I contributi dei lavoratori domestici per il 2024



Forniti gli importi dovuti per l’anno in corso a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 23).


L’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per il 2024 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare la contribuzione per questa categoria di lavoratori.


 


L’INPS segnala che restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della Legge n. 388/2000, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge n. 266/2005, con decorrenza 1° gennaio 2005. L’Istituto conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva.


 


Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.


 


Infine, va ricordato che la Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto, all’articolo 1, comma 286, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.


 


Pertanto, grazie a questa facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della medesima facoltà. Con la stessa decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. 


 


Di seguito si riportano alcune tabelle esposte nella circolare in commento.


 


A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012


 




















RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
 

fino a € 9,40


 


oltre   € 9,40


fino a € 11,45


 


 


oltre € 11,45

 

€ 8,33


 


 


€ 9,40


 


 


€ 11,45

 

€ 1,66 (0,42) (2)


 


 


€ 1,88 (0,47) (2)


 


 


€ 2,29 (0,57) (2)

 

€ 1,67 (0,42) (2)


 


 


€ 1,89 (0,47) (2)


 


 


€ 2,30 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06 € 1,21 (0,30) (2) € 1,22 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).


(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


 


B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato


 




















RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota

CUAF (1)

 

fino a € 9,40


 


oltre   € 9,40


fino a € 11,45


 


 


oltre € 11,45

 

€ 8,33


 


 


€ 9,40


 


 


€ 11,45

 

€ 1,78 (0,42) (2)


 


 


€ 2,01 (0,47) (2)


 


 


€ 2,45 (0,57) (2)

 

€ 1,79 (0,42) (2)


 


 


€ 2,02 (0,47) (2)


 


 


€ 2,46 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06  € 1,29 (0,30) (2)  € 1,30 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).


(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Le aliquote contributive del 2024 per gli iscritti alla Gestione separata



L’INPS si occupa della contribuzione dovuta dai lavoratori iscritti alla Gestione separata per l’anno 2024, rendendo note le aliquote contributive e l’importo del massimale e del minimale di reddito (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 24).


L’INPS comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata. 


 


Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate


 


Per il 2024, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33% mentre, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è confermata al 24%.


 


Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:


 


– 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;


 


– 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006 (maternità);


 


– 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021, che ha integrato l’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.


 


La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).


 


L’INPS ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. 


 


Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995, per l’anno 2024 sono le seguenti:


































































































































































Codice Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex D.M. 12.7.2007 DIS-COLL Totale
1A – 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1B   SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1C   REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1D   LIQUIDATORE DI SOCIETA’   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
02   COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
03   PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI   33,00 0,50 0,22   33,72
04   AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)   33,00 0,50 0,22   33,72
05   DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
06   CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
07   VENDITORE PORTA A PORTA   33,00 0,50 0,22   33,72
09   RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)   33,00 0,50 0,22   33,72
11   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
12   RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
13   ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)  33,00 0,50 0,22   33,72
14   FORMAZIONE SPECIALISTICA   33,00 0,50 0,22   33,72
17   CONSULENTE PARLAMENTARE   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
18   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS N. 81/2015   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti   25,00 0,50 0,22 0,35 26,07
20 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile 33,00 0,50 0,22 1,31 35,0

Professionisti


 


Relativamente ai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, per l’anno 2024 l’aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è fissata nella misura del 25%. Invece, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), è pari allo 0,72%.


 


L’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) è dello 0,35% per il 2024.


 


Per i titolari di reddito autonomo di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%


 


Per i professionisti del settore sportivo dilettantistico privi di altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS calcolata sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro. Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolata sul 50% dei compensi percepiti.


 


L’INPS ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi professionisti e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024), precisandosi che l’acconto per l’anno di imposta 2024 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2024.


 


Massimale e minimale


 


Per l’anno 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650,00 euro e il minimale a a 18.415,00 euro.


 


Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.419,6 euro.

CCNL Cooperative sociali: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsto un aumento salariale a regime di 120,00 euro per il livello medio C1, erogato in tre tranche. Istituita la quattordicesima mensilità

Dopo circa un anno di trattative il 26 gennaio 2024 è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali. I sindacati di categoria Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uiltucs-Uil, Fpl-Uil, hanno sottoscritto con le associazioni imprenditoriali di settore Confcooperative, Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci Solidarietà il documento, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.  
Dal punto di vista economico, l’intesa definisce un aumento salariale a regime di 120,00 euro per il livello medio C1, erogato in tre tranches:
60,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2024;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025.
Con decorrenza 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità, da corrispondersi al mese di giugno di ogni anno, pari alla metà di una retribuzione mensile, con l’impegno delle parti a raggiungere il completamento della stessa nel prossimo rinnovo contrattuale. Gli addetti ai servizi educativi per l’infanzia, attualmente inquadrati al livello D1 e gli educatori socio pedagogici in possesso di qualifica, a far data dal 1° gennaio 2025, avranno inoltre diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di 41,00 euro. Detto importo, a partire dal 1° settembre 2025 sarà incrementato di ulteriori 41,00 euro fino al raggiungimento del livello successivo D2 a partire dal 1° gennaio 2026.
Dal punto di vista normativo, l’accordo interviene sull’ambito di applicazione e sull’inquadramento del personale, con l’inserimento di profili aggiuntivi riguardanti l’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiare. Prevista inoltre l’istituzione di una Commissione Paritetica per individuare le linee di evoluzione e di sviluppo dell’attuale sistema di classificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti.
Per le lavoratrici e i lavoratori che svolgono servizi residenziali continuativi, ai quali è richiesta la reperibilità con il vincolo di permanenza nella struttura, è previsto il riconoscimento di un’indennità fissa mensile lorda di 77,47 euro, oltre all’indennità di 20,00 euro riconosciuta per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità.
Il rinnovo interviene anche sui tempi di vestizione e svestizione, con il riconoscimento nell’orario di lavoro di complessivi 15 minuti da dedicare alle suddette operazioni. Al fine di incrementare le prestazioni di welfare erogate alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto, a far data dal 1° gennaio 2025, le Parti Sociali hanno definito l’incremento del contributo a carico dell’impresa di ulteriori 5,00 euro al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

Fondo Est: previste nuove integrazioni per il Piano Sanitario 2024

Aggiornate le prestazioni e il piano Sanitario di Fondo Est – Unisalute 

Il Fondo Est, fondo di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo, dei servizi e settori affini, ha comunicato importanti modifiche relative al Piano Sanitario dell’anno 2024.
Vengono, innanzitutto, aggiornate le seguenti prestazioni:
– il rimborso integrale per i ticket del Servizio Sanitario Nazionale ed eliminazione della franchigia di 5,00 euro per le garanzie visite specialistiche, diagnostica e accertamenti di Pronto Soccorso;
– integrazione della garanzia Diagnostica e “Fisioterapia da patologia” con nuove voci;
– implementazione del Pacchetto rinominato “Pacchetto Riabilitazione patologie osteoarticolari”.
Ulteriori novità per il Piano Sanitario di Fondo Est – Unisalute:
– rimborso integrale per i ticket del Servizio Sanitario Nazionale ed eliminazione della franchigia dei 5,00 euro per la garanzia accertamenti diagnostici odontoiatrici;
– modifica e introduzione di nuovi pacchetti di prevenzione;
– potenziamento della garanzia ricovero medico in istituto di cura per grave evento morboso;
– aggiornamento della garanzia ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia.

Alluvione Emilia-Romagna: il calcolo della disoccupazione agricola 2023

Illustrati gli effetti della disciplina del D.L. n. 61/2023 sulle prestazioni dell’anno scorso in riferimento alla platea dei beneficiari (INPS, circolare 26 gennaio 2024, n. 22).

Nell’ambito delle misure di sostegno al reddito adottate per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, che hanno colpito numerosi territori dell’Emilia-Romagna, l’articolo 7 del D.L. n. 61/2023 ha previsto l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti dei lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro.

In particolare, l’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo 7 prevede l’equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, della misura in argomento.

Pertanto, l’INPS con la circolare in commento ha illustrato gli effetti della disciplina di cui al citato comma 5 sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico equiparati al lavoro.

I beneficiari

I beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, per l’anno di competenza della prestazione, e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l’indennità si riferisce.

Pertanto, ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2023, e ai fini del calcolo della stessa con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2023.

In relazione agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell’anno 2023, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento, è richiesto che nel medesimo anno abbiano prestato almeno un giorno di effettivo lavoro.

Il requisito contributivo

L’equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell’integrazione al reddito è prevista dal comma 5 dell’articolo 7 del D.L. n. 61/2023, per i lavoratori del settore agricolo, “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.

L’interpretazione meramente letterale della norma comporterebbe l’applicazione del beneficio in argomento ai soli fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e, pertanto, inciderebbe esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.

Resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell’emergenza alluvionale, hanno svolto nel 2023 un numero di giornate di lavoro effettivo che, sommate ai periodi di lavoro del 2022, non raggiungono le 102 giornate di lavoro totali richieste quale requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola.

Tuttavia, al fine di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati, l’INPS applicherà il beneficio  anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Pertanto, i periodi di fruizione della misura in argomento saranno equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023.

Il calcolo della disoccupazione agricola 2023

Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2023, alle giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati saranno aggiunti i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico disciplinato dall’articolo 7 del D.L. n. 61/2023.

Dato che l’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2023 il limite di 182 giornate.

Superato questo limite, il beneficio viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento all’anno 2023.

Retribuzione di riferimento

In relazione alla misura dell’indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate, l’importo erogato è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.

Per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico, l’INPS utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per ilo stesso ammortizzatore.

Al riguardo, il comma 1 del richiamato articolo 7 prevede che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 148/2015.

Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2023 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale

Infine, l’INPS ha comunicato che per consentire il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023 secondo le modalità descritte, la procedura di liquidazione sarà opportunamente implementata.

 

L’adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento

L’INPS fornisce le prime indicazioni in merito all’adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (INPS, messaggio 26 gennaio 2024, n. 370). 

Le disposizioni contenute nel D.I. del 15 novembre 2023 sono entrate in vigore lo scorso 27 gennaio 2024 e adeguano la disciplina del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla Legge n. 234/2021, e successive modificazioni.

 

Il Fondo eroga una prestazione di assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

 

Possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

 

Destinatari della prestazione sono anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, mentre sono esclusi i dirigenti.

 

Per tutti i predetti soggetti beneficiari è richiesta un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni, anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro, alla data della domanda di concessione del trattamento.

 

Le domande potranno essere presentate per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 12 gennaio 2024.

 

Il requisito dimensionale e l’aliquota di contribuzione

 

Il citato decreto interministeriale ha anche previsto (articolo 14, comma 1, lettera a)) una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione – differenziata in base al relativo requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni.

 

Pertanto, a partire dal periodo di paga di gennaio 2024, il contributo ordinario da versare, sempre nella misura di due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, è pari a:

 

0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti;

 

0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5,1 a 15 dipendenti;

 

0,90% per i datori di lavoro che che occupano più di 15 dipendenti.

 

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codici di autorizzazione “6G” (Azienda con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che opera su più posizioni) e “2C” (Azienda con più di 15 dipendenti, che opera su più posizioni).

 

Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.

 

 

 

CCNL Telecomunicazioni: condivisa dai sindacati veneti la bozza di piattaforma rivendicativa del rinnovo

Esito positivo sulla bozza di piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil della Regione Veneto fanno sapere di aver condiviso l’esito relativo alla bozza della piattaforma rivendicativa di rinnovo del CCNL Telecomunicazioni con decorrenza 2023-2025 riportando nell’emendamento da loro sottoscritto i punti focali della piattaforma.
Innanzitutto è prevista l’erogazione degli aumenti retributivi in 2 tranches corrispondenti agli incrementi inflattivi del 2024 e di gennaio 2025, mentre non è previsto il riproporzionamento dell’Elemento di Garanzia Retributiva per i lavoratori assunti a tempo parziale in base all’orario di lavoro prestato.
Per quel che riguarda il contratto di lavoro part-time, è prevista una maggiorazione del 25% calcolata sulla durata dell’attività lavorativa per clausole elastiche o sulla variazione temporale della prestazione.
Circa il lavoro supplementare, le ore svolte in tale modalità devono essere compensate con le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare festivo, straordinario, notturno, ed altresì, le maggiorazioni corrisposte al personale impiegato su turni avvicendati devono essere equiparate a quelle applicate al personale restante.
Rispetto alla classificazione del personale, l’ipotesi prevede l’introduzione al livello 3° delle figure di Addetto ad interventi tecnici ed Addetto ad attività tecniche.
Relativamente ai nuovi criteri di impiego e di mobilità dei dipendenti delle aziende del settore, si afferma invece che:
– i lavoratori con mansioni del livello 1°, in base alla professionalità raggiunta, conseguono il livello 2° dopo 6 mesi di effettiva prestazione;
– i lavoratori con mansioni del livello 2° in base alla professionalità acquisita, raggiungono il livello 3° dopo 12 mesi di effettivo servizio;
– i lavoratori inquadrati al livello 3° in relazione alla professionalità ottenuta, vengono inquadrati nel livello 4° dopo 24 mesi di effettivo servizio;
– i lavoratori esclusi gli operatori di Customer Care in outsourcing ed inquadrati al livello 4°, vengono inquadrati al livello 5° dopo 36 mesi di effettivo servizio.
Al personale inquadrato ai livelli 6° e 7° vengono riconosciuti i trattamenti salariali previsti per il lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno.
Introdotto poi per la reperibilità, un limite massimo di giorni nel mese in cui il personale deve prestare attività lavorativa su turni se richiesto dall’azienda ed altresì un limite massimo di ore viaggio e/o distanza chilometrica per interventi apportati sul luogo in cui svolgono la propria prestazione.
Per quanto riguarda il preavviso di licenziamento e di dimissioni vi è la riduzione dei termini di preavviso per i livelli 1°, 2°, 3° e 4° prevedendo la decorrenza dal primo giorno della settimana successiva alla comunicazione.
Circa le trasferte effettuate dal lavoratore che per esigenze di servizio viene inviato fuori dal suo ambito territoriale di impiego, il trattamento di questo viene definito sulla base di intese aziendali.
Relativamente all’infortunio sul lavoro e la malattia professionale, al dipendente non in prova ed assunto con contratto a tempo indeterminato viene riconosciuto per tutto il periodo di assenza, un trattamento salariale pari all’intera retribuzione con deduzione di quanto l’istituto assicuratore deve corrispondere.
Il personale dipendente con un’anzianità di servizio oltre 20 anni, può fruire di 2 giorni in più di ferie rispetto alle 4 settimane previste. A coloro che hanno un’anzianità di servizio di oltre 30 anni spettano 3 giorni in più di ferie. Da ultimo, i lavoratori con oltre 40 anni di servizio hanno diritto a 4 giorni in più.
Per l’assistenza a figli con disturbi dell’apprendimento come dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia è prevista per il dipendente l’introduzione di 40 ore di permesso retribuito. La certificazione medica a sostegno della domanda di assistenza deve essere accompagnata dal certificato di attestazione del disturbo rilasciato dalle apposite strutture sanitarie.
Vengono introdotte pure 24 ore di permesso a recupero di cui poter usufruire per un lasso di tempo che va da 30 minuti ad un massimo di ore o frazioni di ore corrispondenti all’intera giornata di lavoro.
Riguardo alla ricorrenza del Santo Patrono, qualora questa vada a coincidere con un’altra festività retribuita, la prima deve essere spostata ad un altro giorno stabilito territorialmente ed ogni inizio anno.
Da ultimo, prevista l’introduzione della Polizza Rischio Zero interamente a carico dell’azienda al fine di tutelare i lavoratori su sinistri verso terzi, nonché della polizza legale Patente Protetta a carico dell’azienda a tutela dei dipendenti in caso di incidente stradale per le richieste di risarcimento danni. In caso di di sospensione della patente di un lavoratore viene comunque salvaguardato il suo posto di lavoro riconoscendogli un’indennità giornaliera a titolo di rimborso delle spese relative al corso per recupero punti patente e per esame Zero Punti patente. 

CCNL Editoria Piccola Industria: presentata la piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. presentano la piattaforma che prevede aumenti salariali, percorsi formativi e previdenza 

Con un comunicato stampa a firma Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, le OO.SS., in collaborazione con Unigec-Confapi e Unimatica-Confapi, hanno presentato la piattaforma rivendicativa relativa al rinnovo del CCNL Editoria Piccola Industria 2023/2026, tenendo conto delle sfide, in materia di digitale, che attendono l’intero comparto. Ma non solo. Al centro del dibattito ci sono anche la crisi della carta stampata, la tutale del diritto d’autore e la responsabilità editoriale dei contenuti che vengono pubblicati in rete. 
Per quel che riguarda il salario, le Sigle chiedono un aumento complessivo della retribuzione, in linea con gli indici Istat per il triennio in questione, non assorbibile da precedenti erogazioni unilaterali. L’obiettivo è costruire un percorso di idee da concretizzarsi in tempi rapidi, partendo, anche, dall’Osservatorio di settore che, per inciso, non ha ancora iniziato i suoi lavori, coinvolgendolo nelle attività di monitoraggio e promozione riguardo alla contrattazione di secondo livello; la bilateralità; il welfare contrattuale; salute e sicurezza e le politiche attive sull’occupazione. 
Al fine di tenere costantemente aggiornate le nuove tecnologie, si pensa ad un gruppo di lavoro paritetico permanente.
Diventa quanto mai necessario, anche, valorizzare le capacità professionali dei lavoratori tramite corsi di formazione, mediante un’azione sinergica con il Fondo Fapi, al fine di predisporre bandi specifici, sia nazionali che territoriali, che riguardano l’ambito di applicazione del contratto.
Inoltre, previsti percorsi formativi di riqualificazione lavorativa per le lavoratrici post maternità; definizione di un sistema di certificazione delle competenze e il relativo riconoscimento, oltre al rilascio del libretto formativo.
Si segnalano anche l’apertura di una posizione previdenziale per ciascun dipendente con contribuzione interamente a carico dell’azienda (Fondo Fondapi). Mentre, per i lavoratori già iscritti, l’importo viene sommato alla posizione già esistente. Per i Flex Benefits occorre prevedere anche l’opzione previdenza complementare. 

Minimali e massimali retributivi e contributivi per il 2024



Forniti i valori necessari al calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche (INPS, circolare 25 gennaio 2024, n. 21).


L’INPS ha comunicato, per il 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.


Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la circolare in commento, considerato che, nel 2023, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari al 5,4%, rende noto nell’Allegato n. 1 (tabelle A e B) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024. Tali limiti, devono essere ragguagliati a 56,87 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a 598,61 euro mensili), se di importo inferiore.










Anno 2024 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD 598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 56,87

Di seguito alcune delle categorie di lavoratori riportate nella circolare in questione.


Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali 


Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2024, a 31,60 euro.


Tale limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è il medesimo anche per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca. In questo caso, l’operatività di questo minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al valore sopra specificato per le retribuzioni convenzionali.


Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell’articolo 22 della Legge n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT. Per l’anno 2024, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è quindi pari a 31,60 euro: limite che deve essere, comunque, ragguagliato a 56,87 euro.


Infine, per i soci delle cooperative della piccola pesca, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1 della Legge n. 160/1975, l’INPS fa presente che, per l’anno 2024, la retribuzione convenzionale è fissata in 790 euro mensili (31,60 x 25 giorni).


Rivalutazione dell’indennità di maternità obbligatoria


L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall’ISTAT, è pari, per l’anno 2024, a 2.488,14 euro.


L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.


 


 


 

CCNL CDR e RSA Aris: sottoscritto l’Accordo Ponte



In attesa della stipula del CCNL previsti incrementi economici e novità sul contratto a tempo determinato


Il 24 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl l’accordo ponte per  il personale dipendente da Centri di riabilitazione e Residenze sanitarie assistenziali associati.
L’accordo entrerà in vigore dal 1° marzo 2024 fino al 30 giugno 2024, conservando però efficacia fino alla stipula del nuovo CCNL.
Di seguito le novità.
Incrementi economici
Dal 1° marzo 2024 previsti i seguenti incrementi economici per 13 mensilità annue destinati ai lavoratori  beneficiari del superminimo (Elemento Aggiuntivo della retribuzione, ERA).
































Categoria  Elemento Retributivo Aggiuntivo
A 65,57 euro
B 61,68 euro
C 104,80 euro
D 2,80 euro
E 1,06 euro
F 194,00 euro
G 130,00 euro
H 318,50 euro
Quadri 230,00 euro

Con la stessa decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato nelle qualifiche e nelle categorie contrattuali di seguito indicate, purché non beneficiario del superminimo, i citati incrementi sono maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella seguente tabella,.


































Qualifica Categoria Integrazione ERA
Operatore socio sanitario D 43,53 euro
Massaggiatore (ad esaurimento) E 99,99 euro
Impiegato di concetto E 54,50 euro
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, G

Psicologo, Sociologo, Pedagogista,
Farmacista

G 289,50 euro
Vice direttore amministrativo, 

Direttore di unita operativa, Capo area

H 289,50 euro
Direttore di Centro e Direttore Quadro 

amministrativo, entrambi di
struttura fino a 120 posti autorizzati
e contrattualizzati dal SSN

Quadro 630,49 euro
Direttore di Centro e Direttore Quadro 

amministrativo, entrambi di
Struttura con oltre 120 posti


autorizzati e contrattualizzati dal


SSN

Quadro 1175,68 euro

Per il personale titolare del superminimo appartenente a tutte le qualifiche e le categorie contrattuali di inquadramento si applica unicamente un incremento mensile (ERA, per 13 mensilita annue) di 40,00 euro lordi.
Tutti gli incrementi previsti con quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o titolo e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici.
Contratto a tempo determinato
Vengono inserite le seguenti causali:
– esigenze per punte di intensa attività derivanti da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale
organico;
– per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
– necessità conseguenti all’attivazione di nuovi servizi o attività o realizzazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
– esigenze legate all’organizzazione di colonie estive o invernali o alla gestione, per una parte dell’anno, di attività turistiche e ricettive;
– introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
– assunzione del personale sanitario o socio-sanitario per cui la Struttura si sia avvalsa delle disposizioni di legge in materia di esercizio temporaneo di attività
lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero;
– temporanea inidoneità o idoneità parziale accertate ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 o dell’art. 5 L. 300/1970 di lavoratore ricollocato in una diversa mansione.
In considerazione di quanto pattuito, i Sindacati deliberano di revocare lo sciopero nazionale di settore, indetto per il prossimo 31 gennaio