CCNL Estetica Conflalavoro-Confsal: siglato il contratto



A livello economico previsti aumenti e l’erogazione dell’una tantum


Il 20 giugno è stato sottoscritto tra Conflavoro e Fesica-Confsal il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende operanti nei settori Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
A livello economico tra le novità l’erogazione di un importo a titolo di una tantum pari a 50,00 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale, da erogare in unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio 2024, riproporzionato nella misura del 70% per gli apprendisti.
Per quanto riguarda gli aumenti, di seguito i nuovi minimi.
































Livello Minimi dal 1° giugno 2024 Minimi dal 1° gennaio 2025  Minimi dal 1° gennaio 2026 Minimi dal 1° ottobre 2026
Livello Primo  1.593,50 euro 1.651,00 euro 1.700,20 euro 1.723,80 euro
Livello Secondo 1.456,00 euro 1.508,50 euro 1.553,10 euro 1.574,80 euro
Livello Terzo 1.380,00  euro 1.430,00 euro 1.473,00 euro 1.493,00 euro
Livello Quarto 1.301,00 euro 1.348,50 euro 1.388,90 euro  1.407,80 euro

CCNL Alberghi Conflavoro-Confsal: sottoscritto il rinnovo contrattuale



Novità in arrivo su classificazione del personale, assunzioni, apprendistato e minimi retributivi


Il 18 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, assistita da Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL che interessa le lavoratrici ed i lavoratori che operano nei settori del turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi. Il CCNL, che decorre dal 1° giugno 2024 ed ha scadenza al 31 maggio 2027, prevede un ampliamento del campo di applicazione, estendendo gli effetti contrattuali anche alle sale bingo e gaming hall, stabilendo una classificazione del personale unica. 
Novità anche per quel che concerne le diverse forme di assunzione, con una revisione del part-time, dello smart working e l’estensione della proporzione numerica per l’attivazione dei contratti a tempo determinato. A tal proposito, l’appendice che contiene le causali per i contratti a tempo determinato superiori a 12 mesi stabilisce un passo avanti in questo senso e un miglioramento per il settore. Inoltre, viene inserito anche l’istituto della stagionalità con l’elenco delle attività e le casistiche. Posta a revisione anche la disciplina dell’apprendistato, estesa anche alle sale bingo e gaming hall. Ovviamente, il rinnovo non ha tralasciato l’aspetto retributivo, con una revisione in aumento delle tabelle retributive. Di seguito le tabelle retributive relative ai vari settori.

Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, rifugi alpini, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggio e turismo




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A 2.331,55* 2.397,20* 2.463,00* 2.512,35*
Quadro B 2.153,05* 2.212,45* 2.271,85* 2.316,40*
1° livello 2.000,30  2.054,10 2.107,90 2.148,25
2° livello  1.821,70  1.869,15  1.916,55  1.952,15 
3° livello 1.713,70 1.757,30 1.800,90 1.833,55 
4° livello  1.612,70  1.652,70 1.692,70  1.722,70
5° livello  1.507,90 1.544,10 1.580,35  1.607,50
6° livello S 1.447,00 1.481,05 1.515,10 1.540,65
6° livello  1.425,30 1.458,55 1.491,80 1.516,75
7° livello  1.332,55 1.362,40 1.392,25  1.414,65 

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.


Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A  2.326,00*  2.392,00*   2.457,80* 2.507,15*
Quadro B 2.148,00* 2.207,60* 2.267,00* 2.310,55*
1° livello  1.995,00  2.049,25 2.103,05 2.143,40
2° livello  1.817,10 1.865,15 1.912,60  1.948,15 
3° livello 1.710,00 1.754,00 1.797,55 1.830,20
4° livello 1.610,00   1.650,05 1.690,05 1.719,05
5° livello  1.505,00 1.541,50 1.577,80 1.604,90 
6° livello S 1.444,10 1.478,70 1.512,75 1.538,30
6° livello 1.422,90 1.456,25  1.489,50 1.514,50
7° livello   1.328,70  1.358,55 1.388,40  1.410,80

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

Aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, porti e approdi turistici




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A 2.316,51*  2.401,55*  2.486,55* 2.550,45* 
Quadro B 2.144,65* 2.223,35* 2.302,05* 2.361,25* 
1° livello 1.998,20 2.071,55 2.144,90  2.200,05
2° livello 1.826,35 1.893,40 1.960,40 2.010,80 
3° livello 1.722,45  1.785,70  1.848,95 1.896,50
4° livello 1.625,30 1.684,95 1.744,60 1.789,45
5° livello 1.524,30 1.580,25 1.636,20 1.678,25
6° livello S 1.465,70 1.519,50 1.573,30  1.613,75
6° livello 1.444,95  1.498,00 1.551,05 1.590,95
7° livello 1.354,05 1.403,75 1.453,45 1.490,80

