Attestazioni degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita per le detrazioni fiscali


L’Inps ha reso noto che sono visualizzabili e stampabili le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, ai fini della detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi (Messaggio 28 aprile 2022, n. 1799).

Accedendo al Portale dei Pagamenti sul sito internet istituzionale dell’Inps (www.inps.it), raggiungibile attraverso il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”, è possibile visualizzare e stampare:
– le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita;
– le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (art. 20, co. da 1 a 5, del D.L. n. 4 del 2019), effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado, per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.


L’accesso alle suddette attestazioni è possibile con le seguenti modalità:
– tramite codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre). In tal modo è possibile visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
– tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0). In tal modo è possibile visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.


Al riguardo, l’Istituto ha fornito chiarimenti per i soggetti iscritti alla gestione Ex Enpals ed alla gestione Ex Inpdap. In particolare:
– le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensione sportivi professionisti (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, possono essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polopals.romaflaminio@inps.it;
– le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, mediante il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazione” > “Versamenti Consultazione”.


In caso di discordanze tra importi attestati e importi versati è comunque possibile richiedere la rettifica del documento alla sede Inps di competenza.

Sanedil: novità sui Piani Sanitari



Il Fondo sanitario Sanedil ha introdotto nuove opportunità per i lavoratori riguardanti le garanzie dei Piani Sanitari Base e Plus.


Seguono le novità riguardanti le garanzie dei Piani sanitari Base e Plus e le relative decorrenze.
1. L’estensione di tutte le garanzie previste dai Piani sanitari Sanedil ai familiari fiscalmente a carico (eccezion fatta per la garanzia “Grave inabilità permanente da infortunio sul lavoro o gravi patologie” e “Monitor salute”), a decorrere dal 1° maggio 2022.
2. Aumento del 50% dei massimali delle garanzie previste dai Piani sanitari Sanedil, ad eccezione di tutte le garanzie odontoiatriche. L’incremento varrà per l’iscritto e il suo nucleo famigliare (nel caso di iscritto senza nucleo famigliare i massimali non verranno aumentati). Dovendosi implementare il sistema operativo per il riconoscimento del nuovo massimale, la data di decorrenza di tale garanzia verrà comunicata con separata nota informativa.
3. Il potenziamento della garanzia Monitor Salute, con un nuovo modello e l’introduzione del nuovo monitoraggio pneumologico, a decorrere dal 1° maggio 2022.
4. L’introduzione dell’erogatore Fuori Rete nella garanzia Implantologia, con un sotto massimale pari all’80% rispetto alle tariffe previste per la modalità in rete, a decorrere dal 1° maggio 2022.























Piano BASE

Piano PLUS

Sotto massimale Fuori Rete Massimale In Rete Sotto massimale Fuori Rete Massimale In Rete
Tre o più impianti: 1.345€ Tre o più impianti 1.680€ Tre o più impianti: 2.400€ Tre o più impianti 2.800€
Due impianti: 840€ Due impianti: 1.050€ Due impianti: 1.400€ Due impianti: 1.750€
Un impianto: 420€ Un impianto: 525€ Un impianto: 730€ Un impianto: 910€


Gli Organi del Fondo, con decorrenza retroattiva 1° gennaio 2022, hanno deliberato l’implementazione delle prestazioni sanitarie erogate in autogestione e riconosciute in modalità rimborsuale.
Per tali prestazioni, che vanno ad incrementare quelle già presenti tra le “garanzie ausili e presidi sanitari” è stata stabilita una copertura finanziaria fino al 30 settembre 2022, salvo ulteriore proroga del termine, pari ad euro 1.000.000,00.
Si tratta in particolare delle seguenti prestazioni dal 1° gennaio 2022:


Piano Base


– Busto ortopedico, massimale 50 € ogni 24 mesi
– Corsetto ortopedico, massimale 30 € ogni 24 mesi
– Tutori/ortesi ortopedici, massimale 40 € ogni 12 mesi
– Contenitore addominale, massimale 20 € ogni 24 mesi
– Calzature ortopediche, massimale 60 € ogni 12 mesi

Piano Plus
– Busto ortopedico, massimale 80€ ogni 24 mesi
– Corsetto ortopedico, massimale 50€ ogni 24 mesi
– Tutori/ortesi ortopedici, massimale 65€ ogni 12 mesi
– Contenitore addominale, massimale 35€ ogni 24 mesi
– Calzature ortopediche, massimale 100€ ogni 12 mesi



Dal giorno 27 aprile 2022, sarà disponibile una nuova funzione, in aggiunta ai tradizionali canali di presentazione delle richieste (sportello, e-mail e raccomandata), che consentirà di ricevere e gestire le domande di rimborso direttamente tramite canale telematico.

L’assenza ingiustificata non legittima il licenziamento del lavoratore


Si configura come illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente per assenza ingiustificata o arbitraria dal servizio, se il fatto rientra tra le condotte considerate dalla contrattazione collettiva come punibili con una sanzione conservativa (Corte di Cassazione, Sentenza 26 aprile 2022, n. 13065).


La Corte di Appello territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro.
Nel caso di specie era stato addebitato alla dipendente di trovarsi in villeggiatura in un giorno di permesso ex lege n. 104 del 1992, concesso per assistere la madre disabile, che invece si trovava in altro luogo, violando i principi di correttezza e buona fede nonché gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e causando, inoltre, con l’ assenza dal servizio, disagi e disservizi nell’organizzazione del lavoro.
La lavoratrice, scusandosi dell’errore commesso, adduceva quali giustificazioni l’improvvisa indisponibilità espressa dalla madre soltanto nella tarda serata del giorno prima a raggiungerla presso la località di villeggiatura e motivava il mancato tempestivo rientro richiamando le proprie condizioni di salute, anche in relazione alla guida di notte per lunghi tragitti ed al traffico che avrebbe trovato; deduceva, poi, di non aver pensato di avvertire l’azienda del fatto che nella data stabilita non avrebbe potuto materialmente assistere la madre e comunque di essere ripartita per rientrare nel luogo di residenza nel pomeriggio dello stesso giorno, disdettando la prenotazione dell’albergo.
Alla luce di tanto la Corte ha condiviso la sentenza di primo grado, riportando il caso all’ipotesi d’insussistenza della giusta causa di licenziamento perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società, ritenendo, in particolare che la Corte di merito non avesse interpretato correttamente la lettera di contestazione disciplinare indirizzata alla dipendente, con la quale la società aveva addebitato alla stessa non già l’assenza ingiustificata o arbitraria dal servizio, bensì la fruizione abusiva del permesso retribuito 104: ipotesi, questa, tale da integrare una giusta causa di licenziamento, conformemente a quanto previsto dalla contrattazione collettiva in caso di violazioni dolose.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendo, invero, condivisibili le conclusioni rassegnate concordemente dai giudici del primo e del secondo grado, secondo cui la contestazione della società si qualificava come contestazione di assenza ingiustificata per un giorno e non come comportamento fraudolento e preordinato all’abuso della fruizione del permesso ex lege n. 104/92.
I Giudici di legittimità hanno, altresì, evidenziato come diretta conseguenza di tale ricostruzione fosse, nel caso in argomento, l’applicazione della tutela reintegratoria in favore della lavoratrice.
Sul punto la società aveva contestato l’applicazione della predetta tutela, sul presupposto che nella disciplina collettiva applicabile le sanzioni, sia conservative che espulsive, fossero previste per le assenze arbitrarie, mentre quella della dipendente non poteva considerarsi tale, avendo la stessa richiesto di astenersi dal servizio per usufruire del permesso ex art. 33, c. 3, l. n. 104 del 1992.
La Corte, viceversa, ha ritenuto che i giudici di merito, valutando il grado di gravità della condotta posta in essere, avessero correttamente ricondotto la stessa ad un’ ipotesi di assenza arbitraria, ricompresa nell’ambito delle previsioni collettive che stabiliscono sanzioni conservative, tenuto conto del loro carattere vincolante anche ai fini della individuazione della tutela applicabile.

Accesso alla Cigo per effetto della crisi Ucraina


Nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività dovute agli effetti della crisi internazionale russo-ucraina è possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria. (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Decreto 31 marzo 2022, n. 67).

In considerazione della situazione internazionale determinata dalla crisi Russo-Ucraina e alle ricadute economiche sui mercati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha modificato la disciplina delle fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO, con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.
Con riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”, il Ministero ha previsto che per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.
Inoltre, con riferimento all’ipotesi caso di “mancanza di materie prime o componenti”, ha previsto che la fattispecie si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

Accordo Trento “Area Legno Lapidei”: Premio di Risultato



Firmato il 16/2/2022, tra l’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del Trentino, il verbale di accordo per l’attuazione  del “PdR” per l’anno 2022 ai sensi del CCPL 13/6/2012 “Area Legno Lapidei”.


Le parti, visto l’indicatore relativo alla Redditività di cui all’Accordo provinciale “Area Legno Lapidei” del 13/6/2012, che registra nel triennio mobile di cui al P.d.R. per gli anni 2018, 2019, 2020 un indice pari ai 16,29%, concordano che a far data dal 1° marzo 2022 il valore dei Premio di Risultato per i lavoratori dipendenti le aziende artigiane è determinato nelle misure di cui alla Tabella sotto riportata:


AREA LEGNO LAPIDEO
































Livello

Livello

FASCIA 16% -16,50%

LEGNO

LAPIDEO

Valore mensile in Euro

AS-A 1 70,00
B 2 60,00
CS 3 58,00
C 4 55,00
D 5 52,00
E 6 49,00
F 7 46,00


I valori economici di cui al presente accordo entrano in vigore a far data dal 1° marzo 2022.

CCNL PMI Tessile/Chimico con le Associazioni Artigiane: una tantum ad aprile

Con la busta paga di aprile va erogato un importo una tantum ai dipendenti della PMI Tessile (fino a 249 addetti) e Chimico (fino a 49 addetti) con le Associazioni Artigiane

L’accordo sottoscritto lo scorso febbraio ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 17/2/2022,  un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L’importo “una tantum” verrà erogato in due tranches: 100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell’”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Assegno agli operatori in servizio civile universale: cumulabilità con NASpI e DIS-COLL


Con riferimento alla nuova e diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con tali compensi, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.

Con riferimento alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sono state oggetto di riduzione in presenza di contestuale svolgimento del servizio civile, l’Inps chiarisce che le stesse possono essere, su istanza di parte, oggetto di riliquidazione da parte delle Strutture territorialmente competenti.
La riliquidazione della prestazione su istanza di parte per la rilevata piena cumulabilità – per effetto dell’entrata in vigore in data 18 aprile 2017 del D.lgs. n. 40/2017 – della prestazione di disoccupazione, con il compenso percepito dall’assicurato per il servizio civile prestato in concomitanza con la fruizione dell’indennità, può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria (quanto alla sola NASpI), o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione (quanto alla sola NASpI).
Con specifico riferimento alla DIS-COLL, considerato che la predetta prestazione non è inclusa tra quelle di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in difetto di diversa espressa previsione normativa, il relativo termine di prescrizione deve considerarsi quello ordinario decennale (Messaggio Inp 28 aprile 2022, n. 1800).


Riders: configurabilità del rapporto di lavoro subordinato


Non esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro l’assenza di un obbligo ad eseguire la prestazione che rende libero il rider di non accettare o disdire le proposte di consegna e lavorare per altri committenti (Tribunale di Milano, Sentenza 20 aprile 2022, n. 1018).


Il Tribunale locale ha accolto il ricorso proposto da un rider, volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro full time intercorso tra questi e la società che gestiva la piattaforma per conto della quale lo stesso operava.
Sulla base delle risultanze processuali il Tribunale, in particolare, è giunto a ritenere che l’attività lavorativa svolta dal predetto presentasse i connotati propri della subordinazione in quanto il lavoratore, in qualità di rider, lavorava all’interno e per le finalità di un’organizzazione della società titolare della piattaforma, sulla quale non poteva esercitare alcuna influenza, senza avervi interesse e senza assumere alcun rischio d’impresa; all’epoca dei fatti di causa, la prestazione risultava completamente organizzata dall’esterno con un’incidenza diretta sulle modalità di esecuzione, sui tempi e sui luoghi.
Dfatti l’accesso alle fasce orarie di prenotazione non era libero, ma era condizionato dal punteggio posseduto dal rider, secondo gli indici di prenotazione; il rider veniva penalizzato con decurtazione del punteggio per il ritardo nel Iogin nella sessione prenotata e/o se non si rendeva disponibile negli orari e nei giorni che la società considerava “più rilevanti per il consumo di cibo a domicilio”e, per essere selezionato dall’algoritmo e ricevere la proposta, doveva trovarsi nelle vicinanze del locale da cui deve essere ritirata la merce; la piattaforma indicava al rider dove recarsi per ritirare il prodotto e dove consegnarlo e la società, attraverso il sistema di geolocalizzazione, controllava la posizione del rider durante tutto lo svolgimento dell’attività lavorativa.


Sulla scorta di tali evidenze il Tribunale ha, in particolare, giudicato irrilevanti le deduzioni della società convenuta secondo cui la natura di rapporto di lavoro subordinato sarebbe stata esclusa nel caso in questione dall’assenza di un obbligo ad eseguire la prestazione, essendo il rider sempre libero di non accettare o disdire le proposte di consegna e lavorare per altri committenti.
Al riguardo, invero, il Giudicante ha evidenziato che la facoltà di rifiutare la singola prestazione non determina affatto un’ incompatibilità rispetto alla subordinazione, perché, da un lato, il lavoro subordinato può afferire ad una singola prestazione, dall’altro, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, non assume significato determinante la circostanza che il collaboratore sia libero o meno di accettare se svolgere la prestazione, trattandosi di elemento che incide sulla costituzione del rapporto e sulla sua durata, ma non sulla natura dello stesso.


Inoltre, con riguardo alla fattispecie in esame, il Tribunale ha evidenziato che l’effettiva libertà del rider fosse senz’altro limitata dalla decurtazione del punteggio prevista che non solo si configurava come espressione di un potere disciplinare ma si poneva anche come manifestazione di un più generale potere direttivo.
Al pari, le modalità di assegnazione degli incarichi di consegna (in base all’algoritmo) previste nella fattispecie, costringendo il lavoratore a essere a disposizione del datore di lavoro nel periodo di tempo antecedente l’assegnazione, mediante la connessione dell’app, e ad essere fisicamente vicino ai locali di ritiro, incidono, senz’altro, anche sul piano della qualificazione del rapporto di lavoro, imponendosi in tal modo al rider di essere già disponibile ad effettuare la consegna.
Nondimeno, tali modalità precludono al rider di trovarsi in altro luogo per la ricezione dell’offerta nonché di ricevere offerte relative a locali più distanti, condizionando la sua scelta delle prestazioni da eseguire.
A ciò si aggiuge che al rider non è concessa la facoltà di cumulare al meglio i prodotti da consegnare per migliorare l’efficienza della propria attività, questi, infatti, è obbligato a consegnare un pacco per volta sulla base delle disposizioni della società, che decide se affidare a lui una consegna e quante consegne affidargli nel corso del turno.
Pertanto il lavoratore non dispone di un concreto spazio di libertà decisionale nemmeno per quanto riguarda il quantum della prestazione e la sua libertà di scelta risulta ulteriormente ridotta alla luce del fatto che le proposte vengono assegnate dalla piattaforma, tramite l’algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e agli interessi del lavoratore.

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero


In tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, fermo restando i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa, non costituisce motivo di esclusione la prestazione di attività lavorativa subordinata part-time con modalità a distanza per una società italiana contestualmente allo svolgimento di attività di docenza e ricerca all’estero, né lo svolgimento di un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni nell’anno. (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 222).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.
Nella fattispecie, una ricercatrice italiana, residente all’estero da ottobre 2012, ha svolto documentata attività di ricerca e docenza all’estero presso università e centri di ricerca pubblici e privati. In particolare, l’attività di ricerca è stata svolta:
– per 24 mesi continuativi dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016, presso un’Università svizzera;
– per 4 mesi continuativi dal 1° novembre 2017 al 31 marzo 2018, presso un Istituto svizzero;
– per 18 mesi continuativi dal 1° aprile 2018 al 30 settembre 2019, presso un’Università francese.
Inoltre, è stata svolta attività di ricerca e docenza per 18 mesi continuativi dal 1° aprile 2020 al 31 agosto 2021 presso un’Università svizzera.
Contestualmente all’attività di ricerca all’estero, dal 27 dicembre 2016 al 18 aprile 2018, è stata svolta attività di lavoro subordinato part-time (20 ore a settimana) in modalità a distanza per una società italiana.
Inoltre, dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 2017, è stato svolto un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia.
Considerato che dal 1 ° aprile 2022 la ricercatrice inizia attività di ricerca in Italia, come collaboratrice scientifica in forza di un contratto di lavoro subordinato full-time a tempo determinato (3+2 anni), trasferendo la residenza fiscale in Italia, si chiede se sia possibile accedere al regime fiscale agevolato previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.
In particolare, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina agevolativa, si chiede se sono ostativi alla fruizione dell’agevolazione:
1) la prestazione di attività lavorativa subordinata part-time con modalità a distanza contestualmente allo svolgimento di attività di docenza e ricerca all’estero e lo svolgimento di un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia, per i periodi sopra rispettivamente indicati;
2) l’aver svolto attività di ricerca e docenza all’estero per un periodo di due anni continuativi (dal 01.09.2014 al 31.08.2016) non coincidente con i due anni immediatamente precedenti il rientro in Italia (01.04.2022).


In relazione al secondo quesito, riguardante il requisito dell’attività di ricerca e docenza svolta all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che detta attività non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi.


Con riferimento al primo quesito, concernente lo svolgimento di attività per società, enti ed istituzioni italiane durante la permanenza all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’attività di lavoro dipendente part-time per la società italiana, dall’estero e in modalità a distanza, deve ritenersi produttiva di redditi fuori dal territorio italiano, pertanto non è ostativo alla fruizione del beneficio;
Riguardo al soggiorno di ricerca temporaneo in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, siccome la predetta attività di ricerca (in Italia) è stata svolta per un periodo inferiore a 183 giorni, nel periodo d’imposta non risulta integrata la condizione che determina la fictio juris della residenza fiscale in Italia, ovvero non può essere assunto come periodo d’imposta in cui il reddito da docenza o ricerca risulta prodotto nel territorio dello Stato in modo prevalente. Pertanto, non deve ritenersi ostativo della fruizione del beneficio.

Questionario online Cassa Mutua Nazionale

Con circolare 5/2022 della Cassa Mutua Nazionale è stato comunicato che dallo scorso 20 Aprile e fino al 5 Maggio p.v., è stato avviato un questionario online per conoscere, analizzare e predisporre una migliore assistenza e le più idonee prestazioni da dedicare alle situazioni di fragilità presenti nella platea degli iscritti.

È sempre più necessario farsi carico degli specifici bisogni espressi dagli iscritti e, in particolare, di quelli che si trovano in situazioni di fragilità.
Per definire ed attuare idonee iniziative è, però, indispensabile avere maggiore conoscenza circa le condizioni di tutti gli iscritti, individuando quei soggetti ai quali rivolgere una particolare attenzione.
A tal fine, è stata predisposta un’indagine conoscitiva sanitaria, programmata tramite la piattaforma web e sarà disponibile dal 20 aprile al 5 maggio, sul sito istituzionale www.cmn.bcc.it il cui accesso avviene tramite credenziali.
Lo scopo di tale indagine facoltativa è quello di individuare le categorie degli iscritti in possesso di:
– Invalidità al 100% con Indennità di Accompagnamento;
– Invalidità civile superiore ai due terzi;
– patologie relative ad assistiti fragili e con cronicità.