CCNL Sanità: prosegue il confronto per il rinnovo contrattuale

Le OO.SS. chiedono migliori condizioni di lavoro e maggiori stanziamenti economici. Il confronto è aggiornato al 29 luglio

La Fp-Cgil ha reso noto, con un comunicato stampa, la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del comparto Sanità pubblica 2022-2024. Il testo inviato dall’Aran è stato posto al vaglio delle OO.SS. e la Fp-Cgil ha espresso l’importanza di individuare una serie di modalità che possano rendere da un lato più attrattivo il settore e dall’altro funzionale. Su questo punto la gestione, tra le altre cose, delle ferie diventa fondamentale, in quanto troppo spesso soggette ad abbattimento indotto o forzoso da parte delle organizzazioni sindacali. La Sigla non si è dimostrata disposta ad arretrare sulla questione della pronta disponibilità, già ottenuta nel precedente rinnovo. Inoltre, è importante anche individuare dei meccanismi di tutela in un contesto di progressivo invecchiamento dei lavoratori, rendendo l’organizzazione del lavoro meno rigida e più attenta a quelli che sono i bisogni dei singoli, investendo sulla formazione e riservando almeno 2 ore a settimana all’aggiornamento professionale e ad assolvere agli obblighi in materia di Ecm. 
Dal punto di vista delle relazioni sindacali Fp-Cgil rimarca quanto sia indispensabile che i sindacati si riapproprino del dibattito su numerose materie contrattuali che invece, ad oggi, lasciano all’azienda la facoltà di prendere decisioni senza passare per la contrattazione. Un maggiore coinvolgimento dei sindacati fa sì che disposizioni come lo sfruttamento di professionisti in luogo di una carenza di organico venga evitato. In questo solco si inserisce la proposta dell’Aran dell’aumento dell’orario di lavoro. A questo e ad altri punti di mancata convergenza, la risposta delle Sigle è la mobilitazione al fine di rivendicare più risorse per finanziare il contratto, in modo tale che possa essere garantito un salario adeguato e condizioni di lavoro migliori. Il tavolo di contrattazione è aggiornato al 29 luglio.

CCNL Funzioni Centrali: salario accessorio per il personale all’estero del ministero degli Affari esteri

Con la rideterminazione dei fondi del 2019, 2020 e 2021 sono stati stabiliti i nuovi importi del salario accessorio per il personale all’estero 

Dopo la stipula definitiva di ieri all’Aran entra in vigore la sequenza contrattuale relativa al personale a contratto a legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, secondo quanto era stato previsto nella dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021. L’entrata in vigore della coda del contratto permette finalmente di rideterminare i fondi del 2019, 2020 e 2021, utili al riconoscimento del salario accessorio per il personale all’estero del ministero degli Affari esteri.
Poiché al personale sopra descritto non sono attribuibili i benefici economici previsti per il personale dei ministeri dal CCNL 9 maggio 2022, il Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere di cui all’art. 2, CCNL 19 maggio 2020, è incrementato, in luogo dei predetti benefici non attribuiti, dei seguenti importi pro-capite annui:
209,00 euro per l’anno 2019;
− rideterminati in 423,00 euro per l’anno 2020;
− rideterminati in 1.005,00 euro a decorrere dall’1/1/2021.
Gli importi pro-capite di cui sopra sono sommati al valore medio pro-capite già determinato ai sensi dell’art. 2, co. 4, CCNL del 19 maggio 2020. 
Inoltre in materia di assenze per malattia è stato previsto l’incremento dei giorni a retribuzione piena in caso di malattia da 90 a 120.

 

Maxi deduzione costo del lavoro, emanato il decreto attuativo

Il Dipartimento delle finanze del MEF ha pubblicato on line il provvedimento contenente le modalità applicative dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (D.M. 25 giugno 2024).

Il D.M. 25 giugno 2024 emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs, n. 216/2023 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF.

Il provvedimento dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 216/2023).

I beneficiari

I soggetti che possono beneficiare della maggiorazione sono (articolo 2):
– i titolari di reddito d’impresa: ovvero, le società di capitali ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale; le società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR e le imprese individuali;
– gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUI.

L’incremento occupazionale

L’articolo 4 del D.M 25 giugno 2024 prevede le modalità con le quali determinare l’incremento occupazionale. Al riguardo, il comma 1, dispone che l’agevolazione spetta nel caso in cui il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel precedente periodo d’imposta. 

Determinazione della maggiorazione

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore fra (articolo 5) :
– il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, quale risulta dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile;
– l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. 

Infine, l’articolo 6 del provvedimento in argomento rinvia alle ordinarie regole in materia di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi, ai fini della verifica della corretta fruizione dell’agevolazione.

 

CCNL Bancari Credito Cooperativo: proseguono le trattative

Costituzione del FOCC, modifiche statutarie relative al Fondo di Sostegno al Reddito ed incrementi retributivi al centro del confronto 

Nei giorni scorsi si è conclusa la prima delle tre giornate di incontri dedicati al rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed  al personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane tra Federcasse e Fabi First Cisl, Fisac-Cgil e Ugl Credito Uilca.
Per quanto riguarda l’argomento salariale, Federcasse ha dichiarato che è certo il recupero salariale, ma si necessita di un confronto sulle tempistiche e sull’ammontare degli arretrati. Resta, invece, problematica la questione della riduzione dell’orario di lavoro.
Durante l’incontro, sono proseguite le discussioni  sui temi relativi agli ultimi incontri. Restano, infatti, ancora da discutere la costituzione del FOCC e le modifiche statutarie relative al Fondo di Sostegno al Reddito, in quanto argomenti di cui è necessario un incontro ad hoc.
Le prossime riunioni sono fissate per il 27 e 28 giugno.

CCNL Autostrade: rinnovo polizza sanitaria fino al 30 giugno 2026

La polizza rimborso spese mediche sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026

Il 18 giugno 2024 si sono incontrate la Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Vl, per definire il rinnovo della polizza sanitaria, in scadenza al 30 giugno 2024. Unisalute, a seguito del confronto avvenuto nelle scorse settimane, ha dichiarato la necessità di rivedere la copertura economica della polizza in relazione al fatto che l’andamento tecnico della stessa non consente, alle attuali condizioni economiche, di proseguire con le medesime garanzie. 
Le Parti Sociali, nell’ambito della trattativa relativa alla contrattazione di secondo livello per il triennio 2024- 2026, hanno stabilito di investire in materia di salute e prevenzione dei dipendenti e dei loro familiari anziché destinare risorse una tantum per bonus carburante e/o altre forme non strutturali. Di conseguenza, per il rinnovo della polizza sanitaria è stato destinato un importo aggiuntivo a carico dell’azienda pari a 150,00 euro pro capite per i soli dipendenti. 
Quanto previsto, oltre a garantire le attuali condizioni, consentirà di non aumentare il premio a carico dei familiari e di introdurre i seguenti interventi migliorativi:
– riduzione di 5,00 euro della franchigia in rete per visite e accertamenti, passando dagli attuali 25,00 euro a 20,00 euro per ciascuna visita specialistica o accertamento diagnostico;
– riduzione di 20,00 euro della franchigia in rete per trattamenti fisioterapici, passando dagli attuali 70,00 euro/ciclo di terapia a 50,00 euro/ciclo di terapia;
– l’aumento del massimale garanzie oncologiche da 12.000,00 euro a 15.000,00 euro. 
La polizza rimborso spese mediche come sopra definita sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026.  

CCNL Riscossione Tributi: resoconto incontro sul telelavoro

Ultime fasi per l’accordo sul telelavoro, le OO.SS. hanno disdetto il contratto integrativo aziendale

Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uila-Uil e Unisin si sono incontrate nella giornata del 25 giugno per ultimare l’accordo sul telelavoro. Al fine di stilare la graduatoria finale, le domande pervenute, che sono state molte come si evince dal comunicato, sono state esaminate e ne sono state accolte 127 su 663; 5 sono in fase di istruttoria e 8 in fase di assegnazione; per le quali le domande possono essere accettate fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, risultano lavoratrici e lavoratori disabili in situazioni di gravità, ex art.3 comma 3 L.104/92 che non hanno ancora presentato domanda di accesso al telelavoro nei termini previsti, a cui è stata data facoltà di farlo, fermo restando i requisiti ed i criteri previsti dall’accordo. Il prossimo anno, le domande devono essere rinviate al fine di stilare una nuova graduatoria. 
Nel corso dell’incontro non si è discusso solo di telelavoro. Infatti, le OO.SS. hanno formalizzato all’Ente la disdetta del contratto integrativo aziendale vigente. Tuttavia, il contratto, che risulta in scadenza, continua a trovare applicazione per il tempo utile a definire la trattativa per il rinnovo. Il prossimo incontro è previsto per l’11 luglio nel corso del quale di parlerà dell’aggiudicazione della polizza sanitaria aziendale.

Utilizzo dei dati biometrici per la rilevazione delle presenze: il Garante dice no

Il Garante della privacy sanziona una società per aver usato i dati biometrici dei lavoratori per la rilevazione delle presenze sul posto di lavoro, ribadendo l’illiceità di tale utilizzo (Garante per la protezione dei dati personali, nota 26 giugno 2024, n. 525).

È possibile usare i dati personali dei dipendenti attraverso sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro? Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere negativo, ribadendo la propria posizione in merito.

 

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che lamentava il trattamento illecito di dati personali, attraverso un sistema biometrico installato presso le due unità produttive della società concessionaria. Con il reclamo, veniva anche denunciato l’utilizzo di un software gestionale con cui ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali.

