Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive, le indicazioni dell’INAIL

Fornite le istruzioni operative sul nuovo regime che decorre dal 1° settembre 2024 (INAIL, circolare 10 ottobre 2024, n. 31).

L’INAIL, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio derivante dalle modifiche apportate all’articolo 116, commi 8 (omissioni ed evasioni contributive), 10 (oggettive incertezze) e 15 (riduzione delle sanzioni civili) della Legge n. 388/2000 dall’ articolo 30, commi da 1 a 4 del D.L. n. 19/2024, far data dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per omissioni contributive

Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, per le omissioni contributive dal 1° settembre 2024 viene applicato il seguente regime:
– se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
– negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Sanzioni civili per evasioni contributive

Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024, continua a comportare l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il tetto del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e,
comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea.
In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Il predetto regime favorevole è stato ulteriormente esteso dal decreto-legge in esame che ha introdotto la nuova fattispecie della spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, a condizione che il
versamento avvenga in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia. 

In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Infine, nella circolare in commento, vengono contemplati anche i casi delle sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive e delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze.

CIRL Alimentari Artigianato Marche: siglato il rinnovo contrattuale



Con il rinnovo sono previsti, tra le altre cose, aumenti retributivi e novità normative


In data 3 settembre 2024, la Confartigianato Alimentazione, Cna Agroalimentare, Casartigiani e Claai delle Marche, insieme a Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil delle Marche hanno siglato il rinnovo del contratto collettivo integrativo regionale del settore alimentare e della panificazione artigiano delle Marche. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e scade il 30 settembre 2028. Per quanto concerne l’aspetto retributivo, per il settore alimentare e nella fattispecie per le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, le maggiorazioni prevedono aumenti pari agli importi indicati nella tabella seguente. 

Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti






































Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1 60,20 13,92
2 56,08 12,10
3 51,97 9,98
4 48,07 8,77
5 44,17 7,86
6 40,03 7,27
7 36,37 6,65
8 36,37 6,05

Per le imprese artigiane, settore alimentare e panificazione, viene riconosciuto un incremento della quota di salario quale elemento economico regionale (EER) nella misura dell’1,2%. L’elemento sarà pari a 7,27 euro al mese. Mentre, per l’elemento retributivo pregresso (ERP) viene applicato quanto previsto dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022 per le aziende del settore. 

Imprese artigiane – Settore alimentare






































Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
1S 64,31 10,44
1 60,20 9,37
2 56,08 8,58
3A 51,97 8,00
3 48,07 7,56
4 44,17 7,27
5 40,03 6,92
6 36,37 6,47

Imprese artigiane – Settore Panificazione














































Livello ERP EER in vigore dal 1° ottobre 2024
A1S 29,27 9,10
A1 27,54 8,46
A2 24,10 7,93
A3 20,66 7,27
A4 17,22 6,88
B1 27,11 9,09
B2 22,59 7,46
B3S 19,58 7,27
B3 18,08 7,03
B4 15,06 6,66

Le aziende mettono a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 120,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione, per quanto riguarda il 2024, nella mensilità di ottobre e a decorrere dal 2025 nella mensilità di luglio di ogni anno. Tra le altre cose, per quel che riguarda la flessibilità dell’orario di lavoro, l’azienda può realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale fino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell’anno, recuperabili entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione. Infatti, per le prime 32 ore viene riconosciuto un incremento del 10%, dalla 33esima alla 64esima ora del 12% e dalla 65esima alla 96esima del 15%. 

Lavoratori stranieri, pubblicato il decreto in Gazzetta

Dall’11 ottobre è in vigore il nuovo provvedimento su flussi migratori e caporalato (D.L. 11 ottobre 2024, n. 145).  

Il D.L. n. 145/2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è in vigore dall’11 ottobre scorso.

Il provvedimento impatta sul mondo del lavoro in diversi punti: le modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia di lavoratori
stranieri (articoli da 1 a 4); disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime di caporalato e altre norme di contrasto al lavoro sommerso (articoli da 5 a 10) e le nuove regole in materia di gestione dei flussi migratori e di
protezione internazionale (articoli da 11 a 15). Il D.L. contempla, infine, alcune disposizioni processuali (articoli da 16 a 18).

