Progetto “Trasparenza CIG”: al via la sperimentazione

Il servizio di live chat “INFO CIG” di INPS, sarà esteso dal 15 dicembre ai datori di lavoro e agli intermediari, per ora nella sola Provincia di Milano (INPS, messaggio 14 dicembre 2022, n. 4497).

L’INPS ha comunicato l’estensione del suo servizio di live chat denominato “INFO CIG”, che consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale di qualsiasi tipologia (CIGO, CIGS, AIS).di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia (advisor), per ricevere informazioni sullo stato di lavorazione della propria pratica e, in particolare, sulla tempistica di liquidazione della prestazione. La chat, attivata in via sperimentale il 10 maggio 2021 e fruibile dal 31 gennaio 2022 ai lavoratori residenti in tutto il territorio nazionale, a partire dal 15 dicembre 2022, sarà estesa anche ai datori di lavoro e agli intermediari, al momento  soltanto per quelli con sede legale a Milano e provincia, per le seguenti categorie di utenti: titolare di azienda, rappresentante legale, consulente aziendale.

Finora, il servizio di chat live ha incontrato il gradimento degli utenti, in quanto ha evaso circa 38.000 richieste ed è stato contattato da 7.800 lavoratori. La media dei contatti è di 1.600 interazioni mensili con punte di circa 2.200 accessi. Il 95% dei casi è stato definito on line. Per questo l’INPS ha pensato di estenderne la fruibilità anche ai datori di lavoro e agli intermediari che hanno presentato o intendono presentare una domanda di integrazione salariale.

Queste figure professionali potranno accedere alla chat live dal link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area riservata del “Cassetto previdenziale del contribuente”. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18. Per i lavoratori permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali (SPID almeno di II livello, CIE e CNS) in“MyINPS”, l’area personale che permette di organizzare i contenuti di proprio interesse, rendendo più efficaci la navigazione, la comunicazione e la gestione online dei servizi. Dopo l’accesso a“MyINPS”, occorre selezionare la sezione “Comunica con l’INPS” nel menu sulla sinistra, cliccare su “INFO CIG” e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.

“INFO CIG” è stato concepito nell’ambito delle attività del Progetto di innovazione digitale denominato “Trasparenza CIG” per venire incontro all’aumentata richiesta da parte dei lavoratori di ricevere informazioni circa lo stato di lavorazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, presentata dal datore di lavoro, e di conoscere la tempistica di liquidazione della prestazione.

L’INPS ha infine assicurato che con successivo messaggio sarà data informazione dell’estensione del servizio ai datori di lavoro con sede legale sull’intero territorio nazionale, per le medesime categorie di utenti.

CCNL Cinematografia Artigianato: siglato il contratto per i dipendenti generici

Prevista indennità di mensa, indennità per abiti e la classificazione su tre livelli retributivi

In data 28 novembre 2022 è stato sottoscritto tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil il contratto collettivo applicabile a tutti i lavoratori impegnati nella produzione:
– cinematografica e televisiva;
– pubblicità;
– riprese televisive;
– videoclips;
– web, documentari,  TLP.
Il contratto decorre dal 28 novembre 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Di seguito gli aspetti più rilevanti.

 

Livelli Retributivi 

I lavoratori generici sono classificati su tre livelli retributivi:

Livello 1: Aosm (uno ogni 20 presenze di generici od ogni 30 sulla base di semplice prestazione giornaliera);
Livello 2: generico extra (figurazioni speciali recitanti reazioni escluse, stand-in degli attori protagonisti, conducente mezzi di scena se autorizzato);
Livello 3: generico (scala parametrale 100).

 

Retribuzione

I minimi retributivi sono composti da:

– paga base (8h)
– la percentuale del 27% a titolo di istituti differiti;
– la percentuale del 7,41% a titolo di TFR.
Prevista la maggiorazione del 55% per lavoro straordinario ed una quota di rinforzo del 25% per i lavoratori classificati nella categoria Aosm.

 

Indennità per abiti/Prova Costume

L’indennità concernente l’abito normale viene stabilita in 10,00 euro per ogni abito, al lordo delle ritenute di legge; mentre per gli abiti speciali quali “smoking, frack, tight ed abito elegante per signore” viene stabilita in 30,00 euro per ogni abito, al lordo delle ritenute di legge.

 

Mensa

Prevista un’indennità mensa pari a 10,00 euro lordi laddove la distribuzione dei pasti non possa aver luogo. 

 

Diarie
Per le lavorazioni da eseguirsi fuori degli stabilimenti che comportino la consumazione dei pasti e il pernottamento, ovvero in caso di assunzione fatta per altre località e previsto un rimborso spese ovvero una diaria stabilita di comune accordo e comunque non inferiore ai costi fissati dagli Enti Provinciali del Turismo. 

 

Lavori fuori stabilimento
Per il trasporto fuori dalla sede del set viene riconosciuta una retribuzione fino ad un massimo di un’ora di lavoro ulteriore rispetto all’orario di lavoro sul set. 

Settore trasporto aereo e Fondi di solidarietà: semplificata l’autocertificazione

L’INPS interviene sull’obbligo di dichiarazione in autocertificazione riguardante lo svolgimento di attività lavorativa all’estero del personale di terra (INPS, messaggio 14 dicembre 2022, n. 4498).

L’obbligo di dichiarazione in questione – da adempiere attraverso la compilazione del modello “SR85” entro il 31 dicembre di ogni anno – è stato introdotto dall’Istituto per permettere al personale del settore aereo o aeroportuale di autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi, nonché per dichiarare il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota.

 

Allo scopo di rendere più agevoli gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti, a decorrere dal 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il predetto modello “SR85” per autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di averla svolta.

 

Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini della liquidabilità delle prestazioni integrative. 

 

L’obbligo di trasmissione del citato modello rimane invece in vigore per il personale navigante.

 

Resta fermo, in capo a tutti i lavoratori, sia personale navigante, sia personale di terra, l’obbligo previsto di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

Legge di bilancio 2023: le modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

Novità per le prestazioni occasionali: la Manovra 2023, modificando l’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali. Cosa cambia e per chi

La Manovra 2023 amplia le possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali, ritoccando da un lato il tetto complessivo dei compensi che l’utilizzatore può corrispondere e, dall’altro, innalzando il limite dimensionale richiesto agli utilizzatori che vogliono ricorrere a tale tipologia contrattuale.

Nel dettaglio, secondo il testo bollinato della Legge di bilancio, la prima modifica introdotta riguarda il limite massimo dei compensi erogabili in un anno alla totalità dei prestatori impiegati da ciascun utilizzatore, che passa dagli attuali 5 mila euro a 10 mila euro. Resta invece fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile, anche con più utilizzatori.
I committenti che ricorrono al contratto di prestazione occasionale dovranno inoltre avere alle proprie dipendenze un massimo di dieci dipendenti a tempo indeterminato (non più cinque). Tale limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, così, agli altri utilizzatori. L’articolo 54-bis, comma 14 del D.L. n. 50/2017 attualmente consente ai medesimi operatori del settore del turismo di ricorrere al contratto di prestazione occasionale in deroga al limite di cinque lavoratori a tempo indeterminato a condizione che alle proprie dipendenze abbiano fino a otto lavoratori, a tempo indeterminato o determinato, e le prestazioni siano rese da: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito specificamente individuati.

La bozza di Legge consente l’impiego di prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare. Per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura. Viene, dunque, eliminato anche nell’ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: titolari di pensione di vecchia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, iscritti a un ciclo di studi, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e purché, in ogni caso, non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Conseguentemente la Manovra prevede anche l’abrogazione del comma 8-bis, dell’articolo 54-bis, del citato decreto legge che per le prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, prevede l’obbligo per il prestatore di autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

CCIR Metalmeccanica – Artigianato: siglato il rinnovo per la Regione Veneto

Aumenti retributivi differenziati per settore, consolidamento del welfare contrattuale e maggiore impegno sulla formazione professionale tra i punti principali del nuovo contratto

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato firmato il contratto regionale per i settori Metalmeccanica, Orafi Argentieri, Odontotecnici – Artigianato, che interesserà quasi 70.000 dipendenti in tutta la regione Veneto.
L’accordo sottoscritto prevede, tra i punti principali, l’accorpamento dei diversi contratti esistenti per i tre diversi settori produttivi, la parificazione delle relative retribuzioni, l’aumento e il consolidamento del welfare contrattuale a cui si aggiunge, l’aumento del contributo aziendale per gli iscritti ad un fondo di previdenza contrattuale e un maggiore impegno sulla formazione professionale.
L’aumento retributivo in busta paga è differenziato per settore:
70,00 euro medi al mese, per orafi argentieri e odontotecnici;
160,00 euro annui di welfare, per i meccanici.
Previsti, inoltre, aumenti dello 0,4% della retribuzione lorda sui Fondi previdenza.
I Sindacati hanno affermato che la firma definitiva è arrivata grazie alla volontà delle parti di raggiungere entro la fine dell’anno il rinnovo, in modo da poter riconoscere al settore produttivo della regione un compenso adeguato sia in merito alle condizioni economiche che normative. 

CCNL Terziario (Confcommercio): sottoscritto protocollo straordinario di settore



Previsto il riconoscimento di un importo Una Tantum di 350,00 euro e un acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali 


Nell’ambito del percorso negoziale di rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, Confcommercio-Imprese per l’Italia, d’intesa con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha sottoscritto, il 12 dicembre scorso, un protocollo straordinario per i lavoratori del settore.
L’intesa sottoscritta prevede l’erogazione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato per livello d’inquadramento, da corrispondere in 2 soluzioni:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi saranno erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. 






































Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita














Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

L’accordo prevede inoltre che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. 





























Livello Acconto dal 1° aprile 2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

Operatori di vendita











Livello Acconto 1° aprile 2023
I categoria 28,32
II categoria 23,78

Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione degli importi di cui sopra avverrà con criteri di proporzionalità. 
Protocolli analoghi sono stati sottoscritti in pari data anche dalle altre organizzazioni datoriali Confesercenti, Federdistribuzione e dalle Associazioni delle cooperative di consumo


 

CCNL Gas: dal 2023 cambia la disciplina della reperibilità

 Maggiorazioni sui compensi e limiti all’impegno di reperibilità per i dipendenti del settore Gas

A decorrere dal 1°gennaio 2023, per i dipendenti delle imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento, alla cogenerazione ed ai servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, l’impegno di reperibilità sarà limitato a 10 giorni/mese di servizio pro-capite.
I compensi saranno maggiorati del 15% per le giornate eccedenti il decimo giorno/mese e semestralmente verrà attivata una verifica con la rsu sulle eccedenze medie.
Nei confronti del personale reperibile che di norma svolge la propria attività da remoto utilizzando gli strumenti aziendali, senza doversi recare sul luogo dell’intervento, in aggiunta ai compensi sopra indicati verrà riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascuna giornata di reperibilità pari a 6,00 euro. Ove siano attuate forme di reperibilità oraria, tale importo sarà riproporzionato alle ore prestate in ragione di 1/24esimo per ciascuna ora. Tutti i compensi saranno corrisposti mensilmente in base ai servizi di reperibilità effettivamente prestati; questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non saranno considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, escluso il TFR.

CCNL Igiene Ambientale: prorogata al 31 marzo 2023 la fruizione dei permessi sindacali

Le Associazioni datoriali, in via eccezionale e non ripetibile, hanno concesso la proroga al fine di favorire il processo elettorale di rinnovo delle RSU

A fronte della richiesta avanzata dalle OO.SS. di settore nel mese di ottobre, le Associazioni datoriali, Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, A.g.c.i. Servizi e Assoambiente, hanno consentito, in via eccezionale e non ripetibile, l’utilizzo da parte delle strutture territoriali, entro il 31 marzo 2023 o fino alle elezioni delle nuove RSU, delle ore di permesso spettanti alla RSU nella misura del 35% del monte ore annuo relativo all’anno 2022, cui si aggiunge un ulteriore 35% del monte ore annuo per l’anno 2023. Le ore in oggetto andranno fruite esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla RSU dal CCNL di settore e le eventuali eccedenze non potranno essere riportate in periodi successivi. Tutte le ore eventualmente già fruite al medesimo titolo, fino alla data del 10 novembre 2022, andranno comunque detratte dal monte ore attribuito.
Nel comunicato le Associazioni datoriali hanno altresì precisato che la proroga è stata concessa al fine di favorire un rapido rinnovo delle RSU e per agevolare la gestione della fase preparatoria del relativo processo elettorale.

 

CCNL Scuola Pubblica: siglata l’intesa sulla parte economica

Da dicembre 2022 aumenti retributivi e pagamento degli arretrati per tutti i dipendenti del settore scolastico

Il 6 dicembre è stato siglato il CCNL sui principali aspetti del trattamento economico per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, relativamente al triennio 2019-2021.
Il nuovo CCNL prevede l’aumento degli stipendi a partire da dicembre 2022 per tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto sopra indicato.
L’incremento medio lordo mensile per 13 mensilità sarà pari a 98,00 euro al mese, mentre nello specifico per gli insegnanti sarà pari a 101,00 euro al mese.
E’ prevista, inoltre, la corresponsione di arretrati  per 2.362,49 euro medi  per tutto il personale della scuola, per i docenti l’ammontare sarà di 2.450,00 euro medi.
Previste, invece, per il 15 dicembre le trattative sulla parte normativa, sulle relazioni sindacali e sulle sanzioni disciplinari.
I sindacati di categoria si ritengono soddisfatti ed auspicano di siglare anche la parte normativa entro gennaio 2023.
 

 

Il lavoro domestico in regime di somministrazione

 

La fattispecie di intermediazione di una cooperativa sociale, nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è comunque riconducibile al lavoro domestico, laddove l’attvità lavorativa sia caratterizzata da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare (Corte di Cassazione, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080).

Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato l’opposizione di una cooperativa sociale all’ordinanza con la quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro le aveva ingiunto il pagamento di una certa somma per 3 illeciti di natura amministrativa, relativi alla natura del rapporto lavorativo instauratosi con 17 lavoratrici, avendo accertato la natura non autonoma ed occasionale dei predetti rapporti di lavoro.
Avverso la sentenza, la Società propone ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea qualificazione dei rapporti lavorativi sanzionati dall’ITL come subordinati, nonostante l’assenza degli elementi costitutivi dell’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare, anziché di collaborazione libero-professionale, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva (non confermate in giudizio), nonché l’inconfigurabilità di un rapporto di lavoro domestico, non avendo le lavoratrici prestato attività a beneficio dei bisogni personali del datore di lavoro e non potendone costituire strumento di esercizio della sua attività professionale.
Per la Suprema Corte, i motivi sono infondati.
La fattispecie in questione, infatti, in quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare. Altresì, il lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione (art. 20, co. 3, lett. i- bis), D.Lgs. n. 276/2003) integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra la società di somministrazione e i lavoratori/lavoratrici somministrati (in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza 6 dicembre 2019, n. 31889, ai fini di individuazione del soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione).