Ebinter Milano: al via le domande per accedere al contributo per la locazione

Fino al 15 novembre 2024 è possibile inviare la domanda per accedere al contributo per il canone di affitto

L’Ebinter Milano ha stabilito l’erogazione di un contributo, per l’anno 2024, per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, al fine dare un aiuto per il pagamento del canone di locazione di immobili residenziali che si trovano ubicati nella città Metropolitana di Milano e nella provincia di Monza Brianza.
A beneficiare del contributo sono i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con contratto inferiore a 9 mesi che rispondono ai seguenti requisiti: svolgono la loro attività nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza-Brianza; sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive all’Ente da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda; sono dipendenti da datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la parte economica, normativa e per la parte obbligatoria; sono in possesso di un indicatore ISEE del nucleo familiare fino a 32.000,00 euro valido per l’anno in corso.
Il contributo, pari a 250,00 euro, viene erogato ad un solo componente del nucleo familiare, in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate da almeno 6 mesi per massimo 3 mesi. La domanda di adesione deve essere presentata tramite apposito modulo online disponibile sul sito dell’Ente con apposita documentazione. Le domande devono essere presentate a partire dal 17 settembre al 15 novembre 2024 tramite raccomandata o sul portare dell’Ebinter Milano. L’esito di accettazione delle richieste viene comunicato entro il 24 gennaio 2025.

INL, l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida amministrativa

L’Ispettorato ha fornito la lista delle trasgressioni sottoponibili alla disciplina degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024 (INL, nota 17 settembre 2024, n. 6774).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito in allegato alla nota in commento l’elenco delle violazioni che possono essere assoggettate alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024, facendo seguito alla nota n. 1357/2024 con la quale erano state fornite le prime indicazioni operative sull’applicazione del citato decreto.

La diffida amministrativa

L’INL, inoltre, rammenta che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024 prevede, fra l’altro, che “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” e la nota INL n. 1357/2024 ha già chiarito che tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale

Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, incluse le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’articolo 38, comma 2 della Costituzione.

Anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Questo vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della cosiddetta diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
Infine, l’Ispettorato ricorda che la disposizione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data. 

Il verbale di diffida amministrativa

In attesa dell’implementazione del sistema informatico in uso, l’INL ha posto in allegato alla nota in argomento anche il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione.

In proposito, l’Ispettorato rammenta che i termini concessi per l’adempimento alla diffida sono sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Ne consegue che, nelle more dello sviluppo della gestione digitale del provvedimento in questione, laddove siano da contestare ulteriori violazioni ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 e dell’articolo 16 della Legge n. 689/1981 – accertate nell’ambito del medesimo accesso ispettivo – sarà necessario provvedere, al termine dei 20 giorni previsti dall’articolo 6 citato, a una tempestiva notifica del Verbale unico dando atto dell’avvenuta ottemperanza alla diffida amministrativa, ovvero della mancata ottemperanza alla diffida stessa, applicando la relativa sanzione (articolo 16 della Legge n. 689/1981). 

In quest’ultimo caso, l’INL procederà alla contestazione, con il medesimo Verbale unico ai sensi dell’articolo 14
della Legge n. 689/1981, anche della violazione già oggetto della diffida amministrativa non ottemperata.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale: la rivalutazione per il 2024



Le prestazioni economiche previste per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 25).


L’INAIL ha comunicato che per l’anno 2024 la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti è stata effettuata, con decorrenza dal 1° luglio 2024, sulla base della variazione percentuale del 5,4% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023, così come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000. 


Con la circolare in commento, l’Istituto ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.


Prestazioni economiche


Tra le prestazioni economiche incluse nella circolare in argomento vi sono le rendite per inabilità permanente. In questo caso, in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate. Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 96,474 euro.
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:







Retribuzione annua minima euro 20.258,70
Retribuzione annua massima euro 37.623,30

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i sopra citati importi della retribuzione media giornaliera (96,47 euro) e della retribuzione annua minima (euro 20.258,70), la retribuzione annua massima è così fissata:










Comandanti e capi macchinisti euro 54.177,55
Primi ufficiali di coperta e di macchina euro 45.900,43
Altri ufficiali euro 41.761,86

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 30.577,54 euro.


Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:


 










Lavoratori subordinati a tempo determinato Retribuzione annua convenzionale

euro 30.577,54

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:

minimo euro 20.258,70


massimo euro 37.623,30

Lavoratori autonomi Retribuzione annua convenzionale

euro 20.258,70 

Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 66.366,14 euro.


Riliquidazione delle prestazioni in corso


Per quanto riguarda la riliquidazione delle prestazioni in corso, in particolare per le rendite per inabilità permanente, i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:







Per l’anno 2022 e precedenti 1,054
Per l’anno 2023 e I semestre 2024 1,000

Più nel dettaglio, 


la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito:

















Lavoratori subordinati a tempo determinato Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54 (NOTA 13)
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:

minimo euro 20.258,70


massimo euro 37.623,30

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 Retribuzione minimale del settore industria euro 20.258,70 (NOTA 14)

Infine, per i casi di integrazione rendita relativi al 2023 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

CCNL Credito Cooperativo: erogazione del Valore di Produttività aziendale

Entro il mese di settembre, corrisposto il Valore di Produttività Aziendale a titolo di Una Tantum

Con l’Ipotesi di accordo del 9 luglio 2024, le Parti sociali  Federcasse, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni, hanno convenuto di erogare entro il mese di settembre, ai dipendenti del settore che abbia superato il periodo di prova, il Valore di Produttività Aziendale sotto forma di Una Tantum. 
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, detto Valore viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni. Nel caso di assenza con diritto alla retribuzione, il Valore di Produttività Aziendale viene corrisposto per intero.
Invece, nell’ipotesi di assenze per malattie (con esclusione della malattia di durata continuativa superiore ai 3 mesi) il Valore di Produttività Aziendale viene ridotto proporzionalmente. Nei casi di assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione, il Valore di Produttività Aziendale viene ridotto proporzionalmente.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, durante l’anno di misurazione il premio viene erogato in proporzione alla minore prestazione effettuata. Detto valore viene altresì erogato al personale, non in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e sia passato alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell’ambito di procedure di mobilità. In tal caso, il Valore di Produttività Aziendale viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. Il Valore di Produttività Aziendale non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR.
Infine, Per le BCC di nuova costituzione, e per quelle interessate da processi di fusione, il Valore di Produttività Aziendale viene determinato per il solo primo triennio dalla costituzione, o dalla fusione, utilizzando parametri specifici, da individuare in sede di contrattazione di secondo livello.

CIPL Agricoltura Operai Mantova: siglato il rinnovo

Dal 1° agosto previsto un aumento del 6,3% per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova 

Il 1° agosto è stato sottoscritto da Confagricoltura Mantova, Federazione Provinciale Coldiretti Mantova, Confederazione Italiana Agricoltori Est – Lombardia e Fai-Cisl Asse del Po, Flai-Cgil Mantova, Uila-Uil Mantova il rinnovo del contratto applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova. 
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Innanzitutto, dal punto di vista del trattamento economico le parti hanno convenuto di stabilire, dal 1° agosto 2024, l’aumento salariale nella misura del 6,3% e un adeguamento del premio provinciale del 40% con pagamento dal 1°giugno 2025.
Per quanto riguarda, invece, il welfare viene aumentato di 25.000 euro l’importo complessivo e previste prestazioni aggiuntive come l’inserimento di un contributo economico di solidarietà pari al 30% del minimo retributivo per numero 3 mensilità, 200,00 euro per rimborso spese scolastiche, un premio di 1.000 euro per i figli dei dipendenti.
Viene concessa la facoltà di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time per i lavoratori con figli di età inferiore ai 13 anni con disabilità.
Infine, con l’obiettivo di dare maggiori possibilità di assistenza, viene garantita la possibilità di cedere a titolo gratuito le ferie  al dipendente che debba assistere i figli entro 14 anni, il coniuge o convivente con particolari condizioni di salute o gravi patologie.

La rivalutazione degli indennizzi del danno biologico

Gli importi sono stati adeguati alla variazione registrata dall’ISTAT e pari al 5,4% per il 2024 (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 16).

L’INAIL ha comunicato la rivalutazione degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2024. La variazione segue la registrazione da parte dell’ISTAT di una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2022 e il 2023 – pari al 5,4%. Di conseguenza, con il D.M. n. 119/2024 è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella misura sopra citata.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2024, l’incremento viene applicato agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I citati importi saranno corrisposti dall’INAIL con il rateo di rendita del mese di dicembre 2024.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’Istituto comunica che l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2024, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, la rivalutazione sarà corrisposta dall’INAIL a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2024 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione verrà applicata all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2024.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del citato D.M. n. 119/2024, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

EBM: al via il bando per l’assegnazione di 500 Borse di studio

C’è tempo fino al 15 novembre per la presentazione delle domande

L’Ente Bilaterale Metalmeccanici di Confapi ha comunicato che a partire dal 15 settembre 2024 i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle Aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi Pmi ed in regola con i versamenti all’Ente, potranno partecipare alla selezione Bando per l’assegnazione di 500 Borse di Studio per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2023/2024 del valore di 400,00 euro ciascuna.
Le domande potranno essere presentate fino al 15 novembre 2024 dai lavoratori attraverso l’area riservata del sito E.B.M., o per conto dei lavoratori, anche da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda, tramite la specifica sezione.
Al ricevimento della domanda verrà assegnato un numero di protocollo che consentirà il riconoscimento nella graduatoria che verrà pubblicata sul sito dell’Ente. I vincitori risultanti dalla graduatoria riceveranno la somma spettante per il tramite dell’azienda, mediante erogazione in busta paga del lavoratore che ha presentato la domanda. Decorsi i termini per la prestazione di eventuale ricorso, l’erogazione della somma spettante avverrà con bonifico sull’IBAN dell’Azienda indicato nella nell’Anagrafica dell’Area Azienda, entro un mese dalla data di pubblicazione online della graduatoria. Sarà poi cura dell’azienda provvedere all’inserimento in busta paga della somma ricevuta per conto del lavoratore, assoggettandola a ritenute fiscali IRPEF. 

CCNL Agenzie Immobiliari: presentata la piattaforma di rinnovo

I sindacati chiedono modifiche sulla classificazione del  personale e l’adeguamento dei salari alla nuova spinta inflattiva 

Il 6 settembre Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno presentato la piattaforma di rinnovo con le proposte, per procedere ad un rapido rinnovo del CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e da mandatari a titolo oneroso, scaduto il 31 dicembre 2023.
Diritti sindacali
La richiesta è di aumentare il numero delle ore di permesso sindacale retribuito in favore delle RSU/RSA.
Formazione
I sindacati propongono di avviare percorsi di certificazione delle competenze anche al fine di verificare l’inquadramento del personale ai corretti livelli previsti dal CCNL.
Diritto allo studio
Si chiede si aumentare il numero delle ore di permesso retribuito per i lavoratori studenti.
Classificazione del Personale
Si chiede l’aggiornamento della classificazione del personale in funzione delle nuove figure emerse con l’evoluzione delle competenze dei lavoratori.
Orario di lavoro
Viene proposta una nuova formulazione degli orari di lavoro, con eventuale riduzione settimanale, andando a definire schemi organizzativi migliorativi, sia per i lavoratori che per le aziende.
Proposta economica
Secondo i sindacati è necessario un aumento dei salari per garantire il recupero del potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici nel triennio 2021-2023, rispetto all’aumento dei prezzi al consumo individuato secondo il parametro dell’IPCA.

Autotrasporto, le risorse per la formazione professionale

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per il settore per il 2024 (D.M. 6 agosto 2024).

Il D.M. 6 agosto 2024, recante le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell‘autotrasporto per l’annualità 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, il provvedimento destina allo scopo 5 milioni di euro.

I soggetti destinatari delle risorse sono le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi i cui titolari,  soci,
amministratori,  dipendenti  o  addetti  inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni, partecipino a iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove   tecnologie, allo sviluppo della competitività e
all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Le imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi possono anche beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione  professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal decreto in commento. Da queste iniziative  sono  esclusi  i corsi di  formazione finalizzati all’accesso alla professione di  autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto. 

L’attività formativa deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro  il 1° agosto 2025. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purché  successivi  al 13 settembre 2024

Le domande

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l’istruttoria  delle  domande, nonché  l’esecuzione  dei monitoraggi e dei controlli saranno svolti dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.a.

Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
tramite posta elettronica certificata,  al gestore all’indirizzo PEC indicato nel decreto in argomento a  partire  dalla data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo  termine  perentorio della data del 23 gennaio 2025, sottoscritte con firma  digitale  dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente,  specificando  nell’oggetto: “Domanda   di   ammissione incentivo formazione  professionale  edizione  15“. 

I contributi 

Il contributo massimo erogabile  per  l’attività  formativa è fissato in accordo con le seguenti soglie: 
15.000 euro per le microimprese (che occupano meno di 10 unità); 
50.000 euro per le  piccole  imprese  (che  occupano meno di cinquanta unità); 
100.000 euro per le medie imprese (che  occupano meno di 250 unità); 
150.000 euro per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unità).
Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000 euro

 

CCNL Funzioni Locali: resoconto quarto incontro con l’Aran

Avanzate le contro proposte al tavolo negoziale

In data 11 settembre 2024 si è tenuto il quarto incontro tra Fp-Cgil e l’Aran per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.
Son state presentate le risposte dell’organizzazione sindacale alle proposte dell’Aran in tema di:
– personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione, proponendo il rimborso delle spese di trasferta automatico e che il riproporzionamento degli istituti del salario accessorio avvenga in considerazione anche del peso delle responsabilità attribuite;
ferie, respingendo l’irrigidimento delle modalità di programmazione e godimento avanzato dall’Aran;
patrocinio legale, modificando il testo in modo da evitare che il mancato godimento da parte dell’amministrazione sul legale scelto dal dipendente comprometta il rimborso delle spese legali al termine del processo;
welfare integrativo, inserendo tra le possibili finalità quella relativa a contributi aggiuntivi del datore di lavoro al fondo di previdenza complementare.
– gestione del personale più anziano, richiedendo l’accoglimento di alcune proposte, tra cui il diritto soggettivo del lavoratore turnista di essere escluso dai turni notturni al compimento dei 60 anni o dalla reperibilità.
Le Parti si riuniranno nuovamente il 30 settembre 2024.