CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: con l’adeguamento IPCA nuovi minimi retributivi



Dal 1° giugno 2024 in arrivo incrementi sui minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità


L’11 giugno scorso, Unionmeccanica-Confapi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo che dà il via all’attuazione dell’ipotesi di accordo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi del 26 maggio 2021, in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e reperibilità. 
Secondo quanto comunicato dall’ISTAT il 7 giugno scorso, e sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2023, misurata con “IPCA al netto degli energetici importanti”, pari al 6,9%, le Parti hanno definito i minimi da riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore. Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi calcolati, appunto, sull’IPCA 2023 riconosciuti dal 1° giugno 2024.


















































Livello Aumenti dal 1° giugno 2024 Minimi CCNL dal 1° giugno 2024
1 101,14 1.566,89
2 111,70 1.730,47
3 123,93 1.920,00
4 129,30 2.003,23
5 138,51 2.145,87
6 148,50 2.300,75
7 159,32 2.468,33
8 173,26 2.684,27
8 Q 173,26 2.684,27
9 192,68 2.985,18
9 Q 192,68 2.985,18

Per gli istituti della trasferta forfettizzata e della reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2024, l’adeguamento segue quanto indicato dall’ISTAT, vale a dire il 6,9%. Dal 1° giugno 2024, gli importi dell’indennità di trasferta sono  così adeguati:














Indennità di trasferta Importi dal 1° giugno 2024
Trasferta interna 49,68
Quota pasto meriano o serale 12,90
Quota pernottamento 24,83

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2024





































Livello b)

Compenso giornaliero

c)

Compenso settimanale

16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO LIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
Superiore al 5° livello 7,79 12,81 13,48 51,77 52,44 57,46
4° e 5° livello 6,78 10,63 11,41 44,52 45,29 49,15
1°, 2°, 3° livello 5,69  8,56 9,24  37,00 37,68 40,56



Taxi e NCC: parte l’Ecobonus

Dal 17 giugno sul sito dedicato alla misura sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1(Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 12 giugno 2024).

Dalle ore 10 del prossimo 17 giugno sul sito dedicato alla misura dell’Ecobonus sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente: a comunicarlo è il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) che precisa che tra le categorie interessate all’incentivo ci sono anche gli installatori di impianti di alimentazione a GPL e metano.

Il bonus in questione è raddoppiato nel limite del regime de minimis previsto dal Regolamento UE n. 2023/2831. L’incentivo, introdotto col DPCM 20 maggio 2024, è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: sul sito “Ecobonus” è consultabile la circolare con le indicazioni operative e la modulistica per chiedere il contributo.

Infine, l’altra novità riguarda la misura “Ecobonus – Retrofit“, rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1. In questo caso, dalle ore 10 del 19 giugno 2024 gli installatori potranno accreditarsi attraverso l’area rivenditori del sito. La data di avvio per prenotare i contributi “Ecobonus – Retrofit” sarà resa nota in seguito, mediante apposito avviso pubblicato sul sito del MIMIT. I dettagli della misura sono consultabili nella sezione Normativa del sito “Ecobonus” che riporta il decreto attuativo del 3 giugno 2024.

 

 

CCNL Istruzione e ricerca: nuovo incontro per la sequenza contrattuale del personale estero

I Sindacati premono per il reinserimento di alcuni istituti contrattuali all’interno del CCNL, mentre l’Aran si prende dell’altro tempo

La Flc-Cgil ha reso nota la prosecuzione degli incontri, siamo al terzo, presso l’Aran per discutere delle sequenze contrattuali relative al CCNL Istruzione e ricerca e, nella fattispecie, sul personale scolastico italiano in servizio presso le sedi estere, secondo quanto previsto dall’art. 178 del contratto collettivo. Le OO.SS. hanno voluto sottolineare come sia stato un errore da parte dell’Amministrazione non aver ridefinito, come le Sigle suggerivano, la durata del mandato estero all’interno del CCNL. 
In merito alle relazioni sindacali sono state accolte solo alcune delle richieste presentate dalla Flc-Cgil; mentre i lettori sono stati inseriti tra il personale destinatario della contrattazione decentrata. Inoltre, è stato chiesto l’aggiornamento tempestivo delle variazioni dei coefficienti dell’indennità di servizio. Al vaglio del dibattito anche: trasferimento del personale da una sede estera ad altra sede; modalità di cessazione dal servizio; possibilità di recuperare risorse non spese per reinvestirle; criteri di assegnazione del personale ai plessi. 
Nel corso dell’incontro, tra le altre cose, si è discusso di come introdurre alcuni istituti contrattuali relativamente al calcolo e all’utilizzo del Fondo per il personale, delle ferie, dell’accesso alla formazione, dell’interruzione del servizio. 
Dal canto suo, l’Aran se da un lato si è chiusa sulla possibilità di intervenire sulle materie normate dalla Legge, tra cui la determinazione dell’ISE in riferimento ai permessi, dall’altro si è presa dell’altro tempo per approfondire le richieste dei sindacati, impegnandosi a convocare il tavolo sulla sequenza contrattuale tra una decina di giorni. 

Le istruzioni Uniemens in materia di Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone

Fornite indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi (INPS, messaggio 11 giugno 2024, n. 2199).

L’INPS ha reso note le istruzioni per i datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge n. 97/2015.

Lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone

Ai fini dell’assolvimento degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”. Inoltre, la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.

Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia

Per i lavoratori che in base alle previsioni dell’Accordo sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.

Qualora, invece, l’esonero dalla legislazione italiana operi soltanto per l’IVS, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens deve essere utilizzato il codice Tipo Contribuzione in uso “81”, avente il significato di “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.

Le istruzioni contenute nel messaggio in commento, si applicano a decorrere dal periodo di competenza giugno 2024. Per i periodi di competenza aprile 2024 e maggio 2024, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DMVig).

Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo, gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Infine, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il citato rischio (articolo 13 dell’Accordo).

 

 

Fondo Mario Negri: indetto il concorso per 250 borse di studio

Previste borse di studio fino a 200,00 euro per gli studenti della scuola secondaria di primo grado 

Il Fondo Mario di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto Mario Negri ha istituito per i figli dei dirigenti iscritti un bando di concorso per 250 borse di studio, da assegnarsi agli studenti che abbiano conseguito la licenza di ammissione alla scuola secondaria di secondo grado.
L’importo della singola borsa di studio è di 200,00 euro, salvo eventuale riduzione in caso di assegnazione a tutti i candidati idonei oltre il numero di borse previste.
Possono partecipare al concorso:
– gli studenti che nell’anno scolastico 2023-2024 abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado in istituto statale, pareggiato o parificato nel territorio nazionale o dell’Unione Europea o dei Paesi extracomunitari riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione che effettuano corsi equiparati a quelli nazionali conseguendo la valutazione minima di 9/10;
– gli studenti orfani con una valutazione non inferiore a 7/10; 
– gli studenti diversamente abili o con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) con una valutazione almeno di 6/10. 
La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2024 e contenere:
– lo stato di famiglia del concorrente;
– il certificato di studio;
– ogni altra documentazione ritenuta utile a dimostrare eventuali stati di necessità.

CIPL Edilizia Industria Terni: rinnovata la norma premiale 2024

Riconfermate le condizioni di accesso alla norma premiale rivolta alle imprese 

Il 6 giugno 2024, le Parti Sociali hanno riconfermato le condizioni di accesso alla norma premiale sulla contribuzione, introdotte precedentemente con il CIPL del 28 dicembre 2016, prevedendo, per le imprese che rispettano determinati requisiti, l’abbattimento del contributo APE.

Ai fini del rimborso delle somme versate, sono stati messi a disposizioni 86.657,4 euro per l’anno finanziario 2024.
I requisiti richiesti, che devono essere posseduti al momento dell’inoltro della domanda da parte dell’impresa, sono quelli indicati nella Circolare Informativa diffusa dalla Cassa Edile di Terni, tra cui:
– iscrizione alla Cassa Edile di Terni da almeno 5 anni finanziari;
– aver presentato 36 denunce mensili dei lavoratori occupati (MUT) nei 3 anni finanziari precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di premialità. Per l’anno 2024, l’impresa deve aver inviato 36 denunce MUT nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023;
– non aver assunto, nei 36 mesi, operai con forme di lavoro diverse da quelle previste dal contratto di lavoro subordinato regolato dal CCNL Edilizia-Industria;
– in questi 36 mesi, l’impresa deve essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile di Terni;
– aver ottemperato all’obbligo di formazione per tutti i dipendenti e agli obblighi di legge relativi sia alla redazione del documento di valutazione dei rischi aziendali che alla nomina del medico competente;
– aver verificato che i lavoratori abbiano eletto un loro rappresentante RLS o che le imprese usufruiscano del RLST assegnatogli;
– aver iscritto presso il T.E.S.e.F. i lavoratori assunti per la prima volta nel settore Edile, ai corsi di formazione di 16 ore previsti dai CCNL 18 giugno 2008 e successivi, per tutto il periodo per il quale si richiede la premialità;
– aver ottemperato agli obblighi di legge relativi alla formazione dei lavoratori riguardo i rischi specifici della mansione e all’addestramento all’uso dei DPI di terza categoria per i lavoratori interessati al loro utilizzo.
Pertanto, l’impresa che intende accedere ala norma premiale dovrà inviare, entro il 30 giugno 2024 alla Cassa Edile di Terni, la domanda redatta sul modello apposito.
Con riferimento all’anno 2024, il rimborso verrà eseguito tramite bonifico bancario entro il 30 settembre 2024. 

CCNL Scuola: secondo incontro sulla responsabilità disciplinare dei docenti

L’oggetto dell’incontro tra Aran e sindacati è stato sulle sanzioni disciplinari riguardanti il personale docente 

Il 5 giugno si è svolto il secondo incontro tra Aran e sindacati in merito alle sanzioni disciplinari riguardanti il personale docente ed educativo, come previsto dall’art. 178 del CCNL.
L’aspetto più delicato è rappresentato dal potere che viene attribuito attribuito ai Dirigenti scolastici di irrogare sanzioni fino a 10 giorni di sospensione dal servizio ai docenti, diversamente dagli altri settori pubblici in cui spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD).
I sindacati, infatti, hanno espresso di non condividere la proposta per i seguenti motivi:
– la disparità di trattamento tra i docenti e il personale degli altri comparti pubblici;
– la mancata istituzione di un organismo di garanzia a tutela della libertà di insegnamento.
Ne consegue che al momento resta in vigore il previgente sistema disciplinare (Dlgs n. 297/94) che non attribuisce al Dirigente scolastico alcun potere di irrogazione della sanzione di sospensione dal servizio. 
L’Aran ha, pertanto, proposto la presentazione di un nuovo testo.

Al via le modifiche alla rendicontazione societaria di sostenibilità

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 per l’adeguamento della normativa nazionale (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 10 giugno 2024, n. 85).

Un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l’adeguamento della normativa nazionale, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 giugno.

In sostanza, lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE (cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (cosiddetta “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.

In particolare, la direttiva 2022/2464/UE, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, stabilisce:

– l’estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500, gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;

– sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività ex articolo 1, paragrafo 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità”, consistente in informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Servizio “Pensami”: rilascio aggiornamenti

Il simulatore di scenari pensionistici futuri “Pensami” (PENSione A MIsura) è stato implementato con il rilascio di alcuni aggiornamenti (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2180).

L’INPS rende noto l’aggiornamento del servizio “Pensami” (PENSione A MIsura) nell’ambito delle attività progettuali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

Come noto, al predetto simulatore e alla sua nuova versione si accede dal sito istituzionale dell’INPS attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Esplora Pensione e Previdenza” > nella sezione “Strumenti” selezionare “Vedi tutti” > “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”. Tramite l’applicazione “INPS Mobile”, il servizio è raggiungibile senza necessità di autenticazione, selezionando il tab “Servizi” dalla home page e, successivamente, il servizio “Pensami”.

 

L’aggiornamento ha riguardato, in particolare, due aspetti.

 

Sono stati aggiornati gli adeguamenti agli incrementi alla speranza di vita dei requisiti pensionistici sulla base dello scenario demografico ISTAT mediano (base 2022) ripreso nella nota di aggiornamento del 24° rapporto 2023, relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato a dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Ancora, in ambito di pensiona anticipata flessibile, è stato aggiornato, per l’anno 2024, l’importo massimo della stessa maturata sulla base dei requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2023, da porre in pagamento fino al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

 

Successivamente, il servizio recepirà anche le novità in materia pensionistica introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, istruzioni per l’Uniemens

L’INPS illustra le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio spettanti alle ulteriori imprese ammesse allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 sulle risorse del 2019, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2179).

L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

 

L’INPS, con la circolare n. 100/2020 aveva fornito istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

 

Nel messaggio in oggetto l’Istituto rende noto che, dalla rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

 

Pertanto, ulteriori imprese (di cui all’Allegato n. 1 al messaggio) sono state ammesse allo sgravio contributivo a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.

 

In considerazione di quanto sopra, posto che la procedura deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro, la Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

 

Vengono poi fornite le istruzioni sulle modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.

 

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di ammissione, di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

 

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;

 

– nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

L’INPS avverte che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.