CCNL Edilizia Industria: approvata la piattaforma unitaria

Temi centrali della piattaforma la sicurezza nei posti di lavoro e un aumento dei salari

Nei giorni scorsi è stata approvata  da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil la piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL Edilizia Industria. I sindacati hanno evidenziato, innanzitutto, che il settore ha conosciuto uno sviluppo vertiginoso dovuto ai bonus e superbonus per le ristrutturazioni abitative; alla fase di avvio del PNRR e al conseguente ammodernamento infrastrutturale.
Di seguito le richieste di maggior rilievo.
Diritto di assemblea dei lavoratori
Si richiede la revisione della normativa contrattuale in merito alla richiesta delle Assemblee dei lavoratori. I sindacati richiedono di poter convocare l’assemblea con i lavoratori, anche in assenza di RSU/RSA.
Organizzazione del lavoro 
A causa delle variazioni climatiche e dell’aumento delle temperature, viene richiesto in particolar modo nel periodo estivo, una maggiore flessibilità sulla programmazione del lavoro. 
Potenziamento RLST- RLS
Al fine di una maggiore prevenzione si chiede un potenziamento contrattuale delle visite degli RLST. A tal proposito, viene richiesta un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita.
Preposto alla sicurezza
per tale figura, viene richiesta:
– una indennità percentuale sulla retribuzione;
– la copertura assicurativa nei casi di contenzioso;
– l’individuazione dell’incaricato tra i livelli più alti assegnati a quel particolare sito in lavorazione, comprese le sedi aziendali o le unità locali.
Tecnico di cantiere
Per le figure, responsabili di progetti, si richiede  l’inquadramento minimo al 7° livello.
Aumento salariale
Viene richiesto un aumento retributivo, al parametro 100, pari a 275,00 euro.

Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile: nuove modalità di redazione

Entro il 15 luglio 2024 le aziende con più di 50 dipendenti devono presentare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023 redatto con le nuove modalità telematiche (D.M. 3 giugno 2024).

Pubblicato il 4 giugno 2024 nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto in oggetto che definisce le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.

 

La novità, già preannunciata dallo stesso Ministero con proprio comunicato del 3 giugno scorso, è rappresentata dal nuovo modello telematico per la redazione de documento. 

 

Le aziende interessate, infatti, devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica attraverso la compilazione on-line del modulo allegato al decreto in commento – accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero con altri sistemi di autenticazione previsti – all’apposito applicativo informatico reso disponibile sul sito istituzionale.

 

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, l’applicativo informatico, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

 

I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.

 

Laddove dall’esame del rapporto biennale le consigliere e i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l’esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.

 

Per partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale, in attesa che sia reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’apposito applicativo informatico, l’azienda può produrre copia del rapporto già presentato con riferimento al biennio precedente.

 

Il termine per la presentazione del rapporto biennale è fissato, in fase di prima applicazione delle nuove modalità di trasmissione, limitatamente al biennio 2022-2023, al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

CIRL Trasporto Merci Marche: siglato il contratto di rinnovo

In vigore dal 1° giugno 2024 le nuove disposizioni che interessano i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane 

Confartigianato Trasporti, CNA-Fita, Casartigiani SNA e CLAAI, insieme alle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti hanno firmato il nuovo contratto integrativo della regione Marche, inerente il Settore Trasporto Merci.
Il nuovo testo contrattuale, che è in vigore dal 1° giugno 2024, al fine di favorire la ripresa del settore, prevede:
– attraverso la stipula di un accordo individuale, la possibilità per il lavoratore di svolgere la propria mansione in “smart working”, garantendo una flessibilità in termini di spazio e tempo;
– l’erogazione di buoni pasti elettronici pari a 7,50 euro per gli operai e 7,00 euro per gli impiegati che non sono soggetti all’indennità di trasferta;
– l’istituzione della Banca ore individuale, affinché il dipendente possa recuperare le ore di straordinario effettuate ed ivi accantonate;
– una indennità pari 40,00 euro a titolo di indennità di sicurezza stradale per il personale viaggiante che non commette infrazioni durante l’anno.
Inoltre, per le sole aziende i cui autisti adottano un orario a regime di flessibilità da 47 ore settimanali, si garantisce la fruizione di 12 ore di permessi aggiuntivi all’anno funzionali al recupero psicofisico.

CCNL Formazione Professionale: nuovi minimi da giugno



A giugno prevista la prima tranche di aumenti per i lavoratori del settore 


Il CCNL del 1° marzo 2024 sottoscritto da Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Conf.sal e dalle Associazioni datoriali Forma, Cenfop ha previsto per il personale dipendente dagli Enti di Formazione Professionale incrementi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024.
Di seguito i nuovi minimi.
































Livello Importo
I 1604,19
II 1697,07
III 1798,93
IV 1936,77
V 2017,63
VI 2286,10
VII 2393,14
VIII 2576,62
IX 3160,14

La seconda tranche è prevista da settembre 2025.

Compensi parasubordinati: istruzioni per il flusso Uniemes e aliquote 2024

L’INPS fornisce istruzioni sulla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei codici <Tipo rapporto> relativi ai compensi erogati ai parasubordinati per i quali vi è obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso la Gestione separata (INPS, messaggio 3 giugno 2024, n. 2090).

A seguito dell’attività di monitoraggio sulla corretta applicazione delle aliquote valevoli per le varie tipologie di rapporto di lavoro, l’INPS ha riscontrato la presenza di flussi Uniemens nei quali sono stati indicati codici <Tipo rapporto> abbinati ad aliquote errate.

 

In tali casi la procedura dei flussi Uniemens blocca l’invio del flusso contenente errori e invia un messaggio informativo di errore.

 

Nel messaggio in oggetto, l’Istituto si occupa, in particolare, dei lavoratori parasubordinati per i quali vi è obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, individuando i codici <Tipo rapporto> da inserire nel flusso delle denunce mensili (Uniemens) relativi ai compensi ad essi erogati.

 

In allegato al messaggio, per consentire di identificare correttamente i codici relativi ai <Tipo rapporto>, sono pertanto riportate in tabella le aliquote che devono essere indicate in vigore per l’anno 2024, suddivise tra aliquote da applicare per i lavoratori assicurati presso altra cassa previdenziale obbligatoria o titolari di pensione e quelle per coloro che sono privi di altra forma di previdenza obbligatoria.

 

L’INPS avverte che non devono essere utilizzati codici <Tipo rapporto> non presenti nella tabella allegata, in quanto non più validi per l’anno 2024 a seguito del mutato quadro normativo di riferimento.

 

CCNL Alimentari Piccola Industria: in arrivo nuovi minimi retributivi in busta paga



Con la retribuzione di giugno, nuovi minimi per i dipendenti del settore


L’Associazione datoriale Unionalimentari insieme alle Sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL 12 luglio 2021, all’interno del quale vengono stabiliti nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024 per le aziende ed i dipendenti della piccola e media industria alimentare e per il settore della panificazione. Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi al settore della piccola e media industria alimentare.






























































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
Quadro 2.635,82 546,43 10,33 3.192,58
1 2.535,82 544,42 10,33 3.090,57
2 2.205,04 537,57 10,33 2.752,94
3 1.819,19 529,58 10,33 2.359,10
4 1.598,69 525,01 10,33 2.134,03
5 1.433,30 521,59 10,33 1.965,22
6 1.323,02 519,31 10,33 1.852,66
7 1.212,79 517,03 10,33 1.740,15
8 1.102,54 514,74 10,33 1.627,61

Minimi retributivi Settore Panificazione


























Livelli  Minimi 
1.690,49
1.558,55
3° A 1.435,72
3° B 1.336,40
1.127,36
1.004,07
845,74

Lavoro sportivo: le modifiche alla disciplina per i volontari

Vengono imposti nuovi limiti per i rimborsi e obblighi comunicativi mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.L. 31 maggio 2024, n. 71).

Il D.L. n. 71/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso.

In particolare, il provvedimento (articolo 3) concentra la sua attenzione sulle prestazioni dei volontari sportivi, modificando quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2021 (cosiddetta Riforma dello sport) e dei dipendenti pubblici in ambito sportivo.

I nuovi obblighi per i volontari sportivi

Il D.L. n. 71/2024 (articolo 3, comma 3, lettera b) sostituisce il comma 2 dell’articolo 29 della Riforma dello sport elevando la soglia dei rimborsi per le spese dei volontari sportivi dai 150 euro precedenti agli attuali 400 euro mensili. La nuova disposizione prevede, infatti, che le prestazioni dei volontari continuino a non essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, tuttavia, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo, appunto, di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Inoltre, per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in una apposita sezione, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL.

La comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), nonché tramite il sistema pubblico di connettività (articolo 73 del medesimo codice dell’amministrazione digitale), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi non concorrono, peraltro, a formare il reddito del percipiente, ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità contributiva (previsti dall’articolo 35, comma 8-bis della Riforma dello sport), nonché dei limiti di non imponibilità fiscale previsti dall’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021.

Lavoro sportivo e dipendenti pubblici

Inoltre, il D.L. n. 71/2024 interviene anche in materia di lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche impegnati in ambito sportivo. In particolare, con la modifica l’articolo 25, comma 6, terzo periodo del D.Lgs. n. 36/2021, si aggiunge la soglia dei 5.000 euro annui per far scattare la necessità di una autorizzazione preventiva.

Infatti, nel caso nel quale l’attività dei soggetti rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo superiore ai 5.000 euro annui, essa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Invece, con l’aggiunta di una lettera f-ter al comma 6 dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (articolo 3, comma 1, lettera a, D.L. n. 71/2024), si stabilisce che sono esclusi dalle incompatibilità con il lavoro pubblico le prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

Inoltre, si stabilisce uno specifica previsione temporale per le comunicazioni relative alle collaborazioni sportive dei dipendenti pubblici (aggiunta di un secondo periodo al comma 11 dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2021) prevedendo che: per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni dei soggetti pubblici o privati all’amministrazione di appartenenza circa l’ammontare dei compensi sono effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

Infine, dal punto di vista fiscale, viene abrogata la lettera a) dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi che inseriva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

 

 

Irregolare percezione Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: attività di vigilanza

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce finalità e strategie di intervento del Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell’ADI (D.M. 28 marzo 2024, n. 121).

È stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto lavoro, convertito con modificazioni in Legge n. 85/2023). 

 

Infatti, secondo la citata disposizione normativa, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

 

L’INL, dunque, a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026, nell’ambito delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvia una specifica attività di vigilanza finalizzata a contrastare l’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, in collaborazione con uno specifico contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri – Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dell’INPS e della Guardia di finanza.

 

L’attività di controllo è realizzata sulla base di criteri fondati sull’analisi del territorio e del contesto sociale di riferimento, al fine di individuare le aree maggiormente critiche.

 

L’Ispettorato si avvale anche delle informazioni messe a disposizione dall’INPS, pianificando l’attività per periodi di volta in volta non inferiori a 3 mesi, con riferimento sia agli ambiti territoriali, sia settoriali di intervento. 

 

L’articolo 2, comma 2 del decreto in trattazione stabilisce che gli accertamenti ispettivi e le verifiche amministrative dell’INPS sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti percettori dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, o possibili percettori, devono interessare nel 2024 un numero non inferiore a 5.000 soggetti mentre, per gli anni 2025 e 2026, il numero di individui da sottoporre a verifica verrà individuato con un successivo decreto.

 

L’INL deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione annuale sui risultati delle attività di verifica previste dal decreto in trattazione.

 

Infine, l’articolo 3 prevede una collaborazione con le parti sociali e le Amministrazioni territoriali: viene disposto il coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori maggiormente a rischio, nonché delle Amministrazioni territoriali operanti negli ambiti in cui si registra il più alto tasso di violazioni concernenti la corretta instaurazione dei rapporti di lavoro.

 

La suddetta collaborazione si attua anche attraverso una specifica attività divulgativa, da parte dei soggetti sopra menzionati, volta a informare sulle condizioni di accesso all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro e sulle conseguenze derivanti dall’illecita percezione del beneficio.

CCNL Metalmeccanica Industria: ancora distanze tra le Parti Sociali in tema di salario

Nonostante le forti distanze sul fronte salariale sono stati calendarizzati quattro incontri per esaminare tutti i punti della piattaforma

Il giorno 30 maggio 2024 ha avuto inizio, presso la sede di Confindustria a Roma, la trattativa di rinnovo del contratto per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti tra le delegazioni trattanti di Fim, Fiom, Uilm e i rappresentanti di Federmeccanica e Assistal. I sindacati hanno presentato un’ipotesi di piattaforma 2024/2027 – approvata dal 98% dei lavoratori – che, dal punto di vista salariale, chiede un aumento di 280,00 euro mensili sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex 5° livello). Tra le altre richieste l’avvio di una fase di sperimentazione per una riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, a parità di salario, lotta alla precarietà, riduzione della catena degli appalti e dei subappalti. 
La riunione in modalità assembleare si è aperta con l’intervento del Presidente di Federmeccanica, ricordando il lavoro fatto nei precedenti contratti e il modello di relazioni sindacali e regole condivise in particolare dal punto di vista economico. Ha inoltre precisato come a causa dell’inflazione, costi dell’energia, carenza di credito, si sono ridotti di molto i margini operativi e di miglioramento.
Le OO.SS. hanno invece rappresentato che gli ultimi rinnovi contrattuali si sono costruiti in un contesto difficile dentro una dinamica, non conflittuale ma innovativa e costruttiva, rinnovando nei termini di scadenza. Questo ha permesso di tutelare diritti e salario dei lavoratori e alle imprese di mantenere alto il livello competitivo. Questa consapevolezza deve responsabilizzarci, come abbiamo fatto con il documento redatto per il settore dell’auto. 
Nella Piattaforma sottoposta per l’avvio del contratto sono stati però riscontrati elementi di contrarietà, a partire dal salario. Sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, secondo i Sindacati è necessario un lavoro collettivo di prevenzione a partire dal rafforzamento e utilizzo dei break formativi. Inoltre va rafforzato il welfare in tutti i suoi aspetti. Ancora nella piattaforma è stato inserito anche il tema della riduzione dell’orario.
In conclusione il direttore generale di Federmeccanica ha consegnato un documento alle delegazioni trattanti, in cui sono rappresentate le posizioni di Federmeccanica e Assistal rispetto alla piattaforma presentata oltre ad alcune considerazioni e analisi sullo stato del settore. Sulla parte salariale le associazioni datoriali hanno ribadito la loro distanza rispetto alla richiesta salariale di Fim, Fiom, Uilm. 
Nonostante le forti distanze sul fronte salariale, sono stati calendarizzati quattro incontri previsti per le date 18-27 giugno e 11-26 luglio, in cui verranno esaminati tutti i punti della piattaforma. 

CCNL Funzioni Locali: al via il negoziato per il rinnovo del CCNL

Tra gli obiettivi, la valorizzazione del personale e il rafforzamento delle relazioni sindacali

Il 29 maggio 2024 le Parti sociali hanno dato il via al rinnovo del CCNL 2022-2024. A parere delle sigle sindacali, è necessario proseguire, attraverso lo strumento contrattuale ed extracontrattuale, l’azione di valorizzazione del personale avviata con la revisione dell’ordinamento professionale attuata con il CCNL 2019-2021, sia rafforzando le specifiche sezioni professionali, sia rendendo praticabili i passaggi di area anche in deroga ai titoli di studio e all’obbligo di reclutamento dall’esterno.
A tal fine, le stesse insistono anche per:
– la rimozione degli ostacoli che limitano la contrattazione integrativa imposti dalla Legge Madia;
– prorogare i termini per le progressioni verticali in deroga, rifinanziandole opportunatamente;
– liberare i vincoli che si frappongono alla destinazione delle risorse al finanziamento del welfare contrattuale;
– migliorare le relazioni sindacali (rafforzando gli strumenti partecipativi in materia di piani dei fabbisogni) sulle progressioni verticali ordinarie e sulle altre materie relative alla gestione del rapporto di lavoro che impattano maggiormente sulla disciplina del rapporto di lavoro.
Infine, ulteriori miglioramenti sono richiesti anche in tema di tutele individuali, quali i congedi parentali, tutele per la maternità, lavoro agile e da remoto.
La trattativa avrà seguito con l’appuntamento fissato per venerdì 14 giugno alle ore 11.