 

Il Garante ha precisato nuovamente che l’utilizzo di dati biometrici non è consentito perché non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l’utilizzo del dato biometrico per la rilevazione delle presenze.

 

Pertanto, l’Autorità ha ricordato che neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per l’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

 

Inoltre, il Garante ha accertato che la concessionaria in questione, da più di 6 anni, raccoglieva attraverso un software gestionale dati personali relativi alle attività dei dipendenti per redigere report mensili da inviare alla casa madre, contenenti dati aggregati sui tempi impiegati dalle officine per le lavorazioni effettuate. Ciò avveniva senza un’idonea base giuridica e un’adeguata informativa che, nel contesto del rapporto di lavoro, è espressione del principio di correttezza e trasparenza.

 

L’Autorità, oltre a sanzionare la società, le ha quindi ordinato di conformare il trattamento dei dati effettuato mediante il software gestionale alle disposizioni della normativa privacy.

Ebinter Umbria: in arrivo aiuti per le imprese e i lavoratori

Le domande per accedere ai contributi e alla formazione gratuita possono essere presentate entro il 31 gennaio 2025

L’Ente bilaterale del terziario dell’Umbria ha stanziato contributi e formazione gratuita per l’anno 2024 dedicati al sostegno delle imprese e dei lavoratori. Per accedere ai benefici occorre presentare domanda online entro il 31 gennaio 2025 tramite la piattaforma dell’Ente. Per quel che riguarda gli interventi per le imprese sono previsti corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e contributo per la stabilizzazione dell’occupazione. Mentre, per gli interventi in favore dei lavoratori sono previsti aiuti per la genitorialità; evoluzione digitale, sostegno per figli con invalidità con un contributo di 500,00 euro; sostegno per il periodo di comporto e per il congedo parentale.
Inoltre, l’Ente ha previsto per le imprese un catalogo di oltre 80 corsi gratuiti, obbligatori e di riqualificazione in varie materie quali: amministrazione, commercio alimentare, comunicazione, gestione risorse umane, igiene ambientale, informatica, lingue straniere, marketing, web marketing e sicurezza sul lavoro. È prevista una figura specializzata, il Rappresentante del lavoratori per la sicurezza territoriale, messa a disposizione dei lavoratori e delle imprese che ha il compito di informare e rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e supportare i responsabili aziendali negli adempimenti previsti dalla normativa.

Ebav Veneto: Welfare contrattuale per l’apprendistato

Contributo a favore delle imprese per  l’acquisizione della qualificazione professionale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto fornisce un contributo rivolto alle imprese del settore Metalmeccanico e Odontotecnico per la trasformazione del contratto di apprendistato, per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, in contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015.
A tal fine, è necessario:
– inviare entro il 30 giugno 2024 la domanda congiuntamente alla copia della ricevuta di avvenuta comunicazione obbligatoria di trasformazione del contratto di apprendistato in apprendistato professionalizzante;
– il conseguimento del titolo di qualifica o diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore. 
L’ anno di competenza è l’anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante. Il servizio può essere richiesto anche per i contratti di apprendistato attivati antecedentemente al 1° gennaio 2021, la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell’anno di competenza.
Il contributo, pari a 400,00 euro, verrà erogato qualora siano decorsi almeno 4 mesi dal momento della trasformazione, con mantenimento del rapporto di lavoro, ovvero siano state inviate a Ebav 4 denunce mensili BO1 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista. 
La mancanza di dichiarazione IBAN o l’assenza di documentazione o di altri requisisti richiesti, potrebbero impedire la erogazione del contributo nei tempi previsti.

Contributi obbligatori 2024 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli

L’INPS rende noti gli importi dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 (INPS, circolare 25 giugno 2024, n. 74).

Entro i termini del 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025 dovranno essere pagati, attraverso il modello F24, i contributi obbligatori 2024 dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

 

Lo ricorda l’INPS nella circolare in oggetto in cui vengono comunicati anche gli importi della contribuzione IVS, di maternità e INAIL relativamente all’anno 2024. Nell’Allegato n. 1 alla circolare sono poi riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2024 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

 

Contributi IVS

 

La contribuzione IVS a carico dei soggetti in questione, come noto, è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in 4 fasce di reddito, a sua volta ottenuto moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla Legge n. 233/1990 in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

 

Per l’anno 2024 il reddito giornaliero è fissato nella misura pari a 63,06 euro. Le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione, né di giovane età, pari alla misura del 24%.

 

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale che, relativamente all’anno 2024, è pari a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

 

Anche nel 2024 i lavoratori autonomi con più di 65 anni di età, titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o con il sistema misto presso le gestioni dell’Istituto, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti (articolo 59, comma 15, Legge n. 449/1997).

 

Contributo di maternità

 

Il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Contributo INAIL

 

Relativamente al contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2024, lo stesso resta fissato nella misura capitaria annua di 768,50 euro per le zone normali e di 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.