Fondo Sanimoda: aumenti contributivi 2024

 

Dal 1° gennaio 2024 il contributo a carico delle aziende è di 51,00 euro trimestrali  

Con i rinnovi dei CCNL Cuoio e Pelli, Penne, Spazzole e Pennelli e Occhiali Industria sono state introdotte delle novità riguardanti i contributi per il Fondo Sanimoda. Infatti, da gennaio 2024, le aziende devono effettuare un versamento di 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente (45,00 euro sono per il Piano Sanitario Premium, a cui si aggiungono 6,00 euro della polizza Long Term Care).
Inoltre, è previsto un aumento di 9,00 euro rispetto al trimestre precedente. Così facendo, le lavoratrici ed i lavoratori sono in copertura con il Piano Sanitario Premium invece che con il Piano Sanitario Plus.
Per le aziende che applicano il CCNL Occhiali Industria è previsto il passaggio dal Piano Sanitario Plus al Piano Sanitario Premium e il pagamento del contributo per la copertura Long Term Care, dedicato alla non autosufficienza. Per quel che riguarda il contributo, come detto in precedenza, da gennaio 2024, la contribuzione passa a 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente avente diritto. Con il secondo contributo la copertura effettiva sulla non autosufficienza è attiva con il secondo contributo, con una copertura attiva attiva dal 1° aprile 2024. 

Eventi alluvionali del 1° maggio: le istruzioni per la proroga dei versamenti al 11 dicembre 2023

Arrivano le indicazioni per l’applicazione delle disposizione del D.L. n. 132/2023 (INAIL, nota 7 dicembre 2023, n. 12460).

L’INAIL ha comunicato la proroga della ripresa dei versamenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.  Facendo seguito alla circolare n. 33/2023 e alla nota n. 8216/2023, l’Istituto segnala che grazie all’articolo 3, comma 2 quater della Legge n. 170/2023 di conversione del D.L. n. 132/2023, la ripresa dei versamenti, da effettuare in un’unica soluzione senza l’aggiunta di sanzioni e interessi, dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, è stata prorogata dal 20 novembre all’11 dicembre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma (articolo 18, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997).

L’INAIL rammenta che  secondo la norma agevolativa, possono beneficiare della sospensione tutti coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023 e che hanno provveduto a effettuare l’apposita comunicazione come previsto al paragrafo C. Versamenti sospesi della circolare n. 33/2023.

La proroga si applica a tutti i titoli in scadenza nel periodo di sospensione ovvero ai titoli in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 e alle rate del piano di ammortamento della rateazione concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del D.L. n. 338/1989 ricadenti nello stesso periodo già oggetto di sospensione.

 

Fondo Fasda: previsti anche per il 2024 i Piani Sanitari dedicati ai familiari

Sarà possibile pagare il contributo dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024

Anche per l’anno 2024, il Fondo Fasda, Fondo integrativo di assistenza sanitaria per i dipendenti dei servizi ambientali, offre la possibilità di proteggere i familiari. L’offerta prevede due piani sanitari:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti” a un costo individuale di 450,00 euro;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni” a un costo individuale di 150,00 euro.
E’ possibile pagare pagare il contributo, tramite carta di credito o bonifico bancario, dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024. La copertura sanitaria per i familiari sarà attiva per un periodo di 12 mesi: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Per aderire all’iniziativa o rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare è necessario accedere all’Area Riservata del Portale S.I.FASDA. Si precisa che l’iscrizione in questione deve riguardare l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2024 saranno accolte solo previa verifica di eventuali sospensioni negli anni precedenti che, così come previsto dallo Statuto del Fondo FASDA, comportano un’interruzione contrattuale di due anni.

Il Fondo comunica inoltre che in relazione al Piano sanitario Familiari per “Coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti”, nell’Area Ortopedia e Traumatologia gli interventi chirurgici di Artroprotesi e Artrodesi non sono più realizzabili presso le strutture convenzionate con UniSalute, ma esclusivamente tramite il SSN con il rimborso della diaria giornaliera di 140,00 euro.

Inserimento lavorativo dei migranti vulnerabili: l’Avviso PUOI PLUS

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende nota l’avvenuta pubblicazione dell’invito ad hoc volto alla presentazione di una proposta progettuale finanziata a valere sul FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, volta a migliorare i livelli di occupabilità e di autonomia dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 dicembre 2023).

L’Avviso ad hoc PUOI PLUS – Azione di sistema per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, è stato pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito del Ministero dell’interno, quale Autorità di Gestione.

 

In particolare, viene chiesto ad ANPALl Servizi Spa, in qualità di Soggetto Proponente e in virtù della natura specifica degli interventi da realizzare, la presentazione di una progettualità a carattere nazionale, volta all’attuazione di un’azione di sistema di durata pluriennale finalizzata a promuovere – su tutto il territorio nazionale – l’inserimento socio-lavorativo dei cittadini di paesi terzi vulnerabili, intervenendo sul rafforzamento del dialogo, della cooperazione, del coordinamento e dell’integrazione – a livello nazionale, regionale e locale – tra i soggetti dei diversi ambiti di competenza (formazione, lavoro, sociale, sanità, ecc.).

 

I progetti dovranno, tra l’altro, definire e implementare, in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, percorsi di politica attiva finalizzati a migliorare l’occupabilità e l’inserimento socio-lavorativo di migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, per facilitarne il processo di piena autonomia e integrazione nella comunità italiana.

 

I destinatari della proposta progettuale, come detto, sono i cittadini di paesi terzi vulnerabili, come i cittadini di Paesi Terzi titolari di protezione internazionale, temporanea e speciale, richiedenti asilo, minori ed ex minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta e/o grave sfruttamento lavorativo e/o violenza di genere.

 

Gli obiettivi specifici dell’intervento sono i seguenti:

 

1) promozione, gestione e monitoraggio dei percorsi di transizione verso il lavoro;
2) qualificazione del percorso di integrazione attraverso l’assistenza e l’accompagnamento agli operatori coinvolti, la messa in disponibilità e la condivisione di metodologie e strumenti di intervento;
3) valutazione in termini quali – quantitativi dei percorsi di transizione e promozione e diffusione dei risultati dell’intervento;
4) promozione di un ruolo più attivo dei centri per l’impiego, sia per rispondere ai bisogni complessi dei migranti, sia per contribuire allo sviluppo di nuove e più vaste reti, con raccordi efficienti ed efficaci tra pubblico e privato. 

 

Tra i risultati che si attende di raggiungere vi è l’inserimento in percorsi di politica attiva di 6200 migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, secondo un modello di presa in carico basata sulle caratteristiche del migrante e di attivazione di servizi/misure finalizzate a favorirne l’accesso ai servizi per il lavoro pubblici (Centri per l’Impiego) e privati (soggetti promotori). 

 

Le attività progettuali, fatta salva ogni diversa e successiva comunicazione, dovranno avere una durata non superiore a 5 anni (60 mesi) dall’avvio delle stesse e non oltre il 31 dicembre 2029.

 

La proposta progettuale può essere presentata attraverso il portale online dedicato del Ministero dell’interno fino alle ore 16:00 del 15 dicembre 2023.

 

Un’apposita Commissione di valutazione procederà all’esame della proposta progettuale, assegnando al progetto un punteggio massimo di cento punti (100/100), ripartito secondo vari criteri: non sarà ritenuto idoneo il progetto che totalizzerà meno di 60 punti

 

Gestione eventi lesivi e servizi dispositivi: i nuovi servizi online

A partire dal 7 dicembre 2023 sono disponibili i nuovi servizi online dedicati ai datori di lavoro e ai loro delegati (INAIL, comunicato 6 dicembre 2023).

L’INAIL ha comunicato che a partire dal 7 dicembre 2023 sono disponibili i nuovi servizi online dedicati ai datori di lavoro e ai loro delegati riguardanti la Gestione eventi lesivi e i Servizi dispositivi.

In particolare, Gestione eventi lesivi costituisce un servizio per il datore di lavoro affinché possa avere informazioni, aggiornamenti e funzionalità di interesse in relazione all’area prestazioni e prevenzione in modo da verificare in maniera complessiva:

–  gli adempimenti normativi a su carico con il relativo stato di lavorazione, ovvero le comunicazioni di infortunio, le denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate e protocollate;

–  il cambio di stato in “Pratica” quando la sede INAIL competente prende in carico l’istruttoria lavorandola fino alla chiusura del caso;

–  le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalle sedi INAIL competenti, a seguito delle quali l’utente può accedere agli appositi servizi dispositivi che consentono di compilare e inviare online alcuni dei questionari, finora inviati per posta ordinaria/Pec, ad integrazione della denuncia di infortunio o di malattia professionale precedentemente trasmessa.

Inoltre, dal menu principale di gestione eventi lesivi è possibile accedere ai servizi online dell’area prestazioni e prevenzione: Denuncia/Comunicazione di infortunio; Denuncia di malattia professionale; Denuncia di silicosi/asbestosi; Comunicazione di infortunio; Cruscotto infortuni; Ricerca certificati medici.

Invece, la compilazione dei servizi dispositivi è richiesta dall’Istituto tramite un atto istruttorio inviato al datore di lavoro a integrazione delle informazioni mancanti nella denuncia, utili alla sede INAIL per l’istruttoria della pratica. In particolare, le informazioni riguardano i dati retributivi mancanti nella Denuncia/Comunicazione di infortunio o nella Denuncia di malattia professionale inviata dai datori di lavoro della gestione Iaspa (“Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)”) oppure, per la sola Denuncia/Comunicazione di infortunio delle gestioni Iaspa e per conto dello Stato, in caso infortunio in itinere (“Informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere”).

I servizi dispositivi possono essere compilati e inviati direttamente dal datore di lavoro oppure su specifica richiesta da parte della sede INAIL competente tramite atto istruttorio.

CCNL Acconciatura ed Estetica: discussi i temi del rinnovo

Sindacati e Associazioni datoriali divisi sui temi principali del rinnovo. Prossimi incontri a gennaio e febbraio 2024 

Prosegue la trattativa tra le Associazioni datoriali e le Sigle sindacali, Filcams, Fisascat e Uiltucs, per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica e tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere. Tramite una nota stampa, la Uiltucs ha reso noto che l’incontro non ha sortito gli effetti desiderati. Tra i temi al vaglio della discussione ci sono: aggiornamento della classificazione del personale; implementazione di nuove mansioni; contratti a tempo determinato; apprendistato; flessibilità e orario di lavoro; preavviso e abusivismo. Dal dibattito, evidenzia il sindacato, sono stati esclusi i contratti a termine per i soggetti svantaggiati; mentre, è stato preso in considerazione le richieste su apprendistato e maturazione degli scatti. Negativo il giudizio da parte del sindacato rispetto alle richieste datoriali, in particolar modo quelle volte ad aumentare la precarietà e la flessibilità del lavoro e di aumentare il periodo di preavviso per dimissioni e/o licenziamento a 45 giorni. Inoltre, è stata chiesta la posizione delle Associazioni circa l’aumento salariale proposto. Oltre alla parte economica, è stato chiesto anche l’aggiornamento della parte normativa. I prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 15 gennaio e il 5 febbraio 2024 (plenaria) e il 17 e il 30 gennaio 2024 (tecnica).  

CCNL Formazione Professionale: sottoscritta l’ipotesi di accordo 

Maggiore potere alla contrattazione regionale e previsti un fondo incentivi e una somma una tantum a titolo di welfare 

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta da Uil-Scuola, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Snals-Confsal e dalle Associazioni  degli Enti Forma e Cenfop l’ipotesi di accordo 2024-27 del CCNL per la Formazione Professionale, scaduto a dicembre 2013.
Dopo una lunga trattativa e dopo dieci anni dalla scadenza del contratto, le Parti Sociali sono riuscite a raggiungere un’intesa che mira soprattutto a potenziare la contrattazione di secondo livello.
Il rinnovo si incentra, infatti, sul potenziamento della contrattazione di secondo livello, infatti vengono messi a disposizione dalla contrattazione regionale un fondo incentivi di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo, e una somma una tantum fino a 1.000 euro pro-capite, come welfare contrattuale.

Il rinnovo ha una vigenza quadriennale, che diventa biennale per le sole materie economiche.
E’ previsto un aumento delle retribuzioni tabellari di 100,00 euro mensili al 5° livello nel primo biennio economico 2024-2025.
Un elemento importante è costituito dall’estensione della “sanità integrativa” a tutto il personale dipendente, a carico della parte datoriale. È confermata, inoltre, la contribuzione nella misura dell’1% a carico dei datori di lavoro a favore del personale dipendente che aderisce al fondo di previdenza complementare “Espero“.
In merito all’orario di lavoro, è stato richiesto un impegno medio settimanale di 22 ore di formazione diretta, fino a un massimo di 800 ore annue, il 30% delle restanti 14 ore settimanali è nella disponibilità del formatore, quale supporto alle attività connesse alla funzione. Le rimanenti ore settimanali sono ricondotte a tutte le funzioni previste dalla declaratoria del formatore, in base agli incarichi ricevuti. 
L’ambito di applicazione, invece, si estende a tutti i rapporti di lavoro, anticipando possibili riforme del settore

Giornalisti: l’estensione della tutela assicurativa INAIL dal 1° gennaio 2024

Con il 31 dicembre 2023 termina la gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei professionisti, pubblicisti e praticanti (INAIL, circolare 6 dicembre 2023, n. 53).

L’INAIL ha riassunto gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore giornalistico in questione ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Istituto dal 1° gennaio 2024, fornendo le relative istruzioni operative. La circolare in commento arriva in vista del termine del periodo (dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023) della gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica stabilita dall’articolo 1, comma 1091, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

Tutela assicurativa

Pertanto, dall’inizio del nuovo anno alle figure giornalistiche sopra citate si applica per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2024 e le
malattie professionali denunciate dalla medesima data, la tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL (D.P.R.  n.1124/1965 e D.Lgs. n. 38/2000). 

La tutela comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo, comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni. Sono inclusi gli infortuni in itinere.

L’assicurazione INAIL si estende anche alle malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate, ampliandosi conseguentemente la tutela per i lavoratori in questione rispetto a quella prevista dalla previgente disciplina assicurativa lNPGI (regolamento del 24 giugno 1980) che comprendeva solo i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivasse la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all’articolo 2 del medesimo regolamento.

Continuano invece a essere esclusi dall’assicurazione INAIL i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’INPGI.
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Adempimenti dei soggetti assicuranti

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni e le malattie professionali, indipendentemente da ogni valutazione circa l’indennizzabilità degli stessi. La denuncia dell’infortunio deve essere presentata dal datore di lavoro con l’apposito
servizio online Denuncia/comunicazione di infortunio entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza. In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro 24 ore dall’infortunio.

In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto la relativa denuncia, con l’apposito servizio online Denuncia di malattia professionale, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. La denuncia deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

La tutela INAIL prevede, a differenza del regime assicurativo INPGI, il diritto degli infortunati e tecnopatici alle prestazioni di natura economica e socio-sanitaria, come per esempio l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta erogata dal quarto
giorno successivo alla data dell’evento lesivo fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, ossia fino alla guarigione clinica della lesione, che prescindono dall’esistenza di postumi invalidanti.

Per gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare all’Istituto, a fini statistici e informativi, tramite l’apposito servizio online Comunicazioni di infortunio, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro (articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008).

 

Sede competente

 

A differenza di quanto avvenuto per la fase transitoria, la gestione degli eventi lesivi non è più accentrata a livello centrale, ma decentrata presso le sedi territoriali dell’Istituto, secondo le regole previste per la generalità degli assistiti.

 

Presentazione delle denunce di iscrizione e variazione 

 

I soggetti assicuranti che non sono titolari di codici ditta e posizioni assicurative attive all’INAIL e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti devono presentare la denuncia di iscrizione, con l’apposito servizio online Denuncia di iscrizione, contestualmente all’inizio dei lavori. Dato che  il 1° gennaio è festivo, il termine di presentazione della denuncia è differito al 2 gennaio 2024. In ogni caso la denuncia di iscrizione può essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori.

I soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente la voce di rischio a cui è ricondotta l’attività di giornalismo, devono presentare la denuncia di variazione, con il servizio online Denuncia di variazione ditta, non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate: pertanto le denunce devono essere presentate entro il 30 gennaio 2024.
Secondo le regole generali, nella denuncia di variazione il datore di lavoro deve indicare le retribuzioni che presume di corrispondere nel 2024 e nel 2025. 

Infine, i soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa sia già presente la voce di tariffa cui è ricondotta l’attività di giornalismo, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2024 con l’autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2025, attraverso i servizi telematici Alpi online o Invio telematico dichiarazione salari, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai giornalisti ai quali è stata estesa dal 1° gennaio 2024 l’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, insieme alle retribuzioni erogate nel 2024 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

Premi assicurativi

 

Dal 1° gennaio 2024,  il premio assicurativo è calcolato in base al tasso di tariffa relativo all’attività assicurata, stabilito dalle vigenti Tariffe dei premi di cui al decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e le relative modalità di applicazione. Ai fini dell’inquadramento, si applica la gestione tariffaria corrispondente alla
classificazione aziendale disposta dall’INPS ai fini previdenziali e assistenziali.

La classificazione tariffaria è classificabile alla voce di tariffa 0722, attualmente relativa all’attività d’ufficio e prevista in tutte le gestioni tariffarie. Come per tutti i lavoratori subordinati, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965 , la spesa dell’assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. Il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente è effettuato entro il termine del 16 febbraio di ogni anno, sulla base dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.

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CCNL Personale del Parastato: siglata l’Ipotesi della sequenza contrattuale Agid



Nuova classificazione del personale, incrementi retributivi mensili ed indennità di qualificazione professionale tra le novità


In data 4 dicembre 2023 Aran e le OO.SS. del Comparto Funzioni Centrali hanno siglato l’Ipotesi di accordo della sequenza contrattuale Agid.
Tale ipotesi prevede che, dal 1° giorno del mese successivo ai 3 mesi successivi la sottoscrizione definitiva del contratto, al personale dipendente Agid viene applicata la classificazione del personale definita dal CCNL del 9 maggio 2022.
Le retribuzioni di detto personale appartenente alle aree Operatori, Assistenti, e Funzionari sono incrementate degli importi mensili lordi ed erogate per tredici mensilità. Detti incrementi sono sovvenzionati mediante quota parte della riduzione dell’indennità di qualificazione professionale che viene altresì rideterminata nei nuovi valori di area.
I lavoratori che appartengono alla nuova area Ep percepiscono la retribuzione contenuta nel CCNL del 9 maggio 2022, pari all’importo annuo lordo complessivo di 35.000 euro, in cui è compresa la tredicesima mensilità. Il personale confluito nella medesima area mantiene anche l’assegno personale non riassorbibile.
Per garantire la stessa retribuzione ai lavoratori confluiti nell’area Ep, viene poi garantita una retribuzione di posizione su base annua pari alla somma del maggior valore annuo dello stipendio tabellare dell’area Ep in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva comprensivo della tredicesima mensilità, con il valore annuo della indennità di qualificazione professionale in corrispondenza delle fasce retributive.
Dal 2024, vengono decurtate dal Fondo risorse decentrate di Agid le risorse nell’anno 2023 al fine di erogare al personale confluito nella nuova area Ep premi e trattamenti economici correlati alla performance nonché altri emolumenti posti a carico del Fondo medesimo.
Si specifica altresì che, sino all’entrata in vigore del prossimo CCNL comparto Funzioni Centrali, a tutto il personale dell’area Ep di Agid non si applica quanto previsto dall’art. 53, co. 5 della disciplina contrattuale, fermo restando che, alla retribuzione di risultato, devono essere destinate risorse corrispondenti al 15% delle ulteriori risorse indirizzate alla retribuzione di posizione e di risultato per effetto di nuove assunzioni.
Dalla data di applicazione della nuova classificazione professionale, Agid corrisponde al solo personale delle aree Operatori, Assistenti e Funzionari, l’indennità di qualificazione professionale nei nuovi valori indicati dal CCNL; gli assegni ad personam, compreso l’assegno personale; nonché, la R.I.A.
Si riportano di seguito le tabelle inerenti la nuova classificazione del personale, gli ulteriori incrementi mensili della retribuzione tabellare e la rideterminazione dei valori dell’indennità di qualificazione professionale.
Nuova classificazione del personale

















Ex Classificazione AGID NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F9

CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F8


CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F7


CATEGORIA TERZA – AREA PROFESSIONAL – F6

AREA ELEVATE PROFESSIONALTA’
CATEGORIA TERZA – F7

CATEGORIA TERZA – F6


CATEGORIA TERZA – F5


CATEGORIA TERZA – F4


CATEGORIA TERZA – F3


CATEGORIA TERZA – F2


CATEGORIA TERZA – F1

AREA FUNZIONARI
CATEGORIA SECONDA – F6

CATEGORIA SECONDA – F5


CATEGORIA SECONDA – F4


CATEGORIA SECONDA – F3


CATEGORIA SECONDA – F2


CATEGORIA SECONDA – F1

AREA ASSISTENTI
CATEGORIA PRIMA – F3

CATEGORIA PRIMA – F2


CATEGORIA PRIMA – F1

AREA OPERATORI

Ulteriori incrementi mensili della retribuzione tabellare per 13 mensilità


















Categoria  Profilo Incrementi
Terza  Funzionari 16,85
Seconda  Collaboratori 12,50
Prima  Operatori 12,27

Rideterminazione dei valori dell’indennità di qualificazione professionale da erogare per 12 mensilità







































































































Categorie Profilo FASCE RETRIBUTIVE (1)

INDENNITÀ


mensile


valori di partenza

 (2)

Differenziale


rispetto fascia iniziale di area

(3)

Valori da sottrarre

NUOVE AREE (4)=(1)-(2)-(3)

INDENNITÀ


mensile


valori di arrivo

TERZA Funzionario

tecnico e


amministrativo

F7 1.456,62 452,61 36,52 FUNZIONARI 967,49
F6 1.372,59 368,58 36,52
F5 1.285,16 281,15 36,52
F4 1.207,31 203,30 36,52
F3 1.099,02 95,01 36,52
F2 1.039,92 35,91 36,52
F1 1.004,01  0,00 36,52
SECONDA Collaboratore F6 1.037,16 214,81 27,08 ASSISTENTI 795,27
F5 1.008,01 185,66 27,08
F4 975,10 152,75 27,08
F3 920,12 97,77 27,08
F2 864,87 42,52 27,08
F1 822,35 0,00 27,08
PRIMA Operatore F3 714,79 49,35 26,59 OPERATORI 638,85
F2 689,34 23,90 26,59
F1 665,44 0,00 26,59

 

CCNL Chimica – Piccola Industria: firmato l’accordo per il rinnovo del contratto

Novità economiche e normative per i lavoratori dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro

Dopo mesi di difficile trattativa è stata sottoscritta il 5 dicembre 2023 a Roma, tra la delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le rappresentanze di Unionchimica Confapi, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori delle piccole e medie imprese dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro aderenti a Confapi, per il triennio 2023-2025. Nei settori operano circa 56.000 addetti, impiegati in 3800 imprese.
Dal punto di vista economico, l’accordo raggiunto prevede un incremento economico medio a regime così diviso nei vari settori:
– 167,00 euro per il Gomma-Plastica;
– 191,00 euro per il Chimico;
– 161,00 euro per Ceramica, Vetro e Abrasivi.
Le tempistiche di erogazione saranno uguali per tutti i settori, in 4 tranche: novembre 2023, gennaio 2024, aprile 2025, dicembre 2025. La prima tranche sarà di 100,00 euro al parametro medio per tutti i settori. Verrà inoltre riconosciuta anche un’indennità una tantum pari a 101,00 euro per tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei settori interessati. 
In merito al welfare contrattuale, è stato definito a partire dal 1° gennaio 2025 l’aumento dello 0,10% a carico delle imprese sulla quota di Fondapi, il Fondo di Previdenza integrativa complementare di settore.
Dal punto di vista normativo si sono registrati avanzamenti normativi in materia di congedo parentale (integrazione indennità), congedo di paternità (giorno aggiuntivo rispetto quanto previsto dalla legge), malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie, conservazione del posto di lavoro, prevenzione degli infortuni, permessi L. 104/92 (possibile frazionabilità in ore), banca ore solidali, assemblee (ora aggiuntiva dedicata al sistema di bilateralità contrattuale), part-time, smart working. In tema di violenza di genere, sono stati introdotti nuovi articoli su misure per le donne vittime di violenza.
L’ipotesi, annunciano i Sindacati, sarà immediatamente sottoposta e votata dalle assemblee nelle aziende dalle lavoratrici e dai lavoratori delle piccole e medie imprese dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, aderenti a Confapi.