CCNL Contoterzismo in agricoltura: rinnovato il contratto per il quadriennio 2024-2027

Previsti aumenti economici pari a 220,00 euro al terzo livello, suddivisi in quattro tranches

É stato firmato nei giorni scorsi a Bergamo il rinnovo del contratto per i lavoratori dipendenti da aziende che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura, scaduto il 31 dicembre 2023. 
Dal punto di vista economico sono previsti aumenti economici pari a 220,00 euro al terzo livello, da erogare in quattro tranches:
– 80,00 euro dal 1° giugno 2024;
– 60,00 euro dal 1° giugno 2025;
– 40,00 euro dal 1° giugno 2026;
– 40,00 euro dal 1° giugno 2027.  
Per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda è inoltre previsto un incremento del premio di continuità professionale di 50,00 euro.
Dal punto di vista normativo, per aggiornare le competenze e la professionalità dei lavoratori, sono state introdotte nuove figure professionali.
Per garantire la conciliazione tempi di vita-lavoro sono stati invece incrementati a 24 ore i permessi retribuiti per la cura dei genitori anziani e per assistere, in caso di malattia, i figli fino ai 12 anni di età. Per la malattia dei figli dai 12 ai 14 anni sono stati concessi 5 giorni di permessi non retribuiti. Per la partecipazione a corsi di formazione anche su materie non inerenti le mansioni svolte sono invece previste 12 ore annue di permesso retribuito.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i rappresentanti dei lavoratori (RLS) saranno informati in merito alle eventuali ispezioni degli organismi di vigilanza e verrà incrementato il loro coinvolgimento nella valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento di nuove tecnologie.
In conclusione, l’anticipo TFR potrà essere richiesto anche in caso di danni alla prima casa derivanti a calamità o eventi catastrofici, e per l’estinzione o riduzione del mutuo prima casa. 

Ebinter Friuli Venezia Giulia: siglato l’accordo per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Sviluppate politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori sul fronte della sicurezza

L’Ente Bilaterale del Terziario del Friuli Venezia Giulia si è riunito per un confronto in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto, essendo quello del commercio, turismo e servizi, un contesto di micro, piccole e medie attività con un numero ridotto di addetti, diviene difficile applicare il sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza. Pertanto, con l’incontro avvenuto in presenza del presidente dell’Ebt, si è stipulata una intesa che, in considerazione anche del ruolo chiave del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza designato dalle OO.SS. su base provinciale, intende favorire e sviluppare politiche di prevenzione e sostegno ai lavoratori e alle imprese, mirando a consentire, anche alle aziende del terziario, l’attuazione degli adempimenti su consultazione e partecipazione dei lavoratori alla prevenzione, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Pertanto, le Parti hanno concordato di istituire, all’interno del Comitato regionale degli Enti bilaterali, il Comitato Paritetico Regionale avente compiti di formazione, supporto al datore di lavoro e ai lavoratori nella organizzazione del monitoraggio e della sicurezza. 

CCNL Metalmeccanica Cooperative: le OO.SS. hanno presentato la piattaforma contrattuale

Le richieste presentate all’interno della piattaforma vertono, tra le altre cose, su incrementi retributivi, riduzione orario di lavoro e occupazione

La Fiom-Cgil ha reso noto, mediante un comunicato stampa, l’ avvio di ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Cooperative, in scadenza il 30 giugno 2024, firmato dalle Sigle Fim, Fiom e Uilm il 31 maggio 2021 e che riguarda 13mila dipendenti in circa 1.000 imprese del settore. Le stesse OO.SS. hanno presentato al vaglio degli organismi dirigenti e delle Assemblee dei 500  le richieste che, in seguito, verranno illustrate alle lavoratrici ed ai lavoratori per la consultazione e, in seconda battuta alle associazioni cooperative. 
In materia di incrementi retributivi la richiesta delle Sigle è di un aumento pari a 280,00 euro al livello C3 (ex 5° cat.) sul trattamento economico, per il periodo di vigenza 2024-2027, oltre alla revisione e all’adeguamento della norma contrattuale che, a decorrere dal 2017, consente alle aziende di procedere con gli assorbimenti degli aumenti del CCNL tramite i superminimi individuali. Per quel che concerne il premio perequativo, l’esigenza è quella di incrementare a 700,00 euro l’importo annuo e di modificare i criteri di erogazione, in modo tale che le lavoratrici ed i lavoratori che dipendono da imprese che non hanno in vigore un premio di risultato o voci retributive derivanti dalla contrattazione collettiva possano avere un emolumento, evitando di restare senza copertura del secondo livello di contrattazione. Tra gli altri temi chiave della piattaforma figurano: riduzione dell’orario di lavoro; crescita dell’occupazione stabile; formazione e aggiornamento professionale; forme di conciliazione tra vita e lavoro; welfare; salute e sicurezza. 

Ebinter Milano: al via da settembre le domande per il contributo centri estivi

Il contributo, riconoscibile per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2024, ha un importo massimo di 200,00 euro

Per l’anno 2024 l’Ente Bilaterale Terziario di Milano ha messo a disposizione un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza di centri estivi pubblici e privati.
Il contributo è richiedibile dai lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed i lavoratori a tempo determinato che:
– svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza;
– sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ente Bilaterale di Milano, da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda;
– sono in forza presso datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico-normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.
Il contributo spetterà ad un solo genitore per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido e a carico del richiedente, di età compresa tra i 4 anni compiuti ed i 14 anni. Verrà riconosciuto per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2024 fino ad un importo massimo di 200,00 euro.
Il lavoratore, per ottenere il sostegno economico, potrà compilare la domanda online, avendo cura di stamparla e presentarla all’Ente con la relativa documentazione, dal 17 settembre 2024 al 15 novembre 2024, attraverso le seguenti modalità:
– raccomandata A/R indirizzata a EBiTer Milano in Corso Buenos Aires 77- 20124 – Milano, specificando sulla busta “CENTRI ESTIVI”;
– procedura web, seguendo le indicazioni contenute nella mail ricevuta al termine della compilazione.
L’esito della stessa verrà comunicato entro il 24 gennaio 2025. L’Ente precisa che non verranno prese in considerazione domande incomplete perché mancanti della documentazione richiesta o di parte di essa, in questo caso il richiedente dovrà ripetere la procedura di compilazione on-line e provvedere nuovamente all’invio di tutti i documenti.

Somministrazione, appalto e distacco illeciti, il regime sanzionatorio

Fornite le indicazioni operative in materia di esercizio non autorizzato (INL, nota 18 giugno 2024, n. 1091).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni stabilite dall’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 che ha introdotto importanti modifiche
all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Le ammende

In particolare, l’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.

Tuttavia, segnala l’INL che In relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 445 lett. d) n. 1 della Legge n. 145/2018. Questa disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. n. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Di conseguenza, questa maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata alla nota in commento. Inoltre, dato che, a eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dell’INL dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex articolo 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994.

La quantificazione finale della sanzione dovrà anche tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 citato: secondo tale disposizione, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dall’articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.

Questi limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (articolo 18, comma 5-ter), nonché all’appalto e al distacco illeciti (articolo 18, comma 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

La recidiva

Il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.

L’introduzione del nuovo comma all’interno dell’articolo 18 impone l’adozione di nuovi orientamenti interpretativi che tengano conto, in via sistematica, del complessivo quadro normativo, superando nello specifico quanto già chiarito in passato con la nota INL n. 1148/2019. L’Ispettorato ritiene pertanto che:

– la maggiorazione di cui al comma 1, lettera e) della Legge n. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lettera d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva semplice”;

– la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo articolo 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla Legge n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18.

Lo sfruttamento dei minori

Le aggravanti in caso di sfruttamento di minori, non modificate dal D.L. n. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Una formulazione di questo tipo va ora rapportata alle nuove sanzioni che, come detto, non prevedono più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria. In tal senso, quindi, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le 2 tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.

Pertanto, a eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.

Infine, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

CCNL Autoferrotranvieri: conclusa la prima fase della procedura di raffreddamento

Il 12 giugno si è conclusa con esito negativo la prima fase della procedura di raffreddamento 

Il 12 giugno si sono incontrate le associazioni datoriali Asstra, Anav, Agens e le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna al fine di esperire la procedura di raffreddamento e di conciliazione prevista dall’art.1 L. n. 83/2000 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, avviata lo scorso 6 giugno.
Le Organizzazioni Sindacali hanno dichiarato le cause dello stato di agitazioni ed in particolar modo la necessità di un miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro per i lavoratori del settore, ritenendo le proposte datoriali non confrontabili, in particolar modo sull’orario di lavoro e sull’adeguamento economico che dovrebbe essere omologato al potere d’acquisto registrato negli ultimi anni.

CCNL Oreficeria Industria: l’adeguamento IPCA stabilisce nuovi minimi retributivi



Da giugno sono previsti nuovi minimi tabellari sulla base dell’adeguamento IPCA 


Il 17 giugno scorso Federorafi, Film, Fiom e Uil si sono incontrate per definire la quota di incremento retributivo complessivo relativo alla dinamica consuntiva dell’IPCA 2023 al netto degli energetici importanti. L’adeguamento, stabilito ai sensi e per effetto dell’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, è in vigore dal 1° giugno 2024, stabilendo di fatto nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore legato all’oreficeria. Gli importi lordi degli incrementi retributivi e dei nuovi minimi mensili sono i seguenti. 


































Categorie Incrementi mensili dal 1° giugno 2024 (comprensivi dell’incremento stabilito

dal verbale di accordo del 23/12/2021) in Euro

Minimi Mensili

Dal 1° giugno 2024 (in Euro)

2^ 100,32 1.554,19
3^ 110,52 1.712,33
4^ 115,00 1.781,71
5^ 122,86 1.903,47
5^ Super 131,14 2.031,66
6^ 140,97 2.184,01
7^ 153,28 2.374,71

All’interno del verbale viene precisato che in virtù del fatto che nel 2023 l’adeguamento IPCA risulta superiore agli importi degli incrementi retributivi fissati per il mese di dicembre 2024 dall’accordo sopra indicato, i minimi tabellari in vigore dal mese di dicembre 2024 restano quelli fissati alla data del verbale del 17 giugno e gli stessi sostituiscono, a tutti gli effetti, i valori dei minimi retributivi previsti dal 1° dicembre 2024 dalla tabella dei minimi di cui all’accordo del 23 dicembre 2021. 

CCNL Agricoltura Impiegati: siglato il rinnovo

Rinnovato il contratto nazionale che interessa oltre 22mila lavoratori del comparto

Il 18 giugno 2024, le Parti sociali Confederdia, Fai-Cisl, Fai-Cgil, Uila-Uil con Confagricoltura, Coldiretti e Cia, hanno siglato il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2023 e valido per il quadriennio 2024-2027, volto a rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e valorizzare la professionalità dei dipendenti del comparto.
Invero, viene definito un aumento salariale pari al 6,9%, di cui 5% corrisposto a partire dal 1° aprile 2024 (e pertanto già nella disponibilità della prossima busta paga) e il restante 1,9% dal 1° gennaio 2025. E’ previsto, inoltre, l’incremento di 50,00 euro del contributo a carico dei datori di lavoro per il fondo di assistenza sanitaria integrativa, che passa da 470,00 euro a 520,00 euro, e la proroga del contributo aggiuntivo di 10,00 euro mensili a carico dei datori di lavoro per tutta la vigenza contrattuale. 
Sul versante del connubio vita privata – lavoro, sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi:
– permessi retribuiti per l’assistenza degli anziani e la malattia dei bambini fino a 8 anni;
– 6 mesi di aspettativa fruibili in caso di patologie oncologiche e grandi interventi chirurgici;
– 3 giorni di permessi retribuiti ad evento in caso di decesso o di grave infermità del coniuge, convivente o parente entro il secondo grado, ed in caso di decesso di un affine di primo grado. 
Infine, dal punto di vista normativo, i sindacati sottolineano l’introduzione di diversi e nuovi profili professionali, al fine di valorizzare le competenze e le professionalità dei lavoratori e la regolamentazione dello smart working.

 

 

La realtà virtuale nei percorsi formativi e di aggiornamento

Indicazioni sull’impiego delle nuove tecnologie come metodo di apprendimento e di verifica finale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 23 maggio 2024, n. 3).

L’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. È questo l’argomento toccato dalla risposta in argomento della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò anche a fronte di quanto previsto dal D.L. n. 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo 37 relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

Al riguardo, la Commissione ha ricordato che l’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ha stabilito che la metodologia di insegnamento/apprendimento deve privilegiare un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno:

– garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

– favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

– prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;

– favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali.

L’Accordo del 7 luglio 2016, Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I al previgente Accordo del 21 dicembre 2011, ha individuato altresì i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.

La Commissione, infine, ha richiamato l’articolo 20 del D.L. n. 36/2022, che ha previsto la possibilità per l’INAIL di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Tanto premesso, la Commissione ha ritenuto che le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento vadano ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa e attualmente vigenti in materia, rinviando, in particolare, a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.

 

Indennità di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo: ricorsi e istanze di riesame

Fornite le istruzioni in materia di termini e modalità procedurali (INPS, messaggio 17 giugno 2024, n. 2258).

L’INPS ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, misura prevista dal D.Lgs. n. 175/2023 per sostenere questa categoria, in considerazione della specificità delle loro prestazioni.

In particolare, l’articolo 1 del D.lgs n. 175/2023 ha introdotto l’indennità in argomento con decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.

L’articolo 8 ha invece previsto, in via transitoria, che l’indennità a favore della categoria di lavoratori in argomento è riconosciuta in competenza per l’anno 2022 per le sole domande presentate all’INPS entro la data, prevista a pena di decadenza, del 15 dicembre 2023. L’istruttoria e la liquidazione delle domande presentate sono attualmente in corso.

Al riguardo, l’INPS specifica che la procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. 

Gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili sia da parte degli istituti di patronato, sia da parte del cittadino attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale, denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, selezionando, dopo avere effettuato l’autenticazione, la prestazione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Gli stati di lavorazione e gli esiti sono disponibili nella sezione “Le mie ultime domande”, mentre il relativo provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Peraltro, il messaggio in argomento riporta in allegato il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022.

Le istanze di riesame

L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”. Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.

Questa funzionalità è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda nella sezione “Le mie richieste”, disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del citato servizio. Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti. Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Poi, cliccando sul pulsante “Presenta riesame”, l’istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo. Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento o dalla conoscenza della reiezione se successiva.

I ricorsi amministrativi

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

– direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito istituzionale raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Ricorsi amministrativi” e autenticandosi con la propria identità digitale;

– tramite gli istituti di patronato o gli intermediari autorizzati dall’INPS.

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della struttura territoriale dell’INPS, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

L’esecuzione delle decisioni adottate dai comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione dal Direttore territoriale competente o da un suo delegato, ai sensi dell’articolo 46 della Legge n. 88/1989.

Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

Infine, nel messaggio in argomento viene anche descritto il regime della decadenza sostanziale.