamento economico pari al 4,5% di aumento sul tabellare C3 con decorrenza dal 1°dicembre 2022.
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia si impegna entro il 31 marzo 2023 a fornire risposta in merito a tale possibilità di unificazione.
Il prossimo incontro è fissato per il 4 aprile.

 

CCNL Scuola pubblica: confronto su aumenti salariali, precarietà dell’occupazione, nuove assunzioni

Proposte innovative per i dipendenti del settore Scuola

Nei giorni scorsi si sono riunite Cgil, Fp-Cgil e Flc-Cgil per affrontare le questioni relative ad aumenti salariali, contrasto alla precarietà e qualità dell’occupazione, nonché nuove assunzioni in ambito dell’Istruzione italiana.
Ciò a cui si è cercato e a cui si cerca di far fronte è soprattutto il forte ritardo nella sottoscrizione dei contratti, dovendo ancora chiudere la stagione 2019/2021, pertanto, si è evidenziata la necessità di acquisire maggiori risorse per gli Enti di Ricerca affinché vengano accelerate le trattative sui contratti relativi alle aree di dirigenza, ed affinché venga posta in essere la chiusura dei contratti dei settori Istruzione, Università e Ricerca.
Altresì, quello che si è cercato di sviluppare, è il tratto innovativo della più recente contrattazione, dall’ordinamento professionale, allo smartworking, alla formazione, alla valorizzazione delle relazioni sindacali come strumento per innovare la Pubblica Amministrazione e rispondere ai nuovi bisogni, dall’altra l’aumento salariale secondo le necessità di recupero del potere d’acquisto, poiché negli ultimi anni ha subito un forte calo dovuto alla crescita dell’inflazione. In aggiunta, risulta indispensabile realizzare lo scorrimento delle graduatorie, la stabilizzazione dei precari ed insistere con procedure che consentano l’accelerazione delle prove selettive.
Inoltre, Cgil, Fp e Flc si sono espresse, dichiarando che la precarietà dovrà esser contrastata soprattutto in contesti quali, ad esempio: il Pnrr, i tecnici del sud assunti a tempo determinato dai comuni, i precari del Ministero della Giustizia, quelli che da anni gestiscono i servizi di accoglienza del Ministero dell’Interno, attraverso un tavolo di confronto specifico nell’ambito del piano di assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni per poter intervenire in un modo strutturale su quella che continua ad essere un’emergenza nonostante i vari processi di stabilizzazione eseguiti. Ciò le Parti Sindacali intendono raggiungere, non è altro che una concreta e coerente risposta agli obiettivi prefissati.

CIRL Edilizia-Catania: determinato l’EVR per il 2023



Erogato nella misura del 3% l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023


In data 24 febbraio 2023, è stato siglato tra Ance-Catania, Feneal-Uil Catania, Filca-Cisl Catania e Fillea-Cgil Catania, il Verbale di Accordo Sindacale di verifica e di determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) anno 2023.
Da verifiche realizzate sull’andamento degli indicatori raccolti e sul peso ponderale, il valore dell’Evr è fissato nella percentuale del 3%.
Le Imprese infatti, procederanno entro il 31 marzo 2023, alle verifiche degli indicatori e del volume di affari Iva. Pertanto, in presenza di indicatori aziendali pari o positivi, queste corrisponderanno l’Elemento Variabile della Retribuzione come di seguito riportato.


 























OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,20
Operaio specializzato – 3° livello 0,18
Operaio qualificato – 2° livello 0,16
Operaio comune – 1° livello 0,14
Custodi B 0,13
Custodi C 0,11

 


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 48,92
6° livello 44,03
5° livello 36,69
4° livello 34,24
3° livello 31,77
2° livello 28,62
1° livello 24,46

In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’Azienda verserà l’Evr come previsto nelle tabelle sottostanti.


 























OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,13
Operaio specializzato – 3° livello 0,12
Operaio qualificato – 2° livello 0,11
Operaio comune – 1° livello 0,09
Custodi B 0,08
Custodi C 0,07

 


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 31,80
6° livello 28,62
5° livello 23,85
4° livello 22,26
3° livello 20,67
2° livello 18,60
1° livello 15,90

 


Una volta definito l’Evr in relazione agli indicatori aziendali, la sua corresponsione, il cui calcolo deve essere realizzato in base alle ore lavorative ordinarie effettuate, può esser erogata anche in quote mensili al personale in forza. Per gli impiegati, l’erogazione avviene ogni mese, relativamente ai periodi effettivamente lavorati, per un massimo di 173 ore al mese.
Circa l’anno 2023, l’Evr viene versato per massimo 12 mesi.
Le Parti Firmatarie del Verbale di Accordo, riconoscono altresì che, gli importi dell’Evr, rispettano le caratteristiche previste dalle norme di legge vigenti in materia di tassazione agevolata di erogazioni di premi.
Da ultimo, si specifica pure, che per ogni altro dettaglio deve farsi riferimento all’art. 1 Cipl 25 febbraio 2022 .