Le nuove procedure d’ingresso

La disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025 viene integrata da quanto disposto dal nuovo D.L n. 145/2024. I punti più significativi di cambiamento riguardano:

– la precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili. Inoltre, ferme restando le quote di ingresso, nel corso dell’anno verranno ulteriori “click day” per settori specifici;
– l’interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell’interno e del lavoro, dell’INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID. L’integrazione dei sistemi informatici consentirà la verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro; 
– l’obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
– l’obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e la digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione
– l’impossibilità di accedere al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedano alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che impieghino lavoratori senza contratto;
– un limite massimo al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività; 
– la possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
– la possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
– il mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
– l’introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
– eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
– potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell’interno e degli esteri.

Il contrasto allo sfruttamento della manodopera

Il D.L. n. 145/2024 interviene anche tra sulla tutela dei lavoratori stranieri vittime di sfruttamento di caporalato e di tratta. Da questi punti vista, viene introdotto uno speciale permesso di soggiorno per casi specifici che è riconosciuto a chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente per mettere in evidenza e far giungere a condanna queste situazioni. La durata iniziale del permesso è di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e fino a copertura delle esigenze di giustizia, quindi prorogabile ulteriormente.

L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo

Viene anche esteso il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.

Flussi migratori e protezione internazionale

In base al Capo III del provvedimento, i piloti degli aeromobili o droni che partono o atterrano in Italia ed effettuano ricerca finalizzata al soccorso in mare hanno l’obbligo di informare immediatamente di ogni emergenza l’ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area e i centri di coordinamento degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

Lo straniero richiedente asilo ha specifici obblighi di collaborazione e cooperazione con le autorità competenti ai fini dell’accertamento della propria età, identità, cittadinanza, nonché dei paesi in cui ha soggiornato e transitato: l’obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni. Lo straniero ha diritto di assistere, alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni è trasmesso per la convalida al giudice di pace competente, che si pronuncia entro 48 ore. In caso di mancata o parziale convalida i dati controllati sono inutilizzabili. Analoghi obblighi sono previsti nei confronti dello straniero non immediatamente espulso e trattenuto, richiedente protezione internazionale, in stato di trattenimento durante lo svolgimento della procedura e minore non accompagnato.

Alla procedura in frontiera dei richiedenti protezione internazionale si introduce un’ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE. Viene previsto, inoltre, che in caso di trattenimento dello straniero per notevole rischio di fuga la questura debba rilasciare un attestato nominativo recante un codice unico di identità, all’esito delle attività di foto segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente.

In caso di allontanamento ingiustificato dello straniero dalle strutture di accoglienza si sostituisce la disciplina vigente con la nuova, relativa al ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Alla commissione nazionale per il diritto di asilo, nel rispetto del principio di non respingimento, viene attribuita la competenza anche per la revoca della protezione speciale per il caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Disposizioni processuali

Il Capo IV del decreto-legge in commento detta disposizioni processuali e, in particolare, introduce il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello straniero adottati dalle sezioni specializzate innanzi alla Corte d’Appello attraverso lo strumento del reclamo.

Il reclamo è trattato in camera di consiglio ed è definito con decreto entro 60 giorni. 

È ridotto da 14 a 7 giorni il termine per ricorrere al giudice della sezione specializzata contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera ai sensi dell’articolo 6 bis del D.L. 142/2015. Il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.

È possibile proporre appello avverso il diniego o la revoca della protezione speciale adottati dalla sezione specializzata.

Manageritalia: copertura sanitaria individuale per gli executive professional

Realizzata la polizza sanitaria individuale integrativa al Servizio Sanitario Nazionale estendibile anche al nucleo familiare degli associati a Manageritalia

