Edilizia Industria Alessandria: determinato l’EVR 2022



Firmato il 20 aprile 2022, tra il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI di Alessandria e le OO.SS. territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, l’accordo per la verifica e la determinazione dell’E.V.R. per l’anno 2022


Le Parti sociali territoriali, in sede di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo 20/4/2022 del CIPL per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Alessandria, hanno proceduto alla verifica dell’andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
 Visto l’esito delle verifiche le Parti convenuto che per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, l’EVR verrà erogato nella misura piena del 4% e corrisponderà agli importi indicati nelle tabelle che seguono:


TABELLE EVR – IMPORTI ANNO 2022 – MISURA PIENA (4%)


Importi orari EVR operai anno 2022 – Misura piena





















OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,28
Operaio specializzato – 3° livello 0,26
Operaio qualificato – 2° livello 0,23
Operaio comune – 1° livello 0,20
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,18
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,16


Importi mensili EVR impiegati anno 2022 – Misura piena
























IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super – 7° livello 68,83
1.a categoria – 6° livello 61,95
2.a categoria – 5° livello 51,62
Assistente tecnico – 4° livello 48,18
3.a categoria – 3° livello 44,74
4.a categoria – 2° livello 40,26
5.a categoria – Primo impiego – 1° livello 34,41


Determinato l’EVR per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 nella misura di cui ai precedenti punti, ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento, con le modalità di cui all’allegato 1 dell’Accordo 20 aprile 2022.
In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo ed esaurita la procedura prevista contrattualmente, l’impresa potrà erogare – per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 – l’E.V.R. nella misura e secondo gli importi indicati nelle tabelle sotto riportate; laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R., previo esperimento della procedura prevista contrattualmente, non sarà erogato.


TABELLE EVR – Importi anno 2022 – Misura ridotta (2,60%)


Importi orari EVR Operai anno 2022 – Misura ridotta





















OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,18
Operaio specializzato – 3° livello 0,17
Operaio qualificato – 2° livello 0,15
Operaio comune – 1° livello 0,13
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,12
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10


Importi mensili EVR Impiegati anno 2022 – Misura ridotta
























IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super – 7° livello 44,74
1.a categoria – 6° livello 40,26
2.a categoria – 5° livello 33,55
Assistente tecnico – 4° livello 31,32
3.a categoria – 3° livello 29,08
4.a categoria – 2° livello 26,17
5.a categoria – Primo impiego – 1° livello 22,37


Al fine di fornire alle imprese il tempo necessario per effettuare le verifiche aziendali, l’EVR afferente al primo semestre 2022, potrà essere conguagliato nella retribuzione del mese di Luglio 2022.
Le Parti si danno atto che gli importi dell’EVR riconosciuti ai sensi del presente Accordo per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che l’Accordo è conforme alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 182-189 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 e del DM 25 marzo 2016.

Provvidenze ELBA 2022 e 2023

Siglato il 26 aprile 2022, tra la CONFARTIGIANATO Lombardia, la CNA Lombardia, la CASARTIGIANI Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, la UIL Lombardia, l’accordo inerente le Provvidenze di ELBA per gli anni 2022 e 2023.

Le domande delle provvidenze relative ai primi cinque mesi dell’anno 2022 dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.


Per l’anno 2023 le domande delle provvidenze dovranno essere presentate entro i 4 mesi successivi al mese dell’evento.

ANZIANITA’ PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)


Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore ai 18 anni presso la stessa impresa è erogato un contributo pari a euro 150,00 che sarà concesso agli stessi una sola volta per biennio.
La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell’impresa non interrompono, nell’ambito del sistema bilaterale, la maturazione dell’anzianità di servizio.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 1.625.000,00.
Lo stanziamento mensile verrà determinato dagli uffici di ELBA tenendo conto dell’andamento delle domande presentate mensilmente nel 2020 al fine di garantirne l’erogazione nel mese successivo alla richiesta.


CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)


Alle lavoratrici e ai lavoratori è corrisposto un contributo, con riferimento all’anno scolastico (2022/2023), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori.
La domanda per l’anno scolastico 2022/2023 deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 450.000,00.


