Consorzi Agrari: rinnovato il CCNL

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.

L’accordo, che copre il  quadriennio 1 ° gennaio 2020-31 dicembre 2023, prevede che lo stipendio base del 3° Livello venga incrementato con le decorrenze sotto specificate dei seguenti importi mensili al lordo delle ritenute di legge:
– dal 1° giugno 2022: € 65,00
– dal 1° gennaio 2023: € 30,00
Per il periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2020 – 31 maggio 2022 viene riconosciuta, al personale in servizio alla data del 1° maggio 2022, l’importo “una tantum”, uguale per tutti, pari ad euro 100, al lordo delle ritenute di legge, che non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compresi il trattamento di fine rapporto e le mensilità aggiuntive, da corrispondere unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022.
Dal punto di vista normativo, viene rafforzato il sistema delle relazioni sindacali, rendendolo più efficace ed incisivo a tutti i livelli, attraverso la partecipazione strategica dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Costituita inoltre una commissione tecnica che si occuperà di aggiornare la classificazione del personale.
Viene sottolineato, inoltre, l’impegno delle Parti nel valorizzare la bilateralità sul versante dell’assistenza sanitaria integrativa, della previdenza complementare e della formazione professionale continua.


Potenziato anche il sistema di welfare con due giornate aggiuntive, rispetto all’attuale normativa, di congedo per il papà in occasione della nascita o adozione di un figlio e di 3 giorni di permesso retribuito in caso di eventi luttuosi.
Inseriti inoltre l’anticipo del TFR per sostenere le spese matrimoniali, l’istituto delle ferie solidali e la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti colpiti da patologie oncologiche o malattie gravi.


Cassa Edile Nord Sardegna: aliquote contributive dal 1/4/2022



La Cassa Edile Nord Sardegna (Sassari, Olbia) pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° aprile 2022


Contribuzione dal 1/4/2022
















































































 

Impresa %

Lavoratore %

Aliquota MUT – CCNL %

Premialità Imprese CCNL ’18 e Utilizzo Riserva APE % (*) per imprese regolari

Aliquote Finali % (*) per imprese regolari

Contributo Cassa Edile 1,875 0,375 2,250 0,545 1,705
Quote nazionali di servizio 0,220 0,220 0,440   0,440
Quote territoriali di servizio 0,500 0,500 1,000   1,000
Anzianità Professionale Edile (APE) 3,030   3,030 0,430 2,600
Contributo Scuola Edile 0,450   0,450   0,450
Contributo C.P.T. 0,300   0,300   0,300
Contributo prest. mutual. C.P.T. 0,300   0,300   0,300
Fondo Sanitario 0,600   0,600   0,600
Fondo Prepensionamento 0,200   0,200   0,200
Fondo Incentivo Occupazione 0,100   0,100   0,100
Totale aliquote 7,575 1,095 (aliq. denuncia) 8,670 0,975 7,695


– (*) –
Per IMPRESE REGOLARI si intende quelle che presentano le denunce e versano i contributi dovuti alla Cassa Edile mensilmente o che comunque denunciano/versano il semestre ottobre-marzo entro il 30 giugno ed il semestre aprile-settembre entro il 30 novembre.


N.B.
– Non avranno diritto alla premialità le imprese che hanno ottenuto, per il semestre di competenza, un DURC positivo a seguito di rateizzazione.
– L’importo corrispondente all’aliquota delle premiliatà sarà rimborsato automaticamente dalla Cassa Edile, a Dicembre e Luglio, direttamente sul cc delle imprese.

Firmato il rinnovo contrattuale per l’edilizia artigianato



Sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini.


Il contratto si applica dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024.
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:




























































Livelli

Parametri

Aumento complessivo

AUMENTI

NUOVI MINIMI

1/5/2022

1/7/2023

1/5/2022

1/7/2023

205 188,60 106,60 82,00 1.911,46 1.993,46
180 165,60 93,60 72,00 1.705,08 1.777,08
150 138,00 78,00 60,00 1.421,04 1.481,04
139 127,88 72,28 55,60 1.325,38 1.380,98
130 119,60 67,60 52,00 1.231,72 1.283,72
115 105,80 59,80 46,00 1.107,65 1.153,65
100 92,00 52,00 40,00 947,30 987,30


 


Formazione e Inquadramento
Nell’ottica della qualificazione delle imprese, viene riconosciuta la professionalità degli addetti, tramite il ricorso alla formazione, al rafforzamento della figura dell’imprenditore, alla sicurezza e della formazione dei lavoratori, con l’istituzione dell’innovativa figura del “Mastro formatore artigiano”, che riconosce e valorizza la competenza e la professionalità acquisita dallo stesso in cantiere negli anni, unita ad un sistema premiale per le imprese virtuose che contribuiscono alla riduzione del fenomeno del sotto inquadramento dei lavoratori, in una logica di contrasto al dumping.


Elemento variabile della retribuzione
L’accordo prevede anche una più adeguata caratterizzazione dell’elemento variabile della retribuzione centrato anche sull’andamento aziendale, attraverso un innovativo sistema contrattuale di riforma dello strumento in una logica di riduzione del cuneo fiscale.


Orario di lavoro
Nella direzione di valorizzare le specificità della piccola e media impresa vengono previste previsioni contrattuali che adattano il regime di orario di lavoro alle esigenze temporanee dell’impresa, previa comunicazione ed eventuale confronto con il sindacato, soprattutto nelle tipologie di lavorazioni tipiche del settore, quali lavori nei centri storici delle città ed interventi di riqualificazione e manutenzione di edifici situati in aree con restrizione di accesso.


 


Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dalla l egge n. 96/2018, al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Le proroghe ed i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dalPart. 21 del D.lgs. 81/2015 e dal comma successivo. Al contratto a tempo determinato potrà inoltre essere apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni: avvio di un nuovo cantiere; proroga dei termini di un appalto; avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata; assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni; assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi. assunzione di cassaintegrati.

Edilizia Industria Alessandria: rinnovato il CIPL



Sottoscritto il 20/4/2022, tra il Collegio Costruttori ANCE Alessandria e FENEAL-UIL Alessandria, FILCA-CISL Asti-Alessandria, FILLEA-CGIL, l’accordo per la provincia di Alessandria integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 3 marzo 2022


Il presente Verbale di accordo decorre dall’1/5/2022 e scadrà il 30/6/2024.


E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione
In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Alessandria viene confermato l’E.V.R. con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e validità fino al 31 dicembre 2023, nella misura del 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 31 dicembre 2018.
L’E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:















Indicatore

Incidenza ponderale

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 30%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile 30%
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile 30%
4. Numero imprese iscritte in Cassa Edile (media mensile) 10%


La determinazione dell’E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini; mentre l’erogazione dell’E.V.R. a livello provinciale dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell’andamento degli indicatori, che le parti sociali territoriali si riservano di effettuare entro il mese di marzo di ciascun anno.
In caso di riconoscimento dell’E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:
a. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;


b. Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.


Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l’impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell’EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:


– inviare un’autodichiarazione all’Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito, attestante il non raggiungimento di un parametro;


– l’Associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.


L’EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l’erogazione dell’E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.


Contributo Assistenza Fiscale
Per il biennio 2022-2023 viene introdotta in provincia di Alessandria la prestazione Contributo Assistenza Fiscale Lavoratori.
In base alla suddetta prestazione, il costo di presentazione del modello 730/Unico ordinario degli operai in possesso della Certificazione Unica rilasciata dalla Cassa Edile di Alessandria sarà a carico della Cassa Edile medesima, per un importo unitario massimo pari ad € 30,00, per gli anni 2022 (redditi 2021) e 2023 (redditi 2022).


Aliquote contributive Cassa Edile
Con decorrenza dal 1° ottobre 2022, il contributo FNAPE sarà allineato all’aliquota regionale del 3,86%.


Norma premiale per le imprese virtuose
Si conviene di istituire una norma premiale per le imprese virtuose strutturata secondo lo schema seguente:


Annualità 2021/22
– rimborso di 0,15 punti percentuali del contributo riorganizzazione bilateralità
– rimborso di 0,05 punti percentuali del contributo Fondo mutualizzazione Prevedi
Annualità 2022/23
– rimborso di 0,26 punti percentuali del contributo FNAPE
– rimborso di 0,15 punti percentuali del contributo riorganizzazione bilateralità
– rimborso di 0,05 punti percentuali del contributo Fondo mutualizzazione Prevedi


Potranno accedere alla norma premiale le imprese, attive in Cassa Edile di Alessandria alla data della richiesta, in possesso dei seguenti requisiti riferiti al 30 settembre dell’annualità di riferimento:


– integrale rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– integrale rispetto degli adempimenti previsti dal DLgs 81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione e aggiornamento del personale dipendente;
– partecipazione, certificata da Sistedil, ad almeno due corsi di formazione/aggiornamento nei 36 mesi precedenti;
– iscrizione in Cassa Edile di Alessandria per almeno 7 anni negli ultimi 10;
– regolarità nelle denunce MUT e nei versamenti alla Cassa Edile alla data della richiesta e nell’anno di riferimento;
– pagamento mensile tramite MAV;
– denuncia di un numero minimo di ore lavorate mensili, in media, nell’anno di riferimento, la cui definizione è demandata ad apposito Regolamento, nel rispetto delle indicazioni fomite dal Comitato della Bilateralità con Delibera n. 2/2015;
– assenza di contenziosi legali con la Cassa Edile di Alessandria negli ultimi 3 anni;
– sede legale o amministrativa nel territorio della provincia di Alessandria;
– integrale rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale.


L’impresa, per accedere all’applicazione delle aliquote agevolate, dovrà trasmettere alla Cassa Edile di Alessandria, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, l’istanza redatta sull’apposito modulo che verrà all’uopo predisposto.


Trasferta Operai
Le Parti hanno convenuto quanto segue:
– la diaria di trasferta da riconoscere all’operaio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto, fermo restando i vigenti criteri di calcolo, è incrementata da € 0,17/km ad € 0,18/km;
– il rimborso del costo d’uso effettivo del mezzo è incrementato da € 0,30/km a € 0,32/km per autovetture e da € 0,10/km a € 0,12/km per motociclette e motocicli;


Indennità di mensa
L’indennità oraria sostitutiva di mensa per gli operai è incrementata da euro 0,35 ad euro 0,40 orari.


Indennità di reperibilità
Le Parti convengono di istituire, in provincia di Alessandria, l’indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 38, lettera e) del vigente CCNL.
Qualora l’azienda, per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda per iscritto al lavoratore la pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, allo stesso spetta una indennità di reperibilità pari ad € 12,00 (dodici/00) giornaliere.


Bonus Centri Estivi
Allo scopo di fornire sostegno ed assistenza alle famiglie degli operai iscritti alla Cassa Edile di Alessandria, viene introdotto in via sperimentale per il biennio 2022-2023 un bonus centri estivi del valore unitario lordo di € 100,00.
Il bonus spetta ai lavoratori iscritti in Cassa Edile di Alessandria da almeno un anno che presentino idonea documentazione comprovante il sostenimento di spese per la partecipazione a centri estivi, camp estivi o ad attività di baby parking a favore di figli a carico di età fino a 12 anni.

Accreditamento 5 per mille degli ETS


Pubblicati gli elenchi degli Enti del Terzo settore accreditati al contributo del 5 per mille 2022. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è ancora possibile chiedere l’accreditamento e illustra le modalità per ottenere il pagamento. (Comunicato 9 maggio 2022).

A decorrere da quest’anno il contributo del 5 per mille è riconosciuto agli Enti del Terzo Settore (ETS) a condizione che siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La disciplina in materia di 5 per mille presuppone tale condizione a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS. L’operatività del RUNTS è stata affermata il 23 novembre 2021.
Al fine di partecipare alla ripartizione del contributo del 5 per mille gli ETS devono dichiarare in sede di iscrizione, per via telematica, al RUNTS se intendono accreditarsi per l’accesso al contributo del 5 per mille. Perciò, in sede di presentazione dell’istanza deve essere compilato l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento.
L’ente interessato può accreditarsi anche successivamente all’iscrizione nel RUNTS entro il 10 aprile per accedere al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso.
Entro il 20 aprile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige e pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti al RUNTS e che abbiano dichiarato (entro la data del 10 aprile), di voler partecipare al riparto della quota del 5 per mille.
Entro il 30 aprile il legale rappresentante dell’Ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
Entro il 10 maggio il Ministero pubblica l’elenco degli ETS iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato:
– l’Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2022 entro l’11 aprile 2022;
– l’Elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al 5 per mille 2022 entro l’11 aprile 2022 con rettifica di errori di iscrizione.


Il Ministero ha precisato che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli Enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2022. A tal fine, però, deve essere effettuato il versamento di un importo pari a 250 euro per la “remissione in bonis”. Detto versamento deve essere effettuato tramite Modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115 (Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille). In sede di compilazione del modello F24 Elide, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, devono essere indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, il codice tributo “8115”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno “2022”.

Accreditamento OdV e APS


Le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS), coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al 5 per mille 2021, possono accreditarsi al 5 per mille 2022, presentando istanza al RUNTS, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre 2022.

Accreditamento Onlus


Le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef con le modalità previste per gli enti del volontariato.
Pertanto, limitatamente alle ONLUS, ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi resta ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste per gli enti del volontariato.
Per l’accreditamento al 5 per mille 2022, dunque, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe devono presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate.

Elenchi ammessi ed esclusi


L’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nel 2022 e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti, sarà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul proprio sito web, entro il 31 dicembre 2022.
Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati.

Come ottenere il pagamento del 5 per mille


Gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2025 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l’erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2022 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.
Per comunicazione all’amministrazione erogatrice dei “dati necessari per il pagamento” si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell’IBAN ovvero delle modalità di pagamento diverse dall’accredito su conto corrente.
Il cinque per mille dell’anno 2022 sarà erogato nel corso del 2023, 2024 e del 2025 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate relativi ai soggetti che hanno comunicato le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) nel RUNTS.
Per contributi d’importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie d’istituti di pagamento. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.
Per contributi inferiori a mille euro, se l’ente dispone di un conto corrente adotterà le indicazioni sopra indicate, mentre se non ha un conto corrente, dovrà chiedere il pagamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità indicate nella sezione (Moduli per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di assenza di conto corrente, reiscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN, indicando nell’oggetto la dicitura “liquidazione NoIBAN”).

Rimborso implantologia fuori rete per i lavoratori edili

Da maggio 2022, il Fondo sanitario dei lavoratori edili (Sanedil), ha considerato una nuova prestazione che prevede il rimborso implantologia fuori rete.

Gli iscritti al Fondo Sanedil ed i loro familiari fiscalmente a carico, avranno la possibilità di richiedere il rimborso per le prestazioni di implantologia effettuate al di fuori della rete convenzionata.
L’introduzione dell’erogatore Fuori Rete nella garanzia Implantologia, che prevede un sotto massimale pari all’80% rispetto alle tariffe previste per la modalità in rete, interesserà i sinistri iniziati a partire dal 1° maggio 2022.


In GU le modalità di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori


09 magg 2022 Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto con le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali.


Durante una situazione di esposizione di emergenza l’intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell’ambito della preparazione all’emergenza, compresi: la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l’esposizione; la valutazione dell’efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente; il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento; l’attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili.
Le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento sono: il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo; il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi; la messa in sicurezza di materiali radioattivi; la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti; la delimitazione delle aree contaminate; il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari; la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento; la bonifica di ambienti contaminati.


Gli interventi che determinano modalità di esposizione professionale in emergenza prevedono misure di valutazione dello scenario operativo con particolare riguardo a:
a) tipologia delle radiazioni ionizzanti e i dispositivi di protezione individuale disponibili più idonei in relazione all’emergenza;
b) caratteristiche e il numero delle persone da soccorrere, l’accessibilità al sito, le condizioni atmosferiche, la presenza di elementi di rischio aggiuntivi o di pericolo;
c) presenza di aree contaminate e, appena noti, la natura e la tipologia della sostanza radioattiva rilasciata, nonché i quantitativi, la provenienza e le modalità di rilascio della stessa;
d) estensione e caratteristiche dell’area operativa all’interno della quale è necessario effettuare le operazioni di emergenza.
 Per le esigenze connesse all’attuazione dei piani di emergenza, nei casi in cui è necessario che siano previste squadre speciali di emergenza, il personale, individuato su base volontaria, è chiaramente ed esaustivamente informato in anticipo in merito ai rischi per la salute associati alle esposizioni e alle misure di protezione disponibili (Decreto del Ministero dell’interno 22 aprile 2022).

Firmato il CCNL Tessile, Abbigliamento, Chimica Confartigianato


 



 


Sottoscritto il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per i dipendenti dalle imprese Artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria, Chimica e Ceramica.


L’accordo, che decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022, confluisce nella nuova macro area Manifatturiero, condividendo la volontà di ricomprendere nella sfera di applicazione il settore della Concia artigiana. A tal fine entro il mese di giugno 2022 verrà costituita una Commissione tecnica propedeutica alla ricognizione del settore. Le Parti in base a quanto condiviso dalla Commissione concorderanno la Parte normativa ed economica di riferimento delle imprese artigiane della Concia.
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi, così come da tabelle che seguono, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° ottobre 2022 e dal 1° dicembre 2022. Gli incrementi retributivi saranno riparametrati per gli altri livelli di inquadramento.


Settore Abbigliamento








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 31 euro 66 euro


Settore Tessile Calzaturiero








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 30,05 euro 65,05 euro


Settore Lavorazioni a mano e su misura








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 30,27 euro 65,27 euro


Settore Pulitintolavanderie








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 30,67 euro 65,67 euro


Settore Occhialeria








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 31,64 euro 66,64 euro


Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 35,09 euro 70,09 euro


Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione piastrelle








Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

E 35 euro 31,26 euro 66,26 euro


Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2019 / 31 agosto 2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


.


Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° maggio 2022.


 


Contratto a tempo determinato
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.  Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.  Inoltre, sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dall’art. 23 citato, nonché le seguenti ulteriori casistiche individuate dal presente CCNL.
– attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
– attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
– attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.
I contratti a termine stagionali, come qui definiti, hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco di 12 mesi.
Le parti concordano che in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall’art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 81/2015 vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:


– punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
– incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
– esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
II termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino le specifiche esigenze previste nei punti precedenti fino al 30 settembre 2022 salvo successive modifiche e integrazioni. Tutte le causali previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.


Trasformazione apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n.226/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova. Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate previste dal presente ccnl per l’apprendistato professionalizzante saranno ridotte per pari periodo e fino ad un massimo di 12 mesi con riferimento alla durata del rapporto di apprendistato duale instaurato. L’anzianità del rapporto di apprendistato duale verrà riconosciuta in caso di mantenime servizio al termine dell’apprendistato professionalizzante.

Valutazione preventiva di sostenibilità finanziaria per ammortizzatori sociali in deroga


L’utilizzo delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per il finanziamento di interventi di politica attiva del lavoro e di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa è subordinato alla valutazione di sostenibilità finanziaria effettuata dall’Inps con apposita procedura (Messaggio 05 maggio 2022, n. 1919)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, con il quale ha accertato risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, finalizzate al finanziamento di interventi destinati ad azioni di politica attiva del lavoro, nonché alla concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Si tratta di interventi di attuazione di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni. Secondo la disposizione normativa la concessione di tali interventi da parte di Regioni e Province autonome è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.
Per consentire alle Regioni e alle Province autonome l’utilizzo delle risorse residue per le suddette finalità, dunque, l’Istituto ha attivato un procedura apposita per la valutazione preventiva della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti di concessione di ammortizzatori sociali in deroga.


Prima di procedere all’autorizzazione dei trattamenti, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”, inviando alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, le specifiche contenenti i seguenti dati:
1. elenco nominativo;
2. codice fiscale dei lavoratori interessati;
3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza, ecc.);
4. durata del trattamento concesso;
5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima l’importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);
6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);
7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.
L’Inps ha precisato che i provvedimenti che danno origine ai trattamenti potrebbero quantificare direttamente la prestazione dovuta o in alternativa determinare solamente i periodi di concessione. In tale ultimo caso, il costo della prestazione deve essere stimato dalla Regione/Provincia autonoma (ad esempio, nel caso di mobilità in deroga, utilizzando i parametri sopra indicati).
Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto concesso dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata, l’Istituto verifica che l’importo stimato del singolo provvedimento di concessione sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione/Provincia autonoma, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti.
La documentazione inviata dalla Regione o dalla Provincia autonoma è oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento, sulla base delle risorse accantonate dalle stesse con propria dichiarazione in occasione della definizione della chiusura dei provvedimenti di concessione dei trattamenti in deroga.
Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento e inviare nel “Sistema Informativo Percettori” (SIP) il relativo provvedimento. Il controllo sulla sostenibilità finanziaria è effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sono, quindi, prese in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.
Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.
Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma, l’Istituto non procede al rilascio del nulla osta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma.
Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e, come tali, vengono sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia autonoma per i successivi provvedimenti di concessione.

INPS: precisazioni sull’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF


L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sull’esonero dell’obbligo di versamento del contributo Cassa unica assegni familiari.

Dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.
Da tale data sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF). Continuano a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Possono, inoltre, continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.