La Cassa Sanitaria “Carlo De Lellis” ha previsto la possibilità per gli executive professional associati a Manageritalia, di ottenere delle prestazioni sanitarie e di tutelare i propri familiari attraverso la nuova copertura sanitaria individuale.
Il piano sanitario presenta due livelli diversi di prestazioni:
la forma completa, che offre assistenza per i ricoveri ospedalieri, l’alta diagnostica, le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, le analisi di laboratorio, le lenti/occhiali, le protesi, il “pacchetto maternità”, le prestazioni fisioterapiche, i “pacchetti prevenzione”, le cure e gli interventi chirurgici odontoiatrici;
la forma completa escluse le cure dentarie, la quale prevede quanto suddetto con l’esclusione delle cure odontoiatriche e ortodontiche.
Tale copertura consente, inoltre, l’accesso al network delle strutture convenzionate con la compagnia Intesa San Paolo RBM Salute, attraverso il quale i beneficiari possono effettuare le prestazioni sanitarie pagando solo una quota parte del costo, la restante verrà poi saldata dalla compagnia di assicurazione.
I costi, con pagamento trimestrale, sono differenziati in base al piano sanitario scelto, partendo da 834,00 euro per singolo aderente e da 1550,00 euro l’anno per l’intero nucleo familiare indipendentemente dal numero delle persone che lo compongono.

CCNL Lavanderie Conflavoro-Confsal: sottoscritto verbale integrativo



Le Parti Sociali hanno ridefinito le retribuzioni per il comparto artigianato


Il 9 settembre 2024 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Lavanderie e Tintorie – Industria, Artigianato siglato il 28 febbraio 2022. Considerate le caratteristiche specifiche del settore le Parti Sindacali, al fine di tutelare l’occupazione del personale ed il potere d’acquisto delle risorse umane impiegate, sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione per il comparto artigianato, in particolare alla Tabella B. 


































Livelli Retribuzione dal’1.9.2024 Retribuzione dall’1.1.2025
Primo Livello 1.326,00 1.362,30
Secondo Livello 1.402,00 1.440,55
Terzo Livello 1.462,00 1.502,05
Quarto Livello 1.524,85 1.566,65
Quinto Livello 1.652,30 1.697,75
Sesto Livello 1.815,60 1.865,45
Quadri  1.945,10* 1.998,00

*Indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

CIRL Chimica Artigianato Marche: siglato l’accordo di rinnovo



Con l’accordo vengono stabiliti incrementi retributivi e novità normative


In data 4 ottobre 2024, Confartigianato Imprese Marche, Cna Marche, Casartigiani, Claai insieme a Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno siglato l’accordo di rinnovo che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori dell’area tessile-moda, chimica e ceramica che rientrano nella sfera di applicazione dei comparti tessile, abbigliamento, calcature, pulitintolavanderie, occhialeria-ottica, chimica, gomma-plastica e vetro-ceramica della regione Marche. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e scade il 30 settembre 2028. 
Dal punto di vista retributivo, dalla data di sottoscrizione dell’accordo, tutti gli elementi economici consolidati e non riassorbibili previsti dall’accordo interconfederale regionale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022 vengono mantenuti e continuano ad essere corrisposti come Elemento retributivo pregresso (ERP). È previsto un incremento della quota di salario come elemento economico regionale (EER) pari a 12,85 euro al mese per il 3° livello, riparametrato sugli altri livelli per il settore chimica, gomma, plastica e vetro e di 9,86 euro al mese, al 2° livello per il settore moda, da riparametrare sugli altri livelli. Di seguito gli importi inseriti in tabella.

Settore Abbigliamento, Calzature, Lav. a mano su misura, Pulitintolavanderie


































Livello ERR ERP
6S 13,53 18,28
6 12,67 15,91
5 11,61 14,20
4 10,73 12,76
3 10,29 11,52
2 9,86 10,33
1 9,31 9,14

Settore Occhialeria


























Livello EER
6S 16,16
6 16,16
5 14,63
4 13,67
3 12,85
2 12,38
1 11,87

Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro






































Livello ERR ERP
7 17,07 35,07
6 15,94 31,65
5S 15,06 28,72
5 14,35 26,22
4 13,60 23,75
3 12,85 21,13
2 12,27 19,00
1 11,46 16,53

Ceramica


























Livello ERR
A 16,05
B 14,65
C 13,88
D 13,32
E 12,85
F 12,43
G 11,72

Dal 1° gennaio 2025, per la mensilità di giugno, le aziende mettono a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 110,00 euro e la possibilità per le aziende di erogare un premio di produttività. Ai lavoratori che svolgono una pluralità di mansioni, almeno 3, anche se allo stesso livello, viene riconosciuto un livello di inquadramento superiore rispetto a quello previsto per la singola mansione. Per quanto concerne la flessibilità dell’orario di lavoro è possibile superare il limite contrattuale delle 48 ore a settimana per un massimo di 100 ore nell’anno, recuperabili entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione della richiesta. In termini di part-time, l’azienda valuta le richieste di tempo parziale (durata massima 6 mesi) pervenute dalle lavoratrici e dai lavoratori alla scadenza del congedo parentale con un limite massimo del riconoscimento non superiore al 10% in aziende con più di 8 dipendenti. 