Invalidità civile per i minorenni, semplificazione delle domande

Al via il nuovo servizio online per la domanda semplificata per i minori, rivolto ai patronati e alle associazioni dei disabili (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 892).

L’INPS ha reso noto il rilascio del nuovo servizio di acquisizione online della domanda semplificata di invalidità civile per i minori, già reso disponibile per i maggiorenni, rivolto ai Patronati e alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità. L’accesso al nuovo servizio avviene attraverso il portale dell’Istituto, nell’area tematica “Accesso ai servizi per patronati”, con le consuete modalità. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico, invece, continueranno ad accedere al servizio online tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).

La compilazione della domanda telematica prevede diverse sezioni che riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di una eventuale prestazione economica, ovvero i dati relativi alla frequenza scolastica e quelli necessari per il pagamento. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere trasmessa dalla sezione “Invio domanda”.

Tranne che si sia in presenza di unico genitore o un tutore, entrambi i genitori devono essere a conoscenza dell’inoltro della domanda e, a tal fine, in procedura, andrà selezionato l’apposito campo. Il genitore non dichiarante riceverà, infatti, una notifica tramite i consueti canali (lettera raccomandata oppure PEC) di tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio. Il genitore, invece, che ha fatto richiesta presso il patronato/associazione potrà consultare la pratica anche accedendo al sito dell’Istituto, tramite delega sulle proprie credenziali, per visualizzare nell’area riservata la posizione del figlio minore.

Infine, nel caso si opti per il pagamento della prestazione economica con la modalità “in contanti presso lo sportello” – se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori – è necessario che, prima dell’invio della domanda, il secondo genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante. L’autorizzazione può essere specificata dal secondo genitore attraverso l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”. In alternativa, il patronato può procedere allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione “quadro F”) con le firme autenticate di entrambi i genitori.

Sottoscritto tra AEI e Fit-Cisl, Ugl Trasporto Aereo e Anpac il CCNL per i piloti di velivoli ad ala fissa

Sottoscritto il primo contratto per i piloti di velivoli ad ala fissa che svolgono attività di protezione civile, servizio antincendio boschivo e tutela ambientale

Il 1° marzo 2023 è stato sottoscritto tra AEI (Associazione Elicotteristica Italiana, aderente al sistema Confindustriale), che rappresenta le aziende operanti nel settore della Protezione Civile, Antincendio Boschivo- AIB e dell’attività Corporate a mezzo aeromobili ad ala fissa, e le OO.SS. Fit-Cisl, Ugl Trasporto Aereo e Anpac, il primo contratto per i piloti di velivoli ad ala fissa che svolgono attività di protezione civile, servizio antincendio boschivo e tutela ambientale. L’accordo decorre dal  1° marzo 2023 al 31 dicembre 2024.
La stipula del primo contratto per questa categoria di lavoratori intende rappresentare, come affermano le OO.SS., un segnale di rinnovata vitalità per un settore connotato da elevate competenze e professionalità, alto senso di responsabilità e dedizione al lavoro, e che provvede alla fornitura di servizi strategici per il Paese e per le Comunità locali, a tutela dei cittadini e del patrimonio boschivo nazionale.
L’intesa raggiunta rappresenta il risultato di un percorso portato avanti con l’obiettivo primario di dotare questo settore specifico di una regolamentazione dei rapporti di lavoro a livello nazionale.
In quest’ottica, concludono le OO.SS., le parti si adopereranno nei confronti degli stakeholders istituzionali affinché all’interno dei capitolati di gara e contratti di appalto, anche in coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli Appalti, vengano inserite apposite clausole che impegnino le aziende appaltatrici all’applicazione del CCNL e forme di vigilanza e controllo da parte della committenza in merito al rispetto dello stesso.

Lavoratori marittimi e trasmissione telematica del certificato di malattia

L’INPS fornisce alcune precisazioni in merito all’invio del certificato di malattia dei lavoratori del settore marittimo alla luce della normativa vigente sulla trasmissione esclusivamente telematica della certificazione medica (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 897).

Ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/1980, e successive modificazioni, la certificazione medica è trasmessa dal medico curante esclusivamente per via telematica.

 

L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi (art. 55-septies, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001).

 

L’INPS, nel messaggio in commento, torna a occuparsi della certificazione di malattia dei lavoratori marittimi fornendo alcune precisazioni in merito, tenuto conto della specificità del settore in questione e del quadro normativo vigente. 

 

La competenza all’assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi viene ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del S.S.N.

 

Come noto, dal 1° gennaio 2014, l’INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore marittimo. All’atto dell’acquisizione della gestione INPS, la certificazione medica era rilasciata mediante utilizzo di specifici formulari da parte degli ambulatori USMAF/SASN/rete di medici fiduciari – cosiddetti modelli “MAL 1”, “MAL 2” e “MAL 3” – risalenti alla precedente gestione IPSEMA per conto INPS.

 

L’Istituto precisa dunque che, relativamente agli assistiti marittimi, dismessi dall’assistenza USMAF-SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica.

 

Già in precedenza (messaggio n. 610/2020) era stato comunicato l’avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN.

 

L’INPS ricorda poi che il processo relativo all’invio della certificazione telematica di malattia determina effetti positivi sul piano della semplificazione, della trasparenza dell’azione amministrativa e della riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori che hanno i requisiti previsti dalla legge, oltre che di prevenzione dal rischio di comportamenti fraudolenti.

CCNL Cuoio e Pelli – Industria: varata la piattaforma

Aumenti retributivi e delle indennità, revisione dell’inquadramento contrattuale maggiori diritti in tema di conciliazione vita – lavoro tra i temi principali

Il CCNL Cuio e Pelli – Industria siglato tra l’Associazione Italiana Manufatturieri Pelli e succedanei (AIMPES) e Fictem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec ed applicabile a tutti i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime scadrà il prossimo 31 marzo e pertanto i sindacati hanno varato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo e il documento sarà inviato a controparte. La vigenza del prossimo contratto nazionale dovrà avere durata triennale ed esattamente dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026. 
Di seguito gli argomenti principali che sono stati trattati, anche alla luce del fatto che il fatturato totale delle aziende del settore ha superato i livelli pre-Covid con un fatturato totale di oltre 10 miliardi di euro. 
Parte economica
Avanzata una richiesta economica pari ad un aumento di 220,00 euro mensili al 3°livello per il prossimo triennio.
Previsto, inoltre, un aumento delle indennità di turno e dei contributi aziendali destinati a Previmoda (Fondo di previdenza complementare) e a Sanimoda (Fondo sanitario). 
Parte normativa 
Si richiedono miglioramenti sul tema dei diritti individuali e per quanto riguarda sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro e sulle tutele in caso di malattia. 
Argomento centrale, inoltre, è la revisione dell’inquadramento contrattuale, al fine di riconoscere maggiormente la professionalità dei lavoratori. 

Bonus asilo nido e supporto domiciliare, al via le domande per il 2023

L’INPS comunica la possibilità di presentare le domande relative all’anno 2023 per ottenere le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e forme di supporto presso la propria abitazione (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 889).

Parte la procedura telematica di inserimento delle domande di agevolazione a sostegno delle famiglie per l’anno 2023 previste dall’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016. Si tratta, nello specifico, del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS precisa i requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle istanze, gli importi del contributo parametrati all’ISEE minorenni e le forme di erogazione.

 

Rette asili nido 

 

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio. La prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, per cui, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i 3 anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.

Il contributo per la frequenza dell’asilo nido viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Le ricevute relative ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate in procedura inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.

Per ogni mensilità prenotata, al fine di velocizzare l’istruttoria, l’utente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura informatica messa a disposizione dall’INPS, inserendo l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro. La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA), con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.

 

Forme di supporto domiciliare

 

Per accedere a questo contributo, la domanda deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione, e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

 

La domanda per il supporto domiciliare non può essere presentata da coloro che hanno chiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del cosiddetto bonus asilo nido.

 

Modalità di presentazione delle domande

 

Le domande per i contributi citati devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il portale web istituzionale o gli istituti di patronato.

l servizio online di presentazione della domanda, in particolare, è raggiungibile dal sito istituzionale dell’INPS, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”, premendo il pulsante “Approfondisci” della scheda servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” e successivamente cliccando su “Utilizza il servizio”.

 

Nella domanda per la prestazione in esame il richiedente deve indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora si intenda fruire del beneficio per più minori, è necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

 

Viene illustrata la procedura di inserimento della documentazione a supporto che, ai fini del rimborso, deve necessariamente contenere la denominazione e la Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

 

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

 

E’ prevista anche la possibilità di inserire una domanda relativa a minori in possesso di codici fiscali rilasciati dall’Autorità giudiziaria o dagli Enti comunali: in questo caso, tenuto conto dell’impossibilità di reperire l’indicatore ISEE minorenni, il pagamento del beneficio avverrà in misura minima.

 

Il contributo massimo erogabile è determinato, nel caso di pagamento delle rate dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità e l’erogazione avviene in forma rateizzata.

 

Il contributo riconosciuto per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.

 

L’Istituto rende noto che, nel caso in cui rimangano a disposizione risorse finanziarie destinate alla prestazione in argomento, si provvederà alla loro erogazione a titolo di conguaglio per le rate liquidate con importo minimo, laddove sia stata attestata una DSU regolare entro il 30 giugno 2023.