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

Aziende alberghiere minori




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A  2.303,15* 2.394.35*  2.479,60*  2.543,10*
Quadro B  2.132,60* 2.217,05* 2.296,00* 2.354,80*
1° livello 1.986,05 2.064,70 2.138,20 2.192,95 
2° livello  1.816,00  1.887,95 1.955,20 2.005,25
3° livello 1.713,35  1.781,20 1.844,65 1.891,90
4° livello 1.617,45 1.681,50  1.741,40   1.786,00
5° livello  1.517,00 1.577,10  1.633,25 1.675,10
6° livello S 1.459,05 1.516,85 1.570,85 1.611,10
6° livello 1.438,30 1.495,25 1.548,50 1.588,15
7° livello 1.348,05 1.401,45  1.451,35 1.488,50

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

Contribuzione 2024 per piccoli coloni e compartecipanti familiari



L’INPS fornisce indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2024, ricordando anche termini e modalità di pagamento dei contributi (INPS, circolare 4 luglio 2024, n. 80).


L’INPS, dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento per la contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (art. 28 D.P.R. n. 488/1968, art. 7 Legge n. 233/1990, D.Lgs. n. 146/1997), si sofferma sui contributi relativi all’anno 2024.


 


Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti 


 


Per l’anno 2024 continua a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.


 


Pertanto, l’aliquota per l’anno 2024 risulta così determinata:


 











Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
Concedente Concessionario Totale
21,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,99%

Riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro


 


Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti: 0,43% per gli assegni familiari; 0,03% per la tutela della maternità; 0,34% per la disoccupazione.


 


L’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1988 previsto dalla Legge finanziaria 2006, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.


 


Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:


 







Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005 1,00%

Contributi INAIL


 


I contributi INAIL sono fissati nella misura del 10,125% per assistenza infortuni sul lavoro e del 3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.


 


L’INPS ricorda in merito che, per l’anno 2024, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,11%. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.


 


Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024


 


Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2024 risultano così quantificate:


 

















TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

Termini e modalità di versamento dei contributi


 


L’INPS ricorda che i termini di scadenza per il pagamento delle 4 rate per la contribuzione relativa all’anno 2024 sono fissati al 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e al 16 gennaio 2025.


 


Infine, riguardo alle modalità di pagamento, si precisa che il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare tramite il sito istituzionale dell’INPS potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, accedendo al servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF”.


 

Rapporto situazione personale maschile e femminile: prorogato il termine

La compilazione potrà avvenire entro il 20 settembre 2024 (D.I. 2 luglio 2024).

Il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 2 luglio 2024 ha spostato il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 al 20 settembre 2024.

Lo slittamento si è reso necessario al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Comunque, fin dal 4 giugno scorso è disponibile per la compilazione, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Servizi Lavoro, il nuovo modello telematico per la presentazione del rapporto biennale da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Peraltro, da quest’anno è stata anche resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato “.xls” dei dati richiesti dal modello.

Ebav Veneto: contributo alle aziende per i costi di trascrizione e/o variazione

Le aziende artigiane della categoria trasporto merci possono richiedere il contributo solo se in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio

Entro il 31 luglio 2024 le aziende artigiane della categoria trasporto merci possono richiedere un contributo per i costi di trascrizione e/o variazione, sostenuti nell’anno di competenza 2023, da comunicare agli Enti preposti nel caso in cui risulti necessario operare modifiche a causa del decesso di titolare/socio azienda. Il contributo è previsto solo nel caso in cui sia presentata contestualmente una domanda A85 per spese funerarie titolare. Per il servizio in questione, l’accesso alle prestazioni Ebav è considerato possibile solo se l’azienda risulta in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio.
Il contributo è pari al 100% dei costi sostenuti. Il massimo erogabile è:
1.500,00 euro se l’azienda è aderente a Ebav da meno di 5 anni; 
3.000,00 euro se l’azienda è aderente a Ebav da più di 5 anni.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav informa che potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

Accesso ai servizi telematici dell’INPS, niente più PIN

A partire dal 1° settembre 2024 si potranno utilizzare SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS (INPS, circolare 2 luglio 2024, n. 77).

L’INPS ha comunicato che dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari sarà consentito esclusivamente mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS.

In realtà, già con la circolare n. 95/2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4 del D.L. n. 76/2020, l’INPS ha avviato il processo di dismissione dell’accesso ai servizi online con il PIN a favore delle nuove identità digitali appena citate.

Tuttavia, con la circolare in commento, viene ora resa nota la data precisa dalla quale l’accesso anche da parte delle aziende e dei relativi intermediari di cui alla Legge n. 12/1979, sarà consentito esclusivamente mediante gli strumenti digitali sopra elencati.

CCNL Vigilanza Privata: nuovo incontro per il rinnovo

I temi trattati sono stati salario e sicurezza 

Si è tenuto il 1° luglio l’incontro tra le associazioni datoriali e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per il rinnovo del CCNL Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza.
Innanzitutto è stato trattato, con esito negativo, il tema dell’Una Tantum (l’ipotesi del 16 febbraio prevedeva che le parti si sarebbero dovute incontrare entro il 30 aprile 2024 al fine di definire le modalità di corresponsione della una tantum). Ad oggi però le Parti non sono riuscite ad arrivare ad un punto di incontro. 
Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, anche alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca, le Parti hanno deliberato di richiedere un incontro al Ministero dell’Interno.
Inoltre, è stato deciso di inviare un sollecito al Ministero del Lavoro per un incontro in riferimento agli impegni assunti a marzo 2024 sul tema del dumping contrattuale e per la pubblicazione delle tabelle aggiornate al rinnovo contrattuale.
Infine, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto alle Associazioni Datoriali di emanare una circolare per la corretta applicazione del CCNL sottoscritto il 30 maggio 2023 e dell’ipotesi del 16 febbraio 2024.
Il prossimo incontro è fissato per il 31 luglio 2024.

CCNL Catering Aereo: con la retribuzione di luglio in arrivo nuovi minimi retributivi



Per il personale del trasporto aereo sono previste nuove retribuzioni 


Con il CCNL del 7 dicembre 2022 Federcatering, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal mese di luglio. I nuovi importi riguardano tutto il personale di terra e di volo per l’intera industria del Trasporto Aereo italiano le cui attività sono interessano i servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i servizi di manutenzione aeronautica; i servizi di gestione aeroportuale; i servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); i servizi di catering aereo e i servizi ATM diretti e complementari. Di seguito vengono riportati i nuovi minimi. 




















































Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.889,56 542,70 2.432,26
Quadro B 1.714,60 537,59 2.252,19
Categoria C 1.469,63 537,59 2.007,22
Categoria D 1.231,72 531,59 1.763,31
Categoria E 1.161,73 528,26 1.689,99
Categoria F 1.091,74 524,94 1.616,68
Categoria G 881,77 522,37 1.404,14
Categoria H 790,80 520,51 1.311,31
Categoria I 699,83 518,45 1.218,28

CCNL Alberghi Confcommercio: incontro per il rinnovo

Tra i temi trattati la sfera di applicazione, la maternità (obbligatoria), la paternità (obbligatoria e alternativa) ed i congedi parentali

Si è tenuto lo scorso 27 giugno il confronto tra Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs in merito al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
Durante l’incontro sono stati ripresi i seguenti temi:
– la sfera di applicazione con inclusione dei servizi termali e dei centri benessere integrati alle aziende alberghiere;
– la tutela per le donne vittime di violenza e contrasto alle molestie e alla violenza;
– la maternità (obbligatoria), paternità (obbligatoria e alternativa) e congedi parentali;
– la bilateralità;
– il contratto a tempo determinato (causali relative ai rapporti di lavoro sopra i 12 mesi e inferiori a 24 mesi);
– gli appalti di servizi/terziarizzazioni/internalizzazioni.
Il prossimo incontro è fissato per il 3 luglio 2024.

Arriva la disciplina della professione di guida turistica

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il regolamento con i criteri, l’istituzione dell’elenco nazionale e le modalità di esercizio della professione (D.M. 26 giugno 2024).

Con il D.M. 26 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, è stato approvato il Regolamento recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della Legge n. 190/2023 recante: “Disciplina della professione di guida turistica“.

Il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 13 luglio, regolamenta molteplici aspetti della professione: da quelli formativi alle modalità di esercizio del lavoro; dall’istituzione dell’elenco nazionale alle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione.

L’abilitazione

Il Capo I (articoli da 1 a 4) del decreto ministeriale in argomento si occupa di criteri e modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica nei quali vengono indicati i requisiti per la partecipazione all’esame nazionale, la procedura per il conseguimento dell’abilitazione e le prove di esame (scritta, orale e teorico-pratica).

L’elenco nazionale

Il Capo II del provvedimento (articoli da 5 a 12) istituisce l’Elenco nazionale delle guide turistiche, articolato in 2 sezioni: chi ha superato l’esame di abilitazione nazionale e chi ha ottenuto il riconoscimento della qualifica all’estero.

L’esercizio della professione

Gli articoli da 13 a 20 (Capo III) regolano le condizioni e le modalità per l’esercizio della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all’estero, ovvero: sulla base di titoli ottenuti nell’UE, dello Spazio economico europeo e in Svizzera (articolo 13), mentre l’articolo 20 cura l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli appena citati.

La formazione e l’apparato sanzionatorio

La disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica è il tema affrontato dagli articoli da 21 a 23, mentre il controllo, l’accertamento e l’irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative sono demandate ai comuni competenti in base al luogo.

I contributi da versare

Infine, gli articoli da 28 a 31 determinano i vari contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni: dal contributo di partecipazione all’esame di abilitazione a quello per il rilascio del tesserino; dal contributo per lo svolgimento della prova attitudinale alla copertura dei costi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione, di aggiornamento e di formazione complementare.