MUTUO PRIMA CASA (MPC)


Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, è erogato un contributo pari a 500,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 342.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 28.500,00.


BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI (BDS/D-BDS/U)


Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti i cui figli conseguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado o che si iscrivono al secondo anno di università.
Euro 500,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado.
Euro 400,00 per iscrizione al secondo anno di università.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 500.000,00.


BORSE DI STUDIO PER I DIPENDENTI (BDS)


Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza a favore del dipendente che ha ottenuto uno dei seguenti diploma:
-Diploma conseguito al termine di un corso triennale euro 400,00;
-Diploma di scuola di istruzione secondaria superiore euro 500,00;
-Corsi o diploma di laurea, triennale o magistrale euro 600,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 33.000,00.


PREMIO PER CONFERMA IN QUALIFICA IN APPRENDISTATO (CQA)


Per l’anno 2022, è istituita una provvidenza a favore del dipendente apprendista che ha ottenuto la qualifica di operaio/impiegato.
Contributo pari a euro 400,00.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 200.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 16.666,66.


CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO (CTP)


Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro.
Nel caso di abbonamenti mensili di durata non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, è riconosciuto un contributo di euro € 100,00;
Nel caso di abbonamenti annuali, inerenti l’anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro 200,00. L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 150.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.


CONTRIBUTO DICHIARAZIONE REDDITI (CDR)


Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che nel corso dell’anno 2021, sono stati collocati in sospensione lavorativa con ricorso al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) e che presentino la dichiarazione dei redditi tramite un Centro di Assistenza Fiscale riconosciuto, è erogato un contributo di 40,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 350.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.


CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)


In riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedano il pagamento, a carico dell’impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari a euro 100,00. (in caso di rapporto a tempo parziale il contributo è riproporzionato in ragione dell’orario di lavoro svolto).
Numero eventi di malattia riconoscibili nell’anno (il dato relativo alla forza lavoro è quello rilevato al 31 dicembre 2021):
– imprese sino a 5 dipendenti un evento
– imprese da 6 a 10 dipendenti due eventi
– imprese con più di 10 dipendenti tre eventi
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 600.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 50.000,00.


FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)


Alle imprese è riconosciuto, a fronte di costi sostenuti nell’anno 2022 per la retribuzione delle ore di frequenza degli apprendisti ai corsi di formazione esterna organizzata dagli enti pubblici competenti, un contributo di euro 125,00.


L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.


FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)


Alle imprese, i cui titolari, soci, collaboratori familiari frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l’attività svolta dall’impresa, iniziati e conclusi nel 2022, è erogato un contributo pari al 30% del costo di partecipazione al corso e comunque non superiore a euro 200,00.
Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente ai loro dipendenti, previste dall’accordo del 17/3/2008 sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato, resta confermato il contributo del 50% del costo di partecipazione del corso con importo massimo di euro 520,00.
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione aventi costo per partecipante inferiore a euro 100,00 (Iva esclusa).
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell’ambito del POR FSE 2014-2020 – Formazione Continua – Fase VI.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

Se il datore recede dal contratto aziendale gli emolumenti aggiuntivi non sono dovuti

È legittimo il recesso del datore dal contratto aziendale e il conseguente mancato riconoscimento degli emolumenti aggiuntivi dallo esso previsti. Sono, infatti, intangibili i soli diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, già entrati nel loro patrimonio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non anche le mere aspettative sorte sulla base della precedente più favorevole regolamentazione (Corte di Cassazione, Sentenza 11 maggio 2022, n. 14961).


La vicenda


I giudici di Appello, accogliendo le opposizioni proposte dalla società datrice di lavoro avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni lavoratori nei confronti della stessa, avevano ritenuto non dovuto il pagamento, in favore di tali lavoratori, di emolumenti retributivi aggiuntivi, previsti da un accordo collettivo aziendale dal quale la società aveva dichiarato di voler recedere.
Secondo quanto rilevato dai giudici, difatti, con riguardo ai contratti aziendali, il singolo datore di lavoro può operare il recesso unilaterale, il quale estingue qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, come nella fattispecie, in cui il contratto aziendale aveva un termine di durata ma era stato applicato spontaneamente dalle parti dopo lo scadenza del termine stesso. Tale contratto, non sussistendo la rinnovazione tacita, era da considerare, dunque, a tempo indeterminato.
La mancata corresponsione degli emolumenti aggiuntivi previsti dal richiamato contratto aziendale non dava luogo, pertanto, alla violazione del principio costituzionale della giusta retribuzione, comprendente solo la retribuzione base integrata dalla indennità di contingenza e non anche gli emolumenti aggiuntivi.


Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori, sostenendo l’illegittimità o inefficacia del recesso datoriale rispetto a diritti accessori e prestazioni integrative con carattere di diritti quesiti non suscettibili di modifica nel tempo.


La pronuncia della Corte


Sul punto la Corte di legittimità ha richiamato il consolidato indirizzo in tema di recesso dal contratto aziendale, il quale prevede che il contratto collettivo privo di un termine di efficacia non possa vincolare indefinitamente tutte le parti contraenti. Di conseguenza a tale contratto si applica la regola secondo cui il recesso unilaterale comporta l’estinzione di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, ed è previsto al fine di evitare, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, il carattere perpetuo del vincolo.
Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto aziendale, quale quello del caso in esame, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo se siano già entrati nel patrimonio di questi, come corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando corrispondano a mere aspettative sorte in ragione della precedente più favorevole regolamentazione.

Inibizione dell’e-mail aziendale al collaboratore esterno: violazione della privacy


Il Garante per la Protezione dei dati personali ha affermato che l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale al collaboratore esterno (agente), attraverso la modifica della password, configura una violazione delle norme a tutela della privacy. Il datore di lavoro deve sempre informare i lavoratori in maniera esaustiva sul trattamento dei dati e rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale, senza distinzione tra dipendenti e collaboratori esterni. (Comunicato 19 maggio 2022, n. 489).

Il Garante per la privacy, intervenuto a seguito di un reclamo nei confronti di una società da parte di una collaboratrice esterna (agente) per l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale, ha affermato il principio che il lavoratore va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale. Il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente.


Nella fattispecie, la società senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla collaboratrice l’accesso al suo account di posta aziendale, utilizzato per le relazioni commerciali; l’account però risultava ancora attivo.
La collaboratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa.
L’interessata aveva provveduto a segnalare l’accaduto alla Società, chiedendo il tempestivo ripristino della casella di posta, che conteneva comunicazioni di lavoro e personali, ma non avendo ricevuto risposta si è rivolta al Garante.
A seguito dell’accertamento ispettivo, effettuato su mandato dell’Autorità dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, e della chiusura dell’istruttoria, il Garante ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.
Numerose le violazioni contestate all’azienda:
– omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante;
– inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati;
– mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa;
– mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale.
In relazione alle violazioni riscontrate, alla società è stata comminata una sanzione di 50.000 euro, oltre alla diffida a consentire alla collaboratrice di accedere alla propria casella di posta per recuperare la sua corrispondenza e disattivare l’account informando clienti e fornitori con indirizzi alternativi.
La società non potrà trattare i dati estratti dalla casella di posta, se non per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e solo per il tempo necessario a tale scopo.
Inoltre, la società dovrà garantire un tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti di tutti i suoi lavoratori, rilasciando loro un’idonea, preventiva e documentata informativa sul trattamento dei dati personali, incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale.


Premi Inail 2022: riduzione applicabile alle gestioni con vecchie tariffe


Per l’anno 2022 la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, applicabile ai settori per i quali non sono state aggiornate le tariffe è del 15,27% (INAIL – Circolare 16 maggio 2022, n. 20).

Con effetto dal 1° gennaio 2014 è prevista la riduzione percentuale, definita annualmente, dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, relativamente ai settori/gestioni per i quali non sia completato l’aggiornamento delle tariffe.
Per il 2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato la riduzione del 15,27% applicabile a:
– premi speciali previsti per scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
– premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
– contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’lnps.

Soggetti esclusi


La riduzione non si applica ai premi delle seguenti gestioni per le quali sono state adottate le nuove tariffe:
– premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
– premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
– premi della gestione Navigazione.

Applicazione riduzione per attività iniziate dal oltre un biennio


Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali


Gli Indici di Gravità Media da applicare per il triennio 2020-2022 sono fissati dal decreto 7 febbraio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per l’anno 2022, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2020.

Applicazione riduzione per attività iniziate da non oltre un biennio


In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per i settori diversi dall’agricoltura la domanda deve essere presentata tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali”.
Per la sola polizza speciale IeFP la domanda di riduzione deve essere presentata con il servizio online “Comunicazione data di avvio dei corsi IeFP” (quadro R) compilando l’apposita sezione “Domanda per l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013 al premio speciale unitario d.lgs. 150/2015”.


Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo di domanda “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura”. Il modulo deve essere trasmesso tramite Pec alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2022 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2020.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2022 nella nuova misura del 15,27% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

Chiarimenti Inps sulla disoccupazione agricola 2021


Si forniscono indicazioni sulla liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021.

L’articolo 22 del DL n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 272020), il quale – dopo avere disposto che le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o di riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro – prevede che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.


Come per il 2020, anche per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2021.
Relativamente agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel 2021 – i quali, pur non essendo beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, rientrano nel campo di applicazione del disposto in argomento nei termini previsti – è richiesto che nel 2021 abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo.
Per i lavoratori che, in ragione di due o più rapporti di lavoro in settori diversi compreso quello agricolo, accedono alla cassa integrazione sia in virtù del lavoro agricolo che in relazione al lavoro svolto in un settore diverso, ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 eventualmente spettante, saranno equiparati a lavoro solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti nel 2021 per effetto della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.
Destinatari della previsione normativa in questione sono gli operai agricoli a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2021, che nel medesimo anno hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2021, i trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica saranno utili ai predetti fini limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2021.
Altresì per l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, nell’ottica di assicurare tutele omogenee alle diverse categorie di lavoratori del settore agricolo, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2021 si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che nel 2021 hanno fruito della cassa integrazione speciale per gli operai agricoli con le causali istituite in relazione all’emergenza.
I trattamenti di integrazione salariale in argomento saranno valorizzati ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2021 limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2021.
Nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi, limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell’industria sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, a eccezione della prestazione di disoccupazione rispetto alla quale resta applicabile la disciplina in materia di disoccupazione agricola.
La deroga in argomento trova applicazione con esclusivo riferimento agli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, pertanto, i predetti lavoratori, dipendenti dalle richiamate cooperative agricole e loro consorzi, non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria sulla base del requisito dimensionale.
La disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2021 di cui all’articolo 22 in parola trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi (legge n. 240/1984), che nel 2021 hanno fruito dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione ordinaria per sospensione di CIGS concessi con le causali “COVID-19”.


In continuità con le misure adottate per la liquidazione della prestazione di competenza del 2020, anche con riferimento all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati a lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione.
Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, allo stesso fine saranno equiparati a lavoro i periodi di CISOA fruiti nel 2021 in conseguenza dell’emergenza in argomento, nonché i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo indeterminato.
Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021, alle giornate lavorate nel medesimo anno saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato con le causali “COVID-19”, e i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS con le causali “COVID-19” fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi.
Ai fini del calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale l’Istituto, anche per la prestazione di competenza del 2021, utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per i trattamenti stessi.
L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2021 sarà pari al 40% per gli operai agricoli a tempo determinato e al 30% per gli operai agricoli a tempo indeterminato della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti (Circolare Inps 18 maggio 2022, n. 60).

Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il CCNL Igiene ambientale



Sottoscritta l’Ipotesi di accordo per il rinnovo unificato dei CCNL Servizi Ambientali.


L’accordo, che decorre dall’1/1/2022 al 31/12/2024, conclude il percorso di unificazione dei due diversi CCNL, Utlitalia e Assoambiente e sarà sottoposto al voto delle assemblee dei lavoratori ai fini dell’applicabilità, entro il 10 giugno.
Il CCNL individua un trattamento economico complessivo (TEC) a regime per il triennio 2022-2024 costituito da:
a) Incremento delle retribuzioni base parametrali;
b) Incremento elementi variabili;
c) Trattamenti economici in materia di Welfare;
d) Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP);
e) Copertura periodo 1° gennaio-30 giugno 2022
In relazione a quanto consuntivato nel pregresso periodo dì vacanza contrattuale e quanto attualmente previsto per il triennio 2022-2024 – in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’Indice del prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri della Comunità Europea, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall’ISTAT – l’incremento economico complessivo sul parametro medio 130,07 (livello 3A) è stabilito in misura pari a C 121,00, di cui € 80,00 di incremento delle retribuzioni base parametrali mensili, al quale si aggiungono: € 6,00 da corrispondere a seguito dell’accordo del sistema di classificazione del personale; € 3,00 per la definizione delle indennità dell’area Impiantistica; € 15,00 a titolo di elemento retributivo aggiuntivo collegato alla produttività e € 17,00 da destinare al Welfare, il tutto con le modalità di seguito stabilite.


Incremento delle retribuzioni base parametrali (TEM)
Le Parti convengono che le retribuzioni base parametrali mensili di cui all’art. 27 del CCNL vengano incrementati a regime di euro 80,00 riferiti al parametro medio 130,07, con le decorrenze di cui alla tabella che segue.









Decorrenza

1/7/2022

1/7/2023

1/7/2024

Totale

Aumento 30 25 25 80


 


Retribuzioni base parametrali










































































































Livello

Parametro

Decorrenze

 

 

Dall’1/7/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Q 230 3.411,36 3.455,57 3.499,77
8 204,67 3.035,65 3.074,99 3.114,33
7 A 184,41 3.005,12 3.040,56 3.076,01
7 B 175,36 2.600,93 2.634,63 2.668,34
6 A 166,84 2.474,54 2.506,61 2.538,67
6 B 159,15 2.360,53 2.391,12 2.421,71
5 A 151,29 2.243,92 2.273,00 2.302,08
5 B 144,86 2.148,55 2.176,39 2.204,24
4 A 138,57 2.055,26 2.081,89 2.108,53
4 B 134,36 1.992,79 2.018,61 2.044,44
3 A 130,07 1.929,19 1.954,19 1.979,19
3 B 124 1.839,16 1.862,99 1.886,83
2 A 123,51 1.831,89 1.855,63 1.879,37
2 B 111,11 1.648,00 1.669,36 1.690,71
1 A 100 1.483,19 1.502,41 1.521,63
1 B 88,38 1.310,85 1.327,84 1.344,82
J 80 1.186,56 1.201,94 1.217,31


In relazione all’impegno assunto con le Linee guida allegate all’art. 15 del CCNL e di cui al seguente punto 4) di pervenire entro il primo semestre 2023 alla definizione della revisione del sistema di classificazione del personale, l’aumento successivo alla sottoscrizione dell’accordo verrà incrementato di ulteriori 6,00 euro, con riferimento al nuovo parametro medio quale risulterà dalla scala classificativa del nuovo sistema di inquadramento.


Elementi variabili della retribuzione
In relazione all’impegno assunto di pervenire entro il 31 ottobre 2022 alla definizione di una regolamentazione specifica per l’area impianti, le Parti dispongono un importo aggiuntivo in cifra di 3,00 euro, con decorrenza comunque non posteriore al 1° gennaio 2024, da destinare alla definizione di indennità e/o altri importi variabili connessi alla suddetta regolamentazione.


Welfare
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le aziende verseranno al Fondo Previambiente una quota contributiva ulteriore in cifra fissa di 5,00 euro per 12 mensilità, destinata esclusivamente alla copertura assicurativa dei casi di premorienza ed invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti cessazione del rapporto di lavoro, che il Fondo è impegnato a realizzare in favore di tutti i lavoratori aderenti cui si applica il presente CCNL.
A decorrere dal 1 ottobre 2023 (versamento del 16 ottobre 2023), il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15 euro trimestrali).
A decorrere dal 1° gennaio 2024, le aziende verseranno al Fondo Previambiente un contributo aggiuntivo di 7,00 euro al mese per tutti i lavoratori iscritti al Fondo ai sensi dell’art. 5, comma 1 dello Statuto dello stesso, per un importo complessivo di 22,00 euro al mese per 12 mensilità.


Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP)
Una quota del trattamento retributivo complessivo riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 viene destinata alla definizione o all’incremento dei premi di risultato contrattati a livello aziendale. La quota economica in oggetto è disposta con carattere annuale ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale.







 

2023

2024

Importo complessivo su parametro medio 130,07 (15 € per 12 mensilità) € 180,00 € 180,00


Per le aziende che non contrattano il premio di risultato, le Parti stipulanti definiranno entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo un meccanismo alternativo per la determinazione delle quote sopra indicate a titolo perequativo, comunque attraverso la misurazione in sede aziendale dell’andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità, nel rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale come definiti dall’Autorità di regolazione.


Le aziende che non avranno sottoscritto alcun accordo sul premio di risultato rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed il 31 dicembre 2023 corrisponderanno gli importi perequativi di cui al comma precedente, da sommarsi al CRA/EGR di cui all’art. 2, con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025, a tutti i lavoratori in forza al momento dell’erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell’anno precedente. Ai fini di tale corresponsione, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale il premio è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.


Copertura periodo 1° gennaio-30 giugno 2022
Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo viene corrisposto con la retribuzione del mese di luglio a titolo di copertura integrale del periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 un importo pari a 130,00 euro per lavoratore, da riconoscersi, salvo diversa intesa aziendale, in buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ai sensi dell’art. 2 del DL n. 21/2022. Il valore del buono è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale.

Quota EBNA 2022 nell’Area Comunicazione Artigianato


Quota EBNA 2022 nell’Area Comunicazione Artigianato



Da giugno 2022 è prevista la nuova quota EBNA 2022 per il CCNL Area Comunicazione.


Con il rinnovo del CCNL Area Comunicazione Artigianato, con la competenza di giugno 2022, scatta la nuova quota mensile EBNA che diviene la somma del fisso di euro 15,65 + il variabile dello 0,60% dell’imponibile previdenziale.
Segue la tabella da utilizzare per il calcolo del versamento su F24 del contributo mensile EBNA, aggiornato in base a quanto disposto dall’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 ed in vigore dall’1/1/2022. Il calcolo deve essere fatto per ciascun dipendente in forza all’azienda. Il contributo di solidarietà M980 va versato su DM10/UNIEMENS.


Imprese Artigiane(CSC 4, codice di autorizzazione 7B)



















Tipologia di Impresa

Versamento su F24 con codice tributo EBNA

Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile)

CCNL applicato:
Meccanica (da gennaio 2022)
Alimentaristi (da gennaio 2022)
PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022)
Area Legno-Lapidei (da maggio 2022)
Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022)
Area Comunicazione (da giugno 2022)
fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di€ 5,65 (€ 3,65 + € 2,00)
CCNL applicato:- Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2021) fisso (€ 30,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 13,65 (€.3,65 +€10,00)
Applicano altro CCNL ARTIGIANO che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 4,27 (€2,27 + €2,00)
Applicano un CCNL NON artigiano fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 5,65 (€3,65 + €2,00)


Imprese Non Artigiane (CSC diverso da 4)



















Tipologia di Impresa

Versamento su F24 con codice tributo EBNA

Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile)

CCNL applicato:
Meccanica (da gennaio 2022)
Alimentaristi (da gennaio 2022)
PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022)
Area Legno-Lapidei (da maggio 2022)
Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022)
Area Comunicazione (da giugno 2022)
fisso (€ 15,65) imponibile mensile di € 7,64 (€5,64 + €2,00)
CCNL artigiano applicato:

Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2021)

fisso (€ 30,65) imponibile mensile di € 15,64 (€ 5,64+ € 10,00)
Applicano un CCNL ARTIGIANO che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 fisso (€ 14,42) imponibile mensile di € 7,04 (€ 5,04 + € 2,00)
Aziende di Sistema a) Se applicano CCNL ARTIGIANO che ha recepito l’A.I. 17/12/2021 o se applicano CCNL di categoria NON sottoscritti dalle OO.AA.: fisso (€ 15,65)+ variabile (0,60%)
b) Se applicano CCNL ARTIGIANO che NON ha recepito l’A.I. 17/12/2021: fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%)
a) imponibile mensile di € 5,65 (€ .3,65 + € 2,00)
b) imponibile mensile di € 4,27 (€ 2,27+€ 2,00)


