Assegno di maternità, la rivalutazione per il 2024

Comunicati l’importo e il limite di reddito aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT (INPS, circolare 29 febbraio 2024, n. 40).

L’INPS ha reso noto l’importo e il limite di reddito per l’anno 2024 relativi all’assegno di maternità concesso dai comuni, aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 5,4%.

Di conseguenza, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per 5 mensilità e, quindi, a complessivi 2.020,85 euro.

Da parte sua, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 20.221,13 euro.

 

Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni: assegno di integrazione salariale

L’INPS fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 895).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023, ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (Fondo TLC), al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia di cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’INPS rende noto che, in data 14 febbraio 2024, è stato emanato il decreto con il quale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo TLC, che diviene, conseguentemente, pienamente operativo.

 

Conseguentemente, sono autorizzate dal Comitato amministratore le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024.

 

Il Fondo TLC garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024.

 

L’INPS precisa che saranno, comunque, considerate valide le domande presentate successivamente ai termini normativamente previsti, per periodi di sospensione intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e la data di pubblicazione del prossimo messaggio con cui saranno fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

La conversione in legge del Milleproroghe: gli interventi sul lavoro

Pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio 2024 la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 215/2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, con novità, tra l’altro, sul contratto a termine e sul lavoro sportivo (Legge 23 febbraio 2024, n. 18). 

Entra in vigore oggi la Legge n. 18/2024 che ha convertito il D.L. n. 215/2023 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) apportando alcune significative modifiche anche nel settore del lavoro.

 

In tal senso, sono da segnalare le novità introdotte alla disciplina dei contratti a termine e a quella del lavoro sportivo.

 

Riguardo ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e al termine di durata, la Legge di conversione è intervenuta sull’articolo 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2015, stabilendo che, in assenza della previsione dei contratti collettivi, il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti entro il 31 dicembre 2024, in luogo del termine precedentemente fissato al 30 aprile 2024 (art. 18, co. 4-bis, Legge n. 18/2024).

 

Le modifiche nel settore sportivo sono contenute, invece, nell’articolo 14, comma 2-bis e seguenti della Legge in questione.

 

In particolare, in materia di comunicazioni ai centri per l’impiego relative a lavoratori sportivi, il nuovo comma 6-quater dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede ora che, in sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024, mentre prima il termine a disposizione era entro il 30 gennaio 2024.

 

Si tratta delle comunicazioni ai centri per l’impiego che riguardano i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico. 

 

Dal punto di vista previdenziale, gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024 (e non più entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 36/2021), per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (art. 14, co. 2-ter, Legge n. 18/2024). 

 

Ancora, il comma 2-quater del medesimo articolo 14 della Legge stabilisce che “sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

 

Si segnala, infine, che l’incentivo per l’assunzione delle persone con disabilità di cui all’articolo 28, comma 1, primo periodo del D.L. n. 48/2023 è riconosciuto per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 (in luogo del 1° agosto 2022) e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

FasG&P: attivazione Piani sanitari con Unisalute

I lavoratori già iscritti dal 2023 possono utilizzare le garanzie già nel primo trimestre 2024, mentre i nuovi iscritti dal 1° aprile 2024

Il FasG&P, Fondo di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell’industria della Gomma Cavi Elettrici ed Affini e delle Materie Plastiche, ha informato che sono stati associati al Fondo sanitario i dipendenti a cui si applica il CCNL gomma plastica e cavi e le loro aziende che hanno provveduto a versare i contributi trimestrali. 
In particolare, sono stati associati i dipendenti che risultavano assunti al 31 dicembre 2023 ed il contributo versato per ciascuno è pari a 42,00 euro (14,00 euro al mese totalmente a carico dell’azienda) a cui sono stati aggiunti i contributi a carico del lavoratore che ha deciso di aderire al piano Plus o ai piani per il nucleo familiare (Nucleo 1 e Nucleo 2).
Per utilizzare le garanzie l’iscritto deve registrarsi al sito di Unisalute oppure all’app Unisalute UP, oppure telefonare al numero verde:
– lavoratori già iscritti dal 2023 possono utilizzare le garanzie già nel primo trimestre 2024;
– lavoratori che sono stati appena iscritti possono registrarsi a partire dal 1° aprile 2024 (data di partenza delle garanzie assicurative).
Nel caso in cui l’azienda non sia riuscita a registrare i propri iscritti o in caso di mancato pagamento dei contributi, la copertura non decorre dal 1° aprile ma dal 1° luglio 2024, sempreché le aziende comunichino le iscrizioni delle anagrafiche e provvedano al versamento della contribuzione entro il 16 aprile 2024

 

Ebit Lazio: erogato il contributo attività sportive 2024

Corrisposto il contributo a tutti i lavoratori di aziende aderenti alla Bilateralità

Ebit Lazio, Ente Bilaterale del Terziario, Distribuzione e Servizi della Regione Lazio, comunica ai dipendenti delle aziende sue aderenti, che entro il 15 aprile 2024, vi è la possibilità di inoltrare la domanda per accedere al contributo relativo alle spese sostenute per le attività sportive e motorie svolte dai medesimi o dai figli a carico. Tale contributo è contenuto nel pacchetto “servizi welfare” creato appositamente dall’Ente nei loro confronti. A tal proposito Ebit comunica che, le domande devono essere realizzate accedendo al Sistema di Gestione Servizi (Dkb/Ebtl) e che, qualora già in possesso, si può accedere mediante le relative credenziali e a nome dell’iscritto alla Bilateralità.
Dopodiché accedendo alla sezione “Rimborso attività sportive” si può avere l’opportunità di compilare ed inviare la domanda allegando tutti i documenti appositi.
Se la richiesta contributiva entra in graduatoria, il contributo viene liquidato sino a concorrenza della spesa realmente sopportata e certificata, con un massimo di 150,00 euro fino a esaurimento del budget annualmente stanziato.
Da ultimo si specifica che, per ulteriori dettagli sui beneficiari del contributo, sui parametri per potervi accedere e quanto ancora non indicato, si invita a leggere attentamente il regolamento servizi welfare.

CCNL Istruzione e ricerca: quarto incontro all’Aran

Positivo l’incontro per l’integrità della retribuzione dei dirigenti scolastici. Con il prossimo incontro prevista la chiusura delle trattative

Con il quarto incontro tenutosi all’Aran, la Flc-Cgil ha reso noto l’esito positivo del meeting per la trattativa per il rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021. Con la bozza inviata dall’Agenzia alle organizzazioni sindacali in vista dell’incontro erano state effettuate le modifiche rispetto al testo precedente che riguardano:
– l’inserimento tra le materie oggetto di sola informazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e della costruzione dei Fondi per il salario accessorio, per la dirigenza scolastica FUN;
– innalzamento della percentuale riservata alla mobilità territoriale;
– ripristino della retribuzione di parte variabile per i dirigenti scolastici all’estero.
Nel corso del meeting, le OO.SS. hanno espresso piena soddisfazione per la modifica introdotta circa la retribuzione dei dirigenti scolastici all’estero. Invece, è stata indicata come insufficiente la proposta per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Con l’occasione è stata ribadita la possibilità di modificare l’art. 9 del CCNL Area V del 15 luglio 2010 e di prevedere la totale liberalizzazione della mobilità interregionale da effettuare sul 100% dei posti disponibili. 
Con l’occasione, sono stati ribaditi i punti già precedentemente esposti negli incontri precedenti che vertevano sull’introduzione degli importi della retribuzione di posizione di parte variabile; l’eliminazione dell’automatismo del passaggio al licenziamento in caso di recidiva ad una sospensione dal servizio previsto nel Codice disciplinare; la definizione della modalità di restituzione al ruolo docente; la definizione delle modalità di gestione dei riposi compensativi: la modifica dell’art. 19 che riguarda i compensi che spettano per gli incarichi aggiuntivi per la realizzazione di progetti con specifici finanziamenti, che è finalizzata all’eliminazione del versamento della quota del 20% nei fondi regionali. 
Con il prossimo incontro, calendarizzato per il 13 marzo, si prospetta la possibilità di chiudere le trattative. 

Ebav Veneto: stabilito il contributo per il rinnovo parco veicoli

Previsto per le aziende di trasporto merci un contributo fino a 1.000 euro per ciascun veicolo acquistato

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle sole Aziende della categoria “trasporto merci” per l’acquisto di un veicolo a motore o un’imbarcazione.
Il contributo non può essere richiesto da un’azienda che ha già ottenuto un contributo nei due anni di competenza precedenti. Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva e l’anno di competenza è l’anno della data di fattura o data del contratto di leasing.
Per l’acquisto di un veicolo nuovo
Previsto un contributo fino a 1.000 euro per ogni acquisto di veicolo (Autocarri o Autoveicoli) per il trasporto delle merci conformi a direttive Euro 5 o successive.
Per la trasformazione di veicoli a motori in alimentazione mista
Il contributo è valido per le cilindrate a partire da 4.000 cc e con motori Euro 0-1-2-3.Previsto il rimborso fino al 50% della spesa con massimo erogabile fino a 1.000 euro.
Per l’acquisto di una nuova imbarcazione 
Previsto un contributo fino a 1.000 euro per ogni imbarcazione.
E’ previsto un solo acquisto per azienda nell’anno di competenza.
Le domande devono essere inviate entro il 30 aprile 2024.

CIPL Edilizia Industria Venezia: definita l’erogazione dell’EVR 2024



Con la retribuzione di marzo in arrivo l’Elemento variabile della retribuzione per i dipendenti del settore


La Cassa edile di Venezia ha comunicato alle imprese edili ed affini della provincia veneta, ai consulenti del lavoro e alle OO.SS. edili provinciali che le le Parti Sociali hanno valutato i dati territoriali per la definizione dell’Elemento variabile della retribuzione ed hanno concordato che l’EVR 2023 può essere erogato con le retribuzioni di marzo 2024, nella misura del 100%.
La disposizione avviene in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 17 del CIPL Edilizia Industria Venezia del 21 luglio 2022. Ricordiamo che il calcolo che stabilisce l’erogazione massima dell’EVR riguarda gli operai e gli impiegati e viene effettuato sulla base delle sole ore ordinarie effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2013.
Nel calcolo delle ore sono comprese anche quelle previste dalla legge e riservate alle assemblee sindacali, per la formazione e i permessi per esercizio di cariche sindacali. Le suddette ore vengono moltiplicate per il valore orario attribuito ad ogni livello. Il calcolo viene riportato nella tabella di seguito.




























EVR 2023
Livello Importo
Operaio comune/impiegato 1° livello 0,24 euro valore lordo X ora
Operaio qualificato/impiegato 2° livello 0,28 euro valore lordo X ora
Operaio specializzato/impiegato 3° livello 0,31 euro valore lordo X ora
Operaio/impiegato 4° livello 0,33 euro valore lordo X ora
Impiegato 5° livello 0,35 euro valore lordo X ora
Impiegato 6° livello 0,42 euro valore lordo X ora
Impiegato 7° livello 0,47 valore lordo X ora

 

Dall’UE i nuovi valori limite per l’esposizione dei lavoratori al piombo

Il Consiglio dell’Unione europea riduce i valori limite per l’esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici e fissa per la prima volta i valori limite per i diiosocianati (Consiglio UE, comunicato 26 febbraio 2024).

È noto che l’esposizione prolungata al piombo incide sulle funzioni riproduttive e sullo sviluppo fetale, oltre a danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue. Per questo motivo, dal 1982 sono in vigore nell’UE norme per limitare l’esposizione professionale al piombo.

 

Il Consiglio UE ha adottato una direttiva che fissa nuovi limiti per l’esposizione al piombo e stabilisce, inoltre, il primo limite complessivo in assoluto di esposizione professionale per i diisocianati, un altro gruppo di sostanze chimiche che notoriamente causano asma e altre malattie respiratorie.

 

Al fine di consentire agli Stati membri di disporre di tempo sufficiente per aggiornare efficacemente i processi di produzione e attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione, i nuovi limiti, dopo un periodo transitorio, entreranno in vigore il 31 dicembre 2028.

 

La direttiva approvata rivede i valori limite per il piombo riducendoli di 5 volte e fissandoli come segue:

 

– limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m³) a 0,03 mg/m³;
– valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 millilitri di sangue (70 μg/100 ml) a 15 μg/100 ml (30 μg/100 ml fino al 2028).

 

I lavoratori che presentano livelli elevati di piombo nel sangue a causa di un’esposizione verificatasi prima del recepimento della direttiva saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica. Potranno continuare a lavorare con il piombo solo se i loro livelli di tale sostanza nel sangue mostreranno una tendenza al ribasso.

 

Inoltre, per proteggere dagli effetti del piombo tossici per la riproduzione si applicheranno valori limite inferiori (4,5 μg/100 ml) per le misure di sorveglianza sanitaria riguardanti le lavoratrici in età fertile.

 

La direttiva, come detto, è il primo atto legislativo dell’UE che fissa valori limite anche per i diiosocianati, un gruppo di sostanze nocive cui sono attualmente esposti 4,2 milioni di lavoratori.

 

I valori limite per i diisocianati sono i seguenti:

 

– limite generale di esposizione professionale pari a 6 μg NCO/m³ (10 μg/m³ fino al 2028);
– limite di esposizione di breve durata pari a 12 μg NCO/m³ (20 μg/m³ fino al 2028).

 

Si attende la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, con la conseguente entrata in vigore il ventesimo giorno successivo.

Sicurezza sul lavoro: i provvedimenti del Governo

Tra le misure approvate dal Consiglio dei ministri la patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri (Consiglio dei ministri, comunicato 26 febbraio 2024, n. 71).

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 26 febbraio una serie di norme in materia di contrasto del lavoro nero e per favorire i controlli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Più nel dettaglio, lo schema di decreto legge prevede: misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lotta al lavoro irregolare

In particolare, sul versante della prevenzione e del contrasto del lavoro irregolare, si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante, ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro; sia disposizioni di natura repressiva come sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori.

La patente a punti per le imprese

Introdotto anche un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, la cosiddetta patente a crediti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili

Aspetti contributivi e di controllo dei costi

Viene prevista l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva e la verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati.

Lavoro domestico

Viene introdotto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a 6.000 euro nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.