CIRL Chimica Artigianato Marche: siglato l’accordo di rinnovo



Con l’accordo vengono stabiliti incrementi retributivi e novità normative


In data 4 ottobre 2024, Confartigianato Imprese Marche, Cna Marche, Casartigiani, Claai insieme a Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno siglato l’accordo di rinnovo che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori dell’area tessile-moda, chimica e ceramica che rientrano nella sfera di applicazione dei comparti tessile, abbigliamento, calcature, pulitintolavanderie, occhialeria-ottica, chimica, gomma-plastica e vetro-ceramica della regione Marche. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e scade il 30 settembre 2028. 
Dal punto di vista retributivo, dalla data di sottoscrizione dell’accordo, tutti gli elementi economici consolidati e non riassorbibili previsti dall’accordo interconfederale regionale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022 vengono mantenuti e continuano ad essere corrisposti come Elemento retributivo pregresso (ERP). È previsto un incremento della quota di salario come elemento economico regionale (EER) pari a 12,85 euro al mese per il 3° livello, riparametrato sugli altri livelli per il settore chimica, gomma, plastica e vetro e di 9,86 euro al mese, al 2° livello per il settore moda, da riparametrare sugli altri livelli. Di seguito gli importi inseriti in tabella.

Settore Abbigliamento, Calzature, Lav. a mano su misura, Pulitintolavanderie


































Livello ERR ERP
6S 13,53 18,28
6 12,67 15,91
5 11,61 14,20
4 10,73 12,76
3 10,29 11,52
2 9,86 10,33
1 9,31 9,14

Settore Occhialeria


























Livello EER
6S 16,16
6 16,16
5 14,63
4 13,67
3 12,85
2 12,38
1 11,87

Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro






































Livello ERR ERP
7 17,07 35,07
6 15,94 31,65
5S 15,06 28,72
5 14,35 26,22
4 13,60 23,75
3 12,85 21,13
2 12,27 19,00
1 11,46 16,53

Ceramica


























Livello ERR
A 16,05
B 14,65
C 13,88
D 13,32
E 12,85
F 12,43
G 11,72

Dal 1° gennaio 2025, per la mensilità di giugno, le aziende mettono a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 110,00 euro e la possibilità per le aziende di erogare un premio di produttività. Ai lavoratori che svolgono una pluralità di mansioni, almeno 3, anche se allo stesso livello, viene riconosciuto un livello di inquadramento superiore rispetto a quello previsto per la singola mansione. Per quanto concerne la flessibilità dell’orario di lavoro è possibile superare il limite contrattuale delle 48 ore a settimana per un massimo di 100 ore nell’anno, recuperabili entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione della richiesta. In termini di part-time, l’azienda valuta le richieste di tempo parziale (durata massima 6 mesi) pervenute dalle lavoratrici e dai lavoratori alla scadenza del congedo parentale con un limite massimo del riconoscimento non superiore al 10% in aziende con più di 8 dipendenti. 

Agricoltura: il ricalcolo dell’esonero contributivo “under 40”

Le risultanze della rielaborazione sono visualizzabili on line (INPS, messaggio 9 ottobre 2024, n. 3338).

L’INPS ha ricalcolato l’importo dell’esonero contributivo cosiddetto “under 40” (articolo 1, comma 503, Legge n. 160/2019) relativo alle nuove iscrizioni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 per l’intero periodo dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente e decorrenti dalla data di iscrizione dei richiedenti.

La concessione degli importi ricalcolati è avvenuta sulla base delle verifiche relative alla normativa sul regime “de minimis”; pertanto, nelle ipotesi in cui gli importi residui fossero superiori alla capienza massima concedibile al singolo nucleo, l’INPS non ha proceduto all’erogazione del beneficio.

Le risultanze della rielaborazione sono visualizzabili sia consultando la domanda precedentemente accettata e disponibile nel portale dell’INPS al seguente percorso “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Consulta Richieste”, sia nella sezione “News individuali”.

L’estratto conto dei soggetti interessati è aggiornato centralmente, pertanto, coloro che intendono usufruire dell’eventuale credito residuo possono presentare, con le consuete modalità, istanza di compensazione.  

CCNL Commercio Confcommercio: slitta al 31 ottobre la scadenza per la definizione dei profili formativi

Fino al 31 ottobre, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, resteranno in vigore le precedenti figure professionali

Il 1° ottobre 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un nuovo accordo integrativo alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario, distribuzione e servizi siglato il 22 marzo 2024 le Parti Sociali avevano individuato nuove figure professionali della classificazione del personale. Nel successivo accordo del 28 marzo 2024, in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, avevano concordato, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione per il 1° giugno 2024. 
Con l’accordo siglato il 27 giugno 2024 le Parti Sociali avevano invece stabilito che fino alla stessa data e per gli stessi fini restavano in vigore le precedenti figure professionali, fissando una proroga della scadenza entro cui individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL al 30 settembre 2024.
Con l’accordo delle scorse settimane le Parti Sociali hanno nuovamente prorogato la scadenza di cui sopra al 31 ottobre 2024. Pertanto fino al 31 ottobre, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, resteranno in vigore le precedenti figure professionali. 

CCNL Portuali: siglata l’ipotesi accordo che prevede aumenti retributivi



L’accordo stabilisce incrementi retributivi, welfare, indennità di vacanza contrattuale e rivalutazione degli scatti di anzianità


In data 8 ottobre 2024, la Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti hanno siglato, insieme alle associazioni datoriali Assotrasporti, Assiterminal, Assologistica e Fise Uniport e alla presenza di Ancip, un’ipotesi di accordo che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori portuali, per un numero complessivo di 18mila unità. Il CCNL, scaduto il 31 dicembre 2023, si è rinnovato con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza al 31 dicembre 2026. 


L’ipotesi prevede un aumento retributivo pari a 150,00 euro lordi mensili sul minimo conglobato (per i livelli diversi dal 4° livello) e 50,00 euro a titolo di Edr, come indicato nella tabella seguente.




































































Livello Valori retribuzione 2023 Minimo conglobato Totale Edr
7 1.460,01 141,00 1.601,00 50,00
6 1.625,20 144,00 1.769,00 50,00
5 1.703,44 147,00 1.850,00 50,00
4 1.804,96 150,00 1.955,00 50,00
3 1.920,84 153,00 2.074,00 50,00
2 2.076,80 156,00 2.233,00 50,00
1 2.229,03 159,00 2.388,00 50,00
Quadri imprese 2.383,74 162,00 2.546,00 50,00
Quadro B Adsp 2.432,94 166,00 2.599,00 50,00
Quadro A Adsp 2.681,80 169,00 2.851,00 50,00

È previsto, inoltre, un importo pari a 120,00 euro annui di welfare, di 600,00 euro a titolo di Una Tantum (di cui 350,00 euro lordi parte retributiva e 250,00 euro di welfare). A decorrere dal 1° novembre 2026, fermo restando il valore degli scatti di anzianità, occorre adeguare la rivalutazione degli scatti maturati in azienda con lo stesso meccanismo previsto per il personale delle Adsp. 
Gli importi pari a 200,00 euro, di cui sopra, verranno erogato con le seguenti modalità:
90,00 euro (40,00 euro MC + 50,00 Edr) a novembre 2024;
50,00 euro a dicembre 2025;
60,00 euro a dicembre 2026
L’Una Tantum di 600,00 euro, uguale per tutti i livelli, viene erogata nelle seguenti modalità:
– 150,00 euro quota retributiva + 50,00 euro welfare a novembre 2024;
– 100,00 euro retribuzione + 100,00 euro welfare a luglio 2025;
– 100,00 euro retribuzione + 100,00 euro welfare a luglio 2026. 


Inoltre, viene riconosciuta una giornata di ferie a partire dal 2025. Viene introdotta per questa vigenza contrattuale di un elemento di anticipo del futuro rinnovo (AFR) da corrispondersi a decorrere dal periodo di paga di luglio 2027, interamente riassorbibile dagli aumenti del successivo rinnovo (2027-2029), da corrispondersi solo nel caso in cui il successivo rinnovo del contratto non avvenisse entro il 1° luglio 2027. L’importo di questo aumento, qualora maturassero le suddette condizioni, è pari al 40% della variazione dell’indice IPCA prevista per l’anno 2027. Da gennaio 2028, qualora non sia intervenuto il rinnovo contrattuale, la suddetta percentuale passa dal 40 al 60% della variazione dell’indice IPCA prevista per l’anno 2027. 
Ora la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori che devono esprimersi, mediante consultazioni, circa l’approvazione dell’ipotesi. 

Contribuzione in agricoltura: la sospensione d’ufficio dell’attività con soli operai a tempo determinato

Fornite indicazioni per consentire un puntuale aggiornamento delle posizioni contributive della Gestione contributiva agricola (INPS, circolare 9 ottobre 2024, n. 91).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato nel settore agricolo.

In effetti, per sospensione dell’attività con dipendenti si intende il periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli. Durante tale periodo il soggetto che svolge l’attività economica continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico e può o meno svolgere attività di produzione (avvalendosi, per esempio, del contoterzismo), ma non ha contratti di lavoro in corso con operai agricoli.

Dato che l’assenza di operai in forza determina il venire meno dell’obbligo assicurativo e contributivo, il datore di lavoro iscritto alla Gestione contributiva agricola è tenuto a comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 375/1993.

Tuttavia, in considerazione delle particolari modalità produttive che caratterizzano molte imprese agricole che si avvalgono esclusivamente di operai a tempo determinato (su tutte le posizioni contributive associate al relativo codice fiscale oppure con riferimento a un solo CIDA), consistente nell’utilizzo discontinuo della forza lavoro nel corso dell’anno in relazione alla tipologia di orientamento colturale concretamente praticato, nell’Allegato n. 1 alla circolare INPS n. 88/2006 è stato precisato che: “Non integra la fattispecie della sospensione dell’attività, la condizione dell’azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali”.

Per garantire un adeguato aggiornamento degli archivi della Gestione contributiva agricola, le posizioni CIDA esclusivamente utilizzate per la gestione degli adempimenti contributivi relativi ai soli operai a tempo determinato e connotate dalla mancanza, durante un intero anno civile (quindi dal mese di gennaio al mese di dicembre), di invio di flussi Uniemens-PosAgri e dall’assenza di contratti di lavoro attivi, devono essere poste d’ufficio nello stato di “Sospensione”.

In questo caso, la data di sospensione deve coincidere con il primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.

Dopodiché, l’assunzione di un nuovo operaio agricolo su una posizione contributiva (CIDA) sospesa ne determina il cambio di stato da “Sospesa” a “Riattivata”.

L’acquisizione dell’informazione negli archivi della Gestione contributiva agricola è innescata da una denuncia di variazione del datore di lavoro, presentata attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell’area riservata del portale istituzionale dell’INPS, che deve pervenire all’Istituto entro 30 giorni dall’assunzione ai sensi del citato articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 375/1993.

 

 

CCNL Terme: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Rinnovato il contratto di settore per i dipendenti delle aziende e dei centri benessere termali 

L’ 8 ottobre 2024 le Parti sociali Federterme Confindustria, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno firmato l’ipotesi di rinnovo del contratto per gli oltre 15 mila addetti che lavorano all’interno delle aziende termali e dei centri benessere termali delle stesse aziende.
L’accordo, che decorre dal 1° ottobre 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027, prevede un aumento economico complessivo a regime di 200,00 euro a livello IV e una massa salariale di oltre 6.400,00 euro nell’arco di vigenza contrattuale.
La prima quota di aumento salariale, pari a 60,00 euro viene erogata con la retribuzione di ottobre e la seconda quota, di 35,00 euro, con la retribuzione di dicembre 2026.
Inoltre, l’accordo prevede:
– di istituire, dal 1° gennaio 2025, un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore termale;
– l’introduzione della malattia e dell’infortunio non sul lavoro tra le materie oggetto di contrattazione di II livello;
– il riconoscimento della maturazione dei ratei di ferie, riposi per riduzione dell’orario, ex festività, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità durante i periodi di congedo parentale;
– aggiornamento dell’articolo in tema di pari opportunità e di contrasto alla violenza e alle molestie e supporto alle donne vittime di violenza;
– istituzione di tavoli tecnici volti ad analizzare in modo proattivo i vari istituiti contrattuali.

CCNL Metalmeccanica Art. (Conflavoro-Confsal): sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno apportato modifiche all’inquadramento del settore Autoriparazioni e all’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti

Il giorno 9 settembre 2024 Conflavoro Pmi e Fesica Confsal hanno sottoscritto l’accordo integrativo e modificativo del CCNL del settore Metalmeccanico Artigianato, applicabile ai rapporti di lavoro tra le aziende e lavoratori operanti nel settore suindicato. 

Dopo il rinnovo del contratto siglato nel mese di gennaio le Parti Sociali sopra indicate, riconoscendo la necessità di una migliore chiarezza dei vari istituti contrattuali ed al fine di risolvere refusi generati in fase di precedente scrittura, sono intervenute sull’inquadramento del settore Autoriparazioni e sull’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti.
Le variazioni stabilite, con effetto dal 1° settembre 2024, riguardano la disciplina dell’apprendistato e l’inquadramento professionale. In particolare, in materia di apprendistato, il comma 2 dell’art. 56 viene così modificato ed integrato: “Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 5° al 1°, con riferimento, per quest’ultimo, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Per il settore Restauro artistico, l’apprendistato è previsto per i livelli dal 2° al 5° e per il settore Metalmeccanica ed installazione impianti per i livelli dal 1° al 6°”.
Per quanto riguarda la classificazione del personale per il Settore Autoriparazione, l’art. 141 viene così modificato: “In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del livello 1° e 3°” A seguire: La locuzione “ terzo livello” viene sostituita con “quarto livello” La locuzione “quarto livello” viene sostituita con “quinto livello” La locuzione “quinto livello” viene sostituita con “sesto livello La locuzione “sesto livello” viene sostituita con “settimo livello”.

CIPL Agricoltura Operai Venezia: siglato l’accordo di rinnovo

Rinnovato il contratto per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia

Il 24 settembre 2024 le Parti sociali Confagricoltura Venezia, Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia e la Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia, insieme alle OO.SS. Flai-Cgil Venezia, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno firmato l’accordo di rinnovo che interessa i dipendenti del settore della provincia di Venezia.
L’accordo verte sui seguenti temi:
– pari opportunità;
– appalti di servizio;
– introduzione di nuove figure e livelli ( Liv. B1 addetto droni, Liv. B1 conducente di motobarche in acque interne ed esterne, Liv. B2 addetto motosega, Liv. D, addetto sfalcio siepi ed erba);
– ferie solidali, i lavoratori assunti potranno cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie ed i riposi da loro  maturati ad altri dipendenti;
– indennità di reperibilità, pari al 10% della retribuzione globale di fatto;
– aumento delle retribuzioni del 6,4% con decorrenza 1° ottobre 2024;
– premio continuità professionale, a titolo di Una Tantum pari al 50% di una retribuzione lorda, riconosciuto al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio continuativo; 
– previdenza, assistenza ed integrazione trattamento malattia ed infortunio.

CCNL Ortofrutticoli ed agrumari (Conflavoro-Confsal): firmato il rinnovo contrattuale per il settore



Stabiliti nuovi minimi retribuitivi, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo


Il 12 settembre 2024 Conflavoro e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per le lavoratrici ed i lavoratori del settore ortofrutticoli ed agrumari, scaduto il 29 febbraio 2024. Il nuovo CCNL decorre dal 1° settembre 2024 e scade il 31 agosto 2027. Dal punto di vista retributivo vengono stabiliti nuovi minimi con le relative decorrenze al 1° settembre 2024, 1° giugno 2025, 1° giugno 2026 e 1° agosto 2027. Di seguito la tabella con gli importi aggiornati. 






























































Livello Minimi al 1° settembre 2024 Minimi al 1° giugno 2025 Minimi al 1° giugno 2026 Minimi al 1° agosto 2027
Quadro* 2.337,00 2.367,00 2.397,00 2.486,95
1° livello 2.230,00 2.258,50 2.287,15 2.373,00
2° livello 1.970,50 1.995,90 2.021,00 2.096,95
3° livello 1.884,15 1.908,40 1.932,55 2.005,00
4° livello 1.706,50 1.728,40 1.750,40 1.815,95
5° livello 1.633,10 1.654,00 1.674,95 1.737,90
6° S livello 1.598,30  1.618,70 1.639,20 1.700,80
6° livello 1.559,90 1.579,90 1.599,95 1.660,00
7° livello 1.500,10 1.519,30 1.538,55 1.596,30

* Per il Quadro è prevista l’aggiunta di un’indennità di funzione pari a 160,00 euro. 
In materia di lavoro straordinario, notturno e festivo sono state indicate le seguenti maggiorazioni. Inoltre, viene precisato che il lavoro notturno è quello prestato tra le 22:00 e le 6:00 e le ore prestate a tale titolo sono retribuite con la maggiorazione del 15%. 

















Lavoro straordinario Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno 35%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro domenicale o straordinario festivo 42%
Lavoro straordinario festivo notturno 60%

Per l’apprendistato professionalizzante viene precisato che può essere instaurato per i livello dal 2° al 5° (36 mesi) e per il 6° (24 mesi) con relativo inquadramento.

















Livello 1° periodo 2° periodo 3° periodo
Dal 2° al 5° 2 livelli sotto quello di destinazione finale 1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione
1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione

Introdotte novità anche per il lavoro stagionale; il periodo di prova; orario di lavoro; Banca Ore; malattia; infortunio; Fondo Sani ed Ebiasp. Vengono inserite le indennità per il lavoratori che operano nelle celle frigorifere, disagio freddo (10%) e disagio caldo (10%) e per i lavoratori operanti a distanza inferiore a 3 metri rispetto agli impianti di fiamme vive (10%). Inserita anche un’appendice con l’accordo sul tempo determinato. 

RED precompilato: parte la la Campagna ordinaria 2024

Disponibile per i pensionati interessati il nuovo servizio online (INPS, messaggio 4 ottobre 2024, n. 3301).

L’INPS, con l’avvio della Campagna RED ordinaria 2024 per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2023, ha reso disponibile ai pensionati interessati il nuovo servizio online “RED Precompilato” in sostituzione del “RED Semplificato”.

Bisogna ricordare, infatti, che l’ordinamento previdenziale prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale, sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.

Pertanto, in linea generale, i titolari delle citate prestazioni collegate al reddito, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi e, qualora previsto, anche quelli del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per le prestazioni, al fine di evitare il rischio di sospensione delle stesse in caso di mancato adempimento (articolo 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008).

Il nuovo servizio “Red Precompilato”

Fatte salve le consuete modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito anche attraverso i CAF e i liberi professionisti abilitati convenzionati, il nuovo servizio “RED Precompilato”, previo consenso dell’interessato, permette la precompilazione dei dati reddituali già conosciuti dall’INPS.

Tali dati possono essere confermati, integrati e rettificati dall’interessato, al fine dell’invio telematico della dichiarazione reddituale relativa alla Campagna RED ordinaria 2024 (redditi anno 2023), da effettuare entro il 28 febbraio 2025.

Il servizio, inoltre, è supportato da una finestra di conversazione con un assistente virtuale (chatbot) in grado di chiarire le modalità di compilazione e i criteri di valorizzazione delle diverse informazioni reddituali.

Il servizio “RED Precompilato” può essere utilizzato accedendo alla pagina di approfondimento “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)” presente nel sito istituzionale dell’INPS, attraverso una delle seguenti modalità di autenticazione: CNS, SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, eIDAS.