A giugno 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 è stato recepito dal CCNL Area Comunicazione.
L’unica modalità per effettuare il versamento EBNA e le eventuali sanatorie è versare su F24 con codice EBNA.
E’ consigliabile verificare sempre l’inquadramento dell’azienda nel cassetto previdenziale INPS. In base alla Circolare INPS n. 53 del 12-04-2019, le aziende artigiane nate dopo la data del 12 aprile 2019 devono richiedere all’INPS, tramite cassetto previdenziale, l’assegnazione del codice di autorizzazione 7B, senza il quale non è possibile richiedere le prestazioni di cassa integrazione FSBA; per le aziende nate prima di tale data l’assegnazione del codice 7B è stata invece automatica da parte dell’INPS.

CNCE: nuovo prospetto “Rilevanza ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa”


 

La CNCE ha pubblicato, con Comunicazione n. 816 del 18 maggio 2022, il Nuovo prospetto aggiornato “Rilevanza Ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa”

La CNCE, alla luce delle richieste ricevute dal territorio, soprattutto al fine di assicurare l’applicazione di criteri uniformi e omogenei da parte di tutte le Casse Edili/Edilcasse e stante alcuni aggiornamenti normativi (ad es. TU Sicurezza in materia di formazione e visite mediche periodiche) oltre che le indicazioni rese dalle parti sociali, ha pubblicato il prospetto aggiornato relativo alla “Rilevanza delle Ore denunciate alle Casse Edili/Edilcasse ai fini dell’accantonamento, della contribuzione e dell’APE”, che sostituisce il precedente (anni 2002 e 2004) e rispetto al quale le Casse dovranno adeguare i relativi sistemi.

Licenziamento collettivo: l’obbligo datoriale di valutare la professionalità equivalente


In caso di licenziamento collettivo il datore di lavoro non può limitare la platea dei lavoratori licenziandi ai soli dipendenti addetti al reparto operativo soppresso o ridotto, senza valutare il possesso, da parte degli stessi, di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (Corte di Cassazione, Sentenza 16 maggio 2022, n. 15600).


La vicenda


La Corte di appello territoriale aveva respinto il reclamo proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza di primo grado che annullava il licenziamento intimato ad una lavoratrice nell’ambito della procedura di riduzione del personale.
I giudici, nel caso in argomento, avevano confermato la valutazione operata dal Tribunale circa l’illegittimità della limitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili, atteso che la soppressione di tale servizio non comportava che i lavoratori da licenziare dovessero essere individuati esclusivamente tra gli addetti allo stesso; occorreva, difatti, verificare se gli stessi fossero o meno in possesso di professionalità equivalenti a quella di dipendenti dell’azienda utilizzati in altre realtà organizzative.
Nel caso di specie era emerso che la lavoratrice licenziata avesse svolto, nel corso della sua vita professionale, mansioni ulteriori rispetto a quelle di accompagnatrice, con lo stesso grado di autonomia, professionalità e responsabilità di altri colleghi, in virtù di un’evidente fungibilità e interscambiabilità esistente tra i lavoratori.
Conseguenza di tanto era, dunque, ad avviso dei giudici, che fosse stato violato, nel caso in questione, il principio che impone che la platea dei lavoratori da licenziare sia verificata con riguardo all’intero complesso aziendale.


Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il datore di lavoro.
Quest’ultimo, in particolare, contestava il criterio su cui l’organo giudicante aveva fondato la valutazione di equivalenza della professionalità della lavoratrice.


La decisione


La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il principio per cui, nelle procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale, se il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce solo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo se ricorrono oggettive esigenze aziendali.


Affinchè, però, sia correttamente applicato il criterio delle esigenze tecnico – produttive dell’azienda, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve avvenire nel rispetto del principio di buona fede e correttezza; il datore di lavoro non può, dunque, limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori risultano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti a reparti diversi.
Non può, dunque, ritenersi legittima la scelta datoriale ricaduta su taluni lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso, da parte di questi, di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.