Agricoltura: il ricalcolo dell’esonero contributivo “under 40”

Le risultanze della rielaborazione sono visualizzabili on line (INPS, messaggio 9 ottobre 2024, n. 3338).

L’INPS ha ricalcolato l’importo dell’esonero contributivo cosiddetto “under 40” (articolo 1, comma 503, Legge n. 160/2019) relativo alle nuove iscrizioni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 per l’intero periodo dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente e decorrenti dalla data di iscrizione dei richiedenti.

La concessione degli importi ricalcolati è avvenuta sulla base delle verifiche relative alla normativa sul regime “de minimis”; pertanto, nelle ipotesi in cui gli importi residui fossero superiori alla capienza massima concedibile al singolo nucleo, l’INPS non ha proceduto all’erogazione del beneficio.

Le risultanze della rielaborazione sono visualizzabili sia consultando la domanda precedentemente accettata e disponibile nel portale dell’INPS al seguente percorso “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Consulta Richieste”, sia nella sezione “News individuali”.

L’estratto conto dei soggetti interessati è aggiornato centralmente, pertanto, coloro che intendono usufruire dell’eventuale credito residuo possono presentare, con le consuete modalità, istanza di compensazione.  

CCNL Commercio Confcommercio: slitta al 31 ottobre la scadenza per la definizione dei profili formativi

Fino al 31 ottobre, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, resteranno in vigore le precedenti figure professionali

Il 1° ottobre 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un nuovo accordo integrativo alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario, distribuzione e servizi siglato il 22 marzo 2024 le Parti Sociali avevano individuato nuove figure professionali della classificazione del personale. Nel successivo accordo del 28 marzo 2024, in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, avevano concordato, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione per il 1° giugno 2024. 
Con l’accordo siglato il 27 giugno 2024 le Parti Sociali avevano invece stabilito che fino alla stessa data e per gli stessi fini restavano in vigore le precedenti figure professionali, fissando una proroga della scadenza entro cui individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL al 30 settembre 2024.
Con l’accordo delle scorse settimane le Parti Sociali hanno nuovamente prorogato la scadenza di cui sopra al 31 ottobre 2024. Pertanto fino al 31 ottobre, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, resteranno in vigore le precedenti figure professionali. 

CCNL Portuali: siglata l’ipotesi accordo che prevede aumenti retributivi



L’accordo stabilisce incrementi retributivi, welfare, indennità di vacanza contrattuale e rivalutazione degli scatti di anzianità


In data 8 ottobre 2024, la Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti hanno siglato, insieme alle associazioni datoriali Assotrasporti, Assiterminal, Assologistica e Fise Uniport e alla presenza di Ancip, un’ipotesi di accordo che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori portuali, per un numero complessivo di 18mila unità. Il CCNL, scaduto il 31 dicembre 2023, si è rinnovato con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza al 31 dicembre 2026. 


L’ipotesi prevede un aumento retributivo pari a 150,00 euro lordi mensili sul minimo conglobato (per i livelli diversi dal 4° livello) e 50,00 euro a titolo di Edr, come indicato nella tabella seguente.




































































Livello Valori retribuzione 2023 Minimo conglobato Totale Edr
7 1.460,01 141,00 1.601,00 50,00
6 1.625,20 144,00 1.769,00 50,00
5 1.703,44 147,00 1.850,00 50,00
4 1.804,96 150,00 1.955,00 50,00
3 1.920,84 153,00 2.074,00 50,00
2 2.076,80 156,00 2.233,00 50,00
1 2.229,03 159,00 2.388,00 50,00
Quadri imprese 2.383,74 162,00 2.546,00 50,00
Quadro B Adsp 2.432,94 166,00 2.599,00 50,00
Quadro A Adsp 2.681,80 169,00 2.851,00 50,00

È previsto, inoltre, un importo pari a 120,00 euro annui di welfare, di 600,00 euro a titolo di Una Tantum (di cui 350,00 euro lordi parte retributiva e 250,00 euro di welfare). A decorrere dal 1° novembre 2026, fermo restando il valore degli scatti di anzianità, occorre adeguare la rivalutazione degli scatti maturati in azienda con lo stesso meccanismo previsto per il personale delle Adsp. 
Gli importi pari a 200,00 euro, di cui sopra, verranno erogato con le seguenti modalità:
90,00 euro (40,00 euro MC + 50,00 Edr) a novembre 2024;
50,00 euro a dicembre 2025;
60,00 euro a dicembre 2026
L’Una Tantum di 600,00 euro, uguale per tutti i livelli, viene erogata nelle seguenti modalità:
– 150,00 euro quota retributiva + 50,00 euro welfare a novembre 2024;
– 100,00 euro retribuzione + 100,00 euro welfare a luglio 2025;
– 100,00 euro retribuzione + 100,00 euro welfare a luglio 2026. 


Inoltre, viene riconosciuta una giornata di ferie a partire dal 2025. Viene introdotta per questa vigenza contrattuale di un elemento di anticipo del futuro rinnovo (AFR) da corrispondersi a decorrere dal periodo di paga di luglio 2027, interamente riassorbibile dagli aumenti del successivo rinnovo (2027-2029), da corrispondersi solo nel caso in cui il successivo rinnovo del contratto non avvenisse entro il 1° luglio 2027. L’importo di questo aumento, qualora maturassero le suddette condizioni, è pari al 40% della variazione dell’indice IPCA prevista per l’anno 2027. Da gennaio 2028, qualora non sia intervenuto il rinnovo contrattuale, la suddetta percentuale passa dal 40 al 60% della variazione dell’indice IPCA prevista per l’anno 2027. 
Ora la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori che devono esprimersi, mediante consultazioni, circa l’approvazione dell’ipotesi. 

Contribuzione in agricoltura: la sospensione d’ufficio dell’attività con soli operai a tempo determinato

Fornite indicazioni per consentire un puntuale aggiornamento delle posizioni contributive della Gestione contributiva agricola (INPS, circolare 9 ottobre 2024, n. 91).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato nel settore agricolo.

In effetti, per sospensione dell’attività con dipendenti si intende il periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli. Durante tale periodo il soggetto che svolge l’attività economica continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico e può o meno svolgere attività di produzione (avvalendosi, per esempio, del contoterzismo), ma non ha contratti di lavoro in corso con operai agricoli.

Dato che l’assenza di operai in forza determina il venire meno dell’obbligo assicurativo e contributivo, il datore di lavoro iscritto alla Gestione contributiva agricola è tenuto a comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 375/1993.

Tuttavia, in considerazione delle particolari modalità produttive che caratterizzano molte imprese agricole che si avvalgono esclusivamente di operai a tempo determinato (su tutte le posizioni contributive associate al relativo codice fiscale oppure con riferimento a un solo CIDA), consistente nell’utilizzo discontinuo della forza lavoro nel corso dell’anno in relazione alla tipologia di orientamento colturale concretamente praticato, nell’Allegato n. 1 alla circolare INPS n. 88/2006 è stato precisato che: “Non integra la fattispecie della sospensione dell’attività, la condizione dell’azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali”.

Per garantire un adeguato aggiornamento degli archivi della Gestione contributiva agricola, le posizioni CIDA esclusivamente utilizzate per la gestione degli adempimenti contributivi relativi ai soli operai a tempo determinato e connotate dalla mancanza, durante un intero anno civile (quindi dal mese di gennaio al mese di dicembre), di invio di flussi Uniemens-PosAgri e dall’assenza di contratti di lavoro attivi, devono essere poste d’ufficio nello stato di “Sospensione”.

In questo caso, la data di sospensione deve coincidere con il primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.

Dopodiché, l’assunzione di un nuovo operaio agricolo su una posizione contributiva (CIDA) sospesa ne determina il cambio di stato da “Sospesa” a “Riattivata”.

L’acquisizione dell’informazione negli archivi della Gestione contributiva agricola è innescata da una denuncia di variazione del datore di lavoro, presentata attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell’area riservata del portale istituzionale dell’INPS, che deve pervenire all’Istituto entro 30 giorni dall’assunzione ai sensi del citato articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 375/1993.