Collaboratori sportivi e dipendenti pubblici: slitta il termine di invio dell’Uniemens

Entro il 7 dicembre 2023 dovranno essere trasmessi i flussi Uniemens di competenza di ottobre 2023 relativamente ai collaboratori sportivi, compresi quelli che svolgono attività di carattere amministrativo gestionale, e ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzati a svolgere attività retribuita nell’ambito dello sport (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4268).

Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione separata INPS.

 

Per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a prestare la attività retribuita nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro (per i quali si applica lo stesso regime dei volontari), i compensi percepiti devono essere sottoposti a contribuzione previdenziale così come previsto per le prestazioni sportive e il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

 

L’insorgenza dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata scatta al superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000 euro annui.

 

Con il precedente messaggio n. 4012/2023, l’INPS aveva comunicato che, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, relativamente ai compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023”, il versamento della contribuzione poteva essere effettuato entro il 30 novembre 2023 “contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens”.

 

Ebbene, in parziale rettifica a quanto sopra, nel nuovo messaggio in oggetto l’Istituto rende nota la proroga del termine del 30 novembre al 7 dicembre 2023 ma solo per quanto riguarda l’adempimento connesso all’invio dell’Uniemens e non al versamento dei contributi che, invece, rimane fissato al 30 novembre 2023.

 

Pertanto, per effetto della modifica apportata alla scadenza in argomento, per i compensi effettivamente erogati alle descritte categorie di lavoratori nel periodo di competenza di “ottobre 2023” la trasmissione dei flussi Uniemens può essere effettuata entro il 7 dicembre 2023.

Assidai: nuovo portale online per i manager che vogliono iscriversi per la prima volta al Fondo

Fino al 30 novembre 2023 è possibile comunicare al Fondo eventuali cambi di Piano Sanitario

Assidai, Fondo di assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti Aziende Industriali, ha informato i manager, quadri e consulenti, che è stata inviata specifica comunicazione relativa al Rinnovo 2024 a tutti coloro che sono iscritti ai Piani Sanitari Individuali e ai Piani Sanitari Familiari. In contemporanea ha comunicato che è online il nuovo portale Assidai dedicato ai manager, quadri e alle alte professionalità che vogliono iscriversi per la prima volta al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di emanazione Federmanager, che si prende cura dei dirigenti e delle loro famiglie nei momenti più delicati della loro vita da oltre 30 anni.
Al fine di garantire a tutti la possibilità di leggere con attenzione la comunicazione, sono stati differiti al 30 novembre 2023 i termini per comunicare al Fondo eventuali cambi di Piano Sanitario o per richieste di informazioni relative alla propria iscrizione.
I Piani Sanitari Assidai dedicati alle persone sono vari; la scelta di uno piuttosto che l’altro risiede prima di tutto in quelle che sono le esigenze e le necessità di ogni singola persona e della propria famiglia. Si precisa che le prestazioni per la non autosufficienza (Long Term Care) sono incluse in tutti i Piani Sanitari senza alcun contributo aggiuntivo.

CCNL Rai: stabilito il Premio di Risultato per il 2024

Definite le modalità di erogazione del Premio di Risultato relativamente all’esercizio 2024 per i dipendenti della Rai

E’ stato sottoscritto il 27 novembre da Rai-Radiotelevisione italiana e dalle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Libersind-Confsal il verbale di accordo che disciplina l’erogazione del Premio di Risultato relativo all’esercizio 2024 per tutti i quadri, impiegati ed operai dipendenti della Rai.
Innanzitutto, viene definito il valore teorico complessivo del Premio di Risultato pari a 1.579,27 euro lordi riferiti al 4° livello, fermo restando che presupposto per l’erogazione è il raggiungimento nel bilancio di un valore positivo.
La misura individuale del premio è determinata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:
– assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese di 3 giomi: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese superiori ai 3 giorni: riduzione di un dodicesimo del premio annuo.
La misura individuale del premio è comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell’anno solare hanno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui.
Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le ex festività soppresse, la maternità, l’allattamento, il congedo per malattia del bambino, i permessi per portatori di handicap, per donazione di sangue e midollo osseo, l’infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per terapie collegate ad uno stato di invalidità di almeno il 51%, i periodi di licenza per lutto e per matrimonio, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di legge per I’ adempimento di funzioni presso i seggi elettorali, i permessi esame.
Viene erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. Per il personale a tempo determinato che sia stato utilizzato nel corso dell’esercizio di riferimento la misura individuale per i singoli lavoratori viene determinata riproporzionando la somma massima (1.579,27 euro lordi al 4°livello) per i mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell’anno solare e valutando le assenze intervenute nello stesso anno sulla base dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
Viene specificato anche che i lavoratori con trattamento fiscale agevolato possono richiedere la conversione delle somme nella misura del 50% o del 100% dell’importo in beni e servizi inclusi nel “Piano di welfare”. 
Viene inoltre confermata la cifra a titolo di welfare pari a 250,00 euro a titolo welfare, utilizzabile sulla piattaforma informatica.

Agricoltori autonomi: implementato il Cassetto Previdenziale del Contribuente

La posizione contributiva relativa agli agricoli autonomi è stata resa disponibile nel Cassetto Previdenziale del Contribuente (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4255).

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rientra anche la realizzazione del “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” che prevede la reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l’INPS, i contribuenti del settore agricolo e i loro intermediari, estendendo agli stessi l’utilizzo del Cassetto Previdenziale del Contribuente, destinato ad accogliere gradualmente tutte le tipologie di posizioni contributive afferenti alle diverse gestioni.

 

Dopo una prima fase in cui è avvenuta la migrazione delle funzioni e delle informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, con il messaggio in oggetto l’INPS rende noto che anche per la posizione agricola autonoma è stata realizzata la medesima integrazione, per cui le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente.

 

In particolare, selezionando la posizione contributiva agricola autonoma di interesse, è possibile accedere in un unico ambiente, ai dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva di informazioni inerenti a una determinata posizione aziendale di Coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (CD/IAP) quali: dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.

 

Nella sezione “Telematizzazione” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, è possibile trasmettere le istanze relative alle richieste di rimborso, compensazioni contributive, rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensione in precedenza disponibili nella sezione “Domande Telematiche” del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi, così come le istanze che erano presenti nella sezione “Comunicazione Bidirezionale” come, ad esempio, la domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del D.L. n. 48/2023).

 

Sempre nella medesima sezione “Telematizzazione”, oltre a inserire nuove istanze, si può entrare nello storico delle domande già presentate in precedenza.

 

L’INPS ricorda poi che, per l’area agricola, sono abilitati alla funzione i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e i loro intermediari, purché provvisti di delega.

CCNL Credito: prorogato il Protocollo d’intesa a favore delle donne vittime di violenza

Prorogato per un ulteriore biennio il Protocollo d’Intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza 

Il 23 novembre 2023, successivamente al rinnovo del CCNL, Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto la proroga per un ulteriore biennio del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2019 e rinnovato il 25 novembre 2021, volto a favorire il rimborso dei crediti a favore delle donne vittime di violenza di genere.
Nello specifico, l’accordo prevede che le banche e gli intermediari finanziari aderenti possano concedere  alle donne inserite nei “percorsi di protezione” relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi.
La sospensione non determina l’applicazione di commissioni e interessi di mora per il periodo di sospensione e durante tale periodo il beneficiario può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione e comporta corrispondente l’allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Ai fini di tale richiesta, il soggetto beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
– domanda di accesso, tramite l’apposito Modulo 1, allegato al presente Protocollo;
– certificazione dell’inizio del “percorso di protezione” con l’indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.

Riconoscimento della pensione anticipata e dell’APE sociale: i chiarimenti 

Arrivano le indicazioni sul riconoscimento dell’accesso ai due istituti da parte dei lavoratori precoci e dei disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4192).

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’INPS ha fornito indicazioni sulla possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale (articolo 14, comma 3, D.L. n. 104/2020) e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, Legge n. 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Inoltre, per i precoci in stato di disoccupazione, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), Legge n. 232/2016.

In particolare, l’INPS sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme, rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della Legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Inoltre, l’articolo 1, commi 179 e 199 della Legge n. 232/2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato. Pertanto, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e di cui all’articolo 4 del D.L. n. 4/2019, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019.

Infine, l’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.

Piattaforma OMNIA IS: rilascio nuovi report

Nell’ambito dei progetti volti alla creazione della “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali” (OMNIA IS), l’INPS comunica il rilascio di report nella sezione del sito istituzionale dedicata agli Open Data (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4181).

Il progetto “Piattaforma Unica Cig (Omnia IS) – Servizi Integrati per il Monitoraggio – Step 2 – Cruscotto di Monitoraggio OMNIA IS” è stato implementato con il rilascio di report nella sezione degli Open Data.

 

All’interno di tale sezione sono stati inseriti i dati gestiti dall’Istituto relativamente ai trattamenti di integrazione salariale, categorizzati per prestazione e periodo, liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati.

 

I report sono rintracciabili seguendo il percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando le variabili disponibili per filtrare i vari report che sono distinte per argomento, fonte e periodo.

 

In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

 

I report pubblicati, a disposizione dell’utenza sono di 2 tipologie:

 

–       Storico – contenente lo storico dei dati a partire dall’anno 2020;

–       Annuale – contenente i dati dell’ultimo anno di riferimento.

 

Nello Storico si trovano i prospetti relativi al numero di domande, di lavoratori e di mensilità per regione e tipo di intervento relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Nella seconda tipologia di report rientrano i seguenti prospetti:

 

– Report Annuale. Numero Domande per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
– Report Annuale. Numero Lavoratori per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
– Report Annuale. Numero Mensilità per regione e tipo di intervento. Anno 2022.

 

Ciascuno dei suddetti report contiene un dataset in merito al numero di domande autorizzate, al numero di lavoratori pagati (pagamento diretto) e al numero di mensilità pagate (pagamento diretto).

 

Le informazioni mostrate sono classificate in base all’anno, al mese, alla regione e alla tipologia di intervento di integrazione salariale.

CCNL Scuole Materne Fism: con il mese di dicembre, erogato il welfare contrattuale

Corrisposta la somma di 200,00 euro a titolo di welfare per il personale di settore

Il CCNL Scuole Materne Fism, sottoscritto in data 1° marzo 2023 tra Fism, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola Rua e Snals-Confsal, applicato al personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli Enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism, prevede all’art. 45 denominato “Welfare contrattuale”, che per l’anno in corso, vengono erogati a favore di ciascun dipendente, strumenti di welfare nella misura di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Tali valori sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del Tfr.
Possono fruire del welfare i lavoratori che, superato il periodo di prova, ed in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato con almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun annualità (ossia 1° gennaio-31 dicembre). Viene escluso da tale fruizione, tutto il personale in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre-31 dicembre di ciascun anno.
Altresì i suddetti valori vengono poi riproporzionati per i lavoratori assunti a tempo parziale comprendendo costi fiscali o contributivi.
II welfare maturato viene inoltre riconosciuto una sola volta e nel periodo di competenza, aggiungendosi ad offerte di beni e servizi riconosciuti dalla disciplina.
Da ultimo si comunica che, il personale ha la facoltà di destinare annualmente il welfare o parte di questo, al Fondo di Previdenza Complementare Espero, secondo le modalità previste, fermo restando che, il costo massimo a carico dell’Istituto non può essere maggiore dell’importo di 200,00 euro per l’anno corrente.

 

 

CCNL Credito: siglato il rinnovo



Importanti novità economiche e normative per il personale di settore


In data 23 novembre 2023 Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per rinnovare il CCNL Credito applicato ai Quadri direttivi ed ai dipendenti delle aziende operanti nel settore creditizio, finanziario e strumentale.
Di seguito si enunciano le principali novità.
In merito alla parte economica è previsto un aumento salariale medio mensile pari a 450,00 euro dal mese di dicembre, nonché l’erogazione di arretrati corrispondenti al periodo incluso tra luglio e novembre 2023 con una media pari a 1.250,00 euro, ed il ripristino della base di computo del Tfr a far data dal 1° luglio 2023.
L’incremento contrattuale summenzionato viene elargito in quattro quote così suddivise: la prima di 250,00 euro prevista nel mese di dicembre; la seconda di 100,00 euro nel mese di settembre 2024; la terza pari a 50,00 euro prevista a giugno 2025 e l’ultima di 35,00 euro a marzo 2026. Altresì, si rileva che, l’aumento influisce positivamente anche sulla tredicesima mensilità.
Nella tabella sottostante, vengono riportati gli aumenti mensili stipendiali.








































































Livelli 01/07/2023 01/09/2024 01/06/2025 01/03/2026 Totale
QD 4° Livello 335,92 134,37 67,18 47,03 584,50
QD 3° Livello 291,88 116,75 58,38 40,86 507,87
QD 2° Livello 277,07 110,83 55,41 38,79 482,10
QD 1° Livello 264,07 105,63 52,81 36,97 459,48
3a Area 4° Livello 250,00 100,00 50,00 35,00 435,00
3a Area 3° Livello 215,68 86,27 43,14 30,20 375,29
3a Area 2° Livello 203,75 81,50 40,75 28,53 354,53
3a Area 1° Livello 193,32 77,33 38,66 27,06 336,37
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 174,79 69,92 34,96 24,47 304,14

Gli importi corrispondenti all’Una Tantum e validi per il periodo 1° luglio 2023-30 novembre 2023, vengono elargiti come indicato nella tabella di seguito illustrata.
































Livelli Una Tantum
QD 4° Livello 1.679,60
QD 3° Livello 1.459,40
QD 2° Livello 1.385,35
QD 1° Livello 1.320,35
3a Area 4° Livello 1.250,00
3a Area 3° Livello 1.078,40
3a Area 2° Livello 1.018,75
3a Area 1° Livello 966,60
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 873,95

Il suddetto emolumento spetta al personale di settore in servizio alla data di stipula del Verbale di Accordo; versato pro quota in ragione del servizio prestato dal dipendente nel medesimo periodo e ridotto in caso di lavoro a tempo parziale. Inoltre, non è utilizzato ai fini dei vari istituti contrattuali, tranne che per il Tfr ed i trattamenti di quiescenza e previdenza aziendale.
Per quanto riguarda il Tfr, la quota corrispondente viene ricalcolata in conseguenza a quanto previsto nel Verbale di Accordo, applicandosi pertanto al personale in forza alla data di stipula.
Di seguito si riportano gli importi mensili calcolati per tredici mensilità ed in vigore dal 1° luglio 2023.




















































Livelli Minimi Scatti di anzianità Importo ex ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello 4.911,48 95,31 14,30
QD 3° Livello 4.180,89 95,31 14,30
QD 2° Livello 3.760,45 41,55 7,99
QD 1° Livello 3.547,80 41,55 7,99
3a Area 4° Livello 3.156,90 41,55 7,99
3a Area 3° Livello 2.899,88 41,55 7,99
3a Area 2° Livello 2.739,63 41,55 7,99
3a Area 1° Livello 2.599,29 41,55 7,99
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 2.350,10 29,07 5,59

Circa la parte normativa, tra le novità principali, si indicano:
– la riduzione dell’orario di lavoro a 37 ore settimanali e 30 minuti, dando così ai dipendenti la possibilità di conciliare i tempi vita-lavoro;
– viene ampliata la centralità della formazione al fine di favorire la crescita umana e professionale del personale di settore;
– si dà valore alle pari opportunità ed inclusione, dando particolare attenzione alla tematica relativa alle diversità, alla tutela delle donne, alle molestie sul luogo di lavoro e violenza di genere, alla maternità a rischio, al comporto ed alla malattia;
– viene favorita l’occupazione tramite il Fondo di Solidarietà di Settore ed il Fondo per l’Occupazione, al fine di promuovere le nuove assunzioni mediante anche il passaggio al part-time del personale a cui mancano tre anni alla pensione o all’esodo. Altresì viene previsto un contributo economico pari a 3.500,00 euro nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne, disabili, disoccupati fino a 36 anni, nonché persone residenti nelle regioni del Mezzogiorno;
– la partecipazione del personale di comparto alle dinamiche aziendali, con la gestione delle modalità a cura delle singole imprese;
– forte impegno per contrastare le pressioni commerciali;
– maggiore attenzione alla tematica riguardante la salute dei dipendenti, dando maggior riguardo allo stress da lