Edilizia – Circolare Ance Padova Treviso: riconoscimento dell’E.V.R.



In attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL Edilizia Industria e di quanto disposto dall’Accordo territoriale del 15/12/2021 per le province di Padova Treviso e Vicenza, è stata disposta la determinazione e l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione ai lavoratori del settore per l’anno 2022


Il giorno 28 marzo 2022, Ance Padova e Assindustria Veneto Centro – Sezione autonoma ANCE, (come riportato nella circolare n. 34 del 5/4/2022) congiuntamente con le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, sulla base dei dati degli indicatori forniti dalla Cassa Edile Interprovinciale Veneto – C.E.I.V., hanno proceduto alle verifiche e determinazioni previste dal citato dall’accordo territoriale 15 dicembre 2021 relativamente all’E.V.R. di competenza 2021 da corrispondere nel 2022, per il territorio delle province di Padova e Treviso.
In particolare, è stato accertato che, ai sensi di quanto previsto dall’accordo territoriale 15 dicembre 2021 citato, ci sono i presupposti per il riconoscimento dell’E.V.R. di competenza 2021 per il territorio delle province di Padova e di Treviso, che verrà corrisposto dalle imprese, previa verifica a livello aziendale sulla base di due indicatori aziendali, nella misura oraria corrispondente:


– al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nelle Tabelle 1), qualora dalla verifica aziendale le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive (entrambi pari; uno pari e uno positivo; entrambi positivi);


– al 2,6% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 (Valori orari dell’EVR riportati nelle Tabelle 2), qualora dalla verifica aziendale la variazione pari o positiva interessi solo uno degli indicatori aziendali.


L’E.V.R. da corrispondere è pari al valore orario moltiplicato per il numero di ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nel 2021 (con un massimo di 173 ore mensili).


TABELLA 1 – Operai e Impiegati



























Livelli

EVR Orario

7Q 0,41
7 0,41
6 0,37
5 0,31
4 0,29
3 0,27
2 0,24
1 0,21


TABELLA 2 – Operai e Impiegati



























Livelli

EVR Orario

7Q 0,27
7 0,27
6 0,24
5 0,20
4 0,19
3 0,17
2 0,16
1 0,13


Gli importi dell’E.V.R. saranno corrisposti a consuntivo in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2022, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile 2022 a luglio 2022, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto di lavoro.
Le imprese non corrisponderanno l’E.V.R. se le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative.

Bonus bebè: il beneficio spetta anche ai cittadini extracomunitari


8 apr 2022 L’Inps ha fornito precisazioni sull’estensione ai cittadini extracomunitari del diritto all’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè), conformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui limitano la concessione della prestazione ai soggetti in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo in UE (messaggio del 7 aprile 2022, n. 1562).


Con particolare riferimento ai requisiti previsti per i cittadini extracomunitari per la fruizione del bonus in argomento, la normativa prevedeva che i medesimi dovessero essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Tuttavia, in virtù del principio della tutela della maternità e dell’infanzia garantiti dalla Costituzione italiana, sulla scorta delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto dell’Unione europea in tema di divieto di discriminazioni arbitrarie, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale nei confronti della disciplina istitutiva della misura (Legge di Stabilità 2015, e successive proroghe).
Al riguardo, la Corte Costituzionale, dopo aver rimesso la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea affinché si pronunciasse in via pregiudiziale, alla luce dell’interpretazione da questa fornita, ha rilevato il contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, con la sentenza n. 54/2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui prevedono, come requisito per l’accesso alla prestazione, la titolarità in capo ai cittadini di Paesi terzi non comunitari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma (art. 1, co. 125, Legge di Stabilità 2015), nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, e i cittadini dei predetti medesimi Paesi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
La Corte ha, inoltre, precisato che la suddetta illegittimità si estende anche alle successive proroghe dell’assegno di natalità vigenti fino al 31 dicembre 2021.
Quanto statuito dalla Corte Costituzionale riguarda, nello specifico, la formulazione della norma in esame nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dalla c.d. legge europea 2019-2020, la quale è intervenuta al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
In particolare, la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno, nonché gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.


Tanto premesso, l’Inps ha specificato che le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria devono essere accolte, qualora ricorrano i requisiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale e potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Siglato accordo di rinnovo del CIPL Edilizia Pavia

Siglato tra l’ANCE della Provincia di Pavia, la CONFARTIGIANATO Imprese Pavia, la CONFARTIGIANATO Imprese Lomellina, la CNA di Pavia, la CLAAI Voghera, la CLAAI Pavia, la CASA, l’Associazione Varzese Artigiani e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo di rinnovo considerando le vigenti dispozioni per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Con il suddetto accordo le Parti firmatarie hanno preso atto che con decorrenza 1° gennaio 2022 non sono soggetti a quarantena, ma solo ad auto sorveglianza, i lavoratori asintomatici che abbiano avuto un contatto a rischio:
– dopo aver ricevuto la dose booster di vaccino;
– entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale;
– entro 120 giorni dalla guarigione dal Covid-19.
Sono previsti 10 giorni di quarantena, nel caso di contatti con soggetti positivi, per:
– Persone non vaccinate
– persone che hanno avuto contatti a rischio prima che siano trascorsi 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, e cioè dalla ricezione della prima o della seconda dose (a seconda del numero di dosi previste dal vaccino).
– lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, (che hanno il Green pass valido, se asintomatici possono effettuare una quarantena di soli 5 giorni, che terminerà con un tampone antigenico o molecolare negativo).
Considerato inoltre che dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori che hanno avuto contatti con soggetti positivi ai Covid-19 e che devono effettuare la quarantena, non è previsto il riconoscimento dell’indennità di malattia da parte dell’INPS, in quanto non è infatti stata prorogata l’operatività dell’art. 26 co. 1 del DL 18/2020, o Decreto Cura Italia, che equipara i giorni di quarantena a quelli di malattia, e permette al lavoratone di ricevere un’indennità economica dall’INPS.
Le Parti, per supportare i lavoratori e le imprese dei settore che potrebbero essere interessate da eventuali quarantene da covid intendono mettere a disposizione una prestazione straordinaria dedicata che possa garantire sostegno al reddito al lavoratore e un’indennità alle imprese e pertanto, limitatamente al periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022, convengono e stipulano di destinare la somma di € 50.000 accantonata presso la Cassa edile al “Fondo Rischi” al fine di garantire un’idonea prestazione ai lavoratori ed un intervento di sostegno per imprese a seguito di eventuali quarantene dovute a contatti del personale operaio con persone positive ai sensi della normativa vigente.
L’intesa ha previsto, esclusivamente per il periodo da gennaio a marzo 2022 e fino a capienza delle risorse stanziate, un indennizzo giornaliero di € 41,00 (lordi) per il lavoratore inquadrato con la qualifica ‘‘operaio” per un numero massimo di 5 giorni di assenza dovuta a quarantena. Allo stesso modo anche l’impresa, alle cui dipendenze risulta essere in forza il lavoratore, riceverà un indennizzo di pari importo.

Una tantum CCNL Alimentari – Panificazione Artigianato

  Spetta, con la busta paga del mese di aprile, la seconda e ultima trance di Una Tantum per i dipendenti del CCNL Area Alimentazione-Panificazione.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 6/12/2021 verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022.
 Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2021


Indennità ISCRO 2022: via libera alle domande dal 1° maggio


Dal 1° maggio 2022 l’Inps attiva il servizio di presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2022 da parte dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps (Messaggio 07 aprile 2022, n. 1569)

In via sperimentale per il triennio 2021-2023, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, in presenza di specifiche condizioni, è riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.


L’indennità è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
– non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
– avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
– avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
– essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
– essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
– essere iscritto alla Gestione separata dell’Inps.


L’accesso alla prestazione ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023.

Domanda di indennità ISCRO


La domanda di indennità ISCRO deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Per l’anno 2022 la domanda può essere presentata a decorrere dal 1° maggio 2022 fino alla data del 31 ottobre 2022.
L’accesso al servizio web offerto dall’Istituto per la presentazione della domanda di indennità ISCRO è consentito esclusivamente con le seguenti credenziali:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Esclusione


Non possono richiedere l’indennità ISCRO per l’anno 2022:
– i soggetti che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021; le domande eventualmente presentate sono rigettate;
– i soggetti coloro per i quali è intervenuta la decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021.


La domanda per l’anno 2022 può, invece, essere utilmente presentata dai soggetti che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché dai soggetti che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.


Contributi domestici: notifica avviso di scadenza


L’Inps comunica l’attivazione del nuovo servizio per l’invio dell’avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici.


I datori di lavoro domestico che nell’app “IO” hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell’INPS e hanno dichiarato di volere ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l’avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici riferiti già al primo trimestre 2022 e potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata (messaggio del 6 aprile 2022, n. 1545).
L’app IO, disponibile negli store dedicati (per i sistemi operativi Android e iOS), è scaricabile e utilizzabile dai cittadini accedendo attraverso la propria identità digitale SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE).
In tale contesto, l’INPS ha attivato sull’app IO i seguenti servizi (messaggio n. 4544 del 20 dicembre 2021):
– la notifica per le disposizioni dei mandati di pagamento erogati dall’Istituto relativamente a prestazioni pensionistiche e non;
– la notifica dello stato di avanzamento di richieste gestite su “INPS Risponde” o “Linea INPS”;
– la notifica di avviso per le nuove comunicazioni consultabili nella “Cassetta Postale” online.
Inoltre, nell’ambito del servizio “Cassetta postale” online di INPS nell’app IO, i destinatari di provvedimenti di accoglimento di NASpI potranno visualizzare un video interattivo e personalizzato.Tale video consente all’utente di comprendere le modalità di calcolo della sua NASpI, di conoscerne l’importo e la durata. L’utente, in base a un’esperienza di navigazione personalizzata, visualizza il proprio nome e solo le informazioni selezionate in base alla categoria di appartenenza.

Nuovi minimi contrattuali dal 1° aprile per il CCNL Pelli e ombrelli



  Pubblicata, da Assopellettieri , la Circolare con i nuovi valori decorrenti da aprile 2022 per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni


In applicazione del vigente CCNL, spettano i seguenti mnimi retributivi.
Si ricorda che, con decorrenza dal 1° novembre 2021 l’indennità di contingenza e l’EDR sono conglobati nei minimi di paga base o stipendio.


PELLETTERIA


 
























Livello

Aumento da Aprile 22

6 31,68 €
5 28,92 €
4s 27,05 €
4 26,37 €
3 25,00 €
2 23,63 €
1 14,21 €



































Livello

Minimi fino al

Minimi dal

31/03/2022 1/04/2022
6 2.110,63 € 2.142,31 €
5 1.909,91 € 1.938,83 €
4s 1.789,78 € 1.816,83 €
4 1.749,25 € 1.775,62 €
3 1.673,70 € 1.698,70 €
2 1.589,05 € 1.612,68 €
1 1.244,59 € 1.258,80 €


OMBRELLI





















Livello

Aumento da Aprile 22

6 31,68 €
5 28,92 €
4 26,37 €
3 25,00 €
2 23,63 €
1 14,21 €































Livello

Minimi fino al

Minimi dal

31/03/2022 1/04/2022
6 2.057,30 € 2.088,98 €
5 1.843,67 € 1.872,59 €
4 1.712,66 € 1.739,03 €
3 1.627,86 € 1.652,86 €
2 1.545,11 € 1.568,74 €
1 1.218,04 € 1.232,25 €

Accordo Edili Pavia – Conflitto in Ucraina: sostegno a imprese e lavoratori

Firmato il 7/3/2022, tra ANCE Pavia, CONFARTIGIANATO IMPRESE Pavia, CONFARTIGIANATO IMPRESE Lomellina, CNA Pavia, Associazione Artigiani dell’Oltrepò Lombardo – CLAAI Voghera, Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e provincia – CLAAI Pavia, CASA, Associazione Varzese Artigiani, e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL, l’accordo che prevede misure a sostegno di Imprese e Lavoratori in relazione al conflitto in atto in Ucraina

Le Parti firmatarie dell’accordo territoriale in oggetto,
in considerazione del conflitto militare presente in Ucraina che sta portando in Italia migliaia di profughi che si allontanano dai luoghi di guerra e preso atto che gli operai ucraini iscritti in Cassa edile risultano essere n. 40 e che gli stessi, a seguito delle decisioni del Governo ucraino, potrebbero essere richiamati nel paese d’origine per supportare l’azione militare,
per supportare i Lavoratori e le Imprese del settore, hanno convenuto di istituire:


– una nuova forma di sostegno mensile ad Imprese e Lavoratori atta a sostenere coloro i quali si rendano disponibili ad accogliere profughi in fuga dai luoghi del conflitto militare in atto in Ucraina;


– un sussidio mensile per le famiglie dei lavoratori operai che sono stati richiamati alle armi e che pertanto sono costretti a lasciare, temporaneamente, il posto di lavoro.


Per sostenere finanziariamente i suddetti contributi verranno utilizzate le risorse non usufruite del “Fondo rischi” e destinate inizialmente all’intervento di sostegno “quarantena Covid”, fino a raggiungimento dell’importo complessivo massimo, tra le due prestazioni, di € 50.000,00.
Fermo restando i requisiti previsti per le prestazioni della Cassa edile, verranno erogati per le Imprese e per i Lavoratori che accolgono profughi i seguenti importi:


– € 100,00/mese
– € 150,00/mese in caso di presenza di minori


Con riferimento invece al sussidio economico per le famiglie dei lavoratori richiamati nel paese di origine i contributi saranno i seguenti:


– € 250,00/mese nel caso di sola moglie a carico
– € 500,00/mese per la presenza di moglie e figli minorenni a carico.

Erasmus+: imponibili le borse di studio integrative


Le somme corrisposte dall’Università con fondi propri e ad integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+”, in quanto accessorie, non beneficiano del regime di esenzione fiscale; pertanto, sono rilevano ai fini IRPEF per il beneficiario e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario (Agenzia delle Entrate – Risposta 06 aprile 2022, n. 171).

Sotto il profilo fiscale, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (art. 50, co. 1 del TUIR).
In deroga al regime di imponibilità che, in via generale, caratterizza le borse di studio, quelle corrisposte agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nell’ambito del programma “Erasmus +” per la mobilità internazionale, sono esenti da IRPEF in capo al percettore e sono escluse dalla base imponibile IRAP del soggetto erogante.
Un diverso regime fiscale si applica, invece, alle eventuali somme aggiuntive corrisposte ai borsisti Erasmus+ dal singolo Ateneo, con propri fondi, per:
– compensare la riduzione dei finanziamenti europei relativamente all’anno accademico in corso 2021/2022, al fine di garantire l’erogazione di tutte le mensilità richieste dagli studenti vincitori della borsa di studio;
– coprire la differenza tra le borse 2020/2021 degli studenti che hanno posticipato la partecipazione a causa della pandemia, e le borse 2021/2022 per le quali è stata disposto un incremento, al fine evitare disparità di trattamento sull’importo della borsa finanziata tra gli studenti che partecipano alla mobilità nello stesso anno, garantendo lo stesso importo a tutti i partecipanti al programma a prescindere dall’anno di finanziamento.
In particolare, tali somme aggiuntive, non possono beneficiare dell’esenzione da IRPEF prevista per le somme aggiuntive corrisposte dalle università per le borse studio “Socrates”. Ciò in quanto, la disposizione esentativa ha un ambito applicativo delimitato e le borse di studio ” Erasmus+”, in assenza di espressi riferimenti testuali, non possono essere considerate una particolare applicazione del programma ” Socrates”. Una interpretazione estensiva non può essere adottata in relazione alla normativa di esenzione, dato che questa, al pari delle norme agevolative, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
Ne consegue che le somme corrisposte dall’Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” in quanto accessorie, rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario.

Proroghe contrattuali nel settore Tessile Artigianato Veneto



Siglato il 21 marzo 2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la Filctem-CGIL regionale del Veneto, la Femca-CISL regionale del Veneto, la Uiltec-UIL regionale del Veneto, l’accordo di proroga del CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile, abbigliamento, calzature, bambole giocattoli, pulitintolavanderie, occhialeria ottica.


Le parti concordano di prorogare gli effetti del CIRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, sino al 28 febbraio 2023.
inoltre con il suddetto accordo è prevista la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (B01 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1 gennaio 2022 e fino al 28 febbraio 2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei B01 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel B01 di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1 aprile 2022 al 28 febbraio 2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 del mese di assunzione);
Resta inteso che con il presente accordo s’intende prorogata l’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 1.1 del CIRL 14 dicembre 2016 fino al 28 febbraio 2023
L’ERT sarà erogato esclusivamente ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
 


Settore Tessile Abbigliamento Calzature Bambole e Giocattoli
 































Livello

Mensile

Orario

6S 25,80 0,14913
6 23,00 0,13295
5 19,40 0,11214
4 16,60 0,09595
3 15,00 0,08670
2 13,50 0,07803
1 11,80 0,06820


Settore Occhialeria Ottica
 



























Livello

Mensile

Orario

6 21,40 0,12370
5 18,60 0,10751
4 15,80 0,09133
3 13,80 0,07977
2 12,80 0,07399
1 11,50 0,06647


Settore Pulitintolavanderie
 































Livello

Mensile

Orario

6S 27,40 0,15838
6 24,60 0,14220
5 20,60 0,11907
4 17,40 0,10058
3 16,00 0,09248
2 14,40 0,08323
1 12,60 0,07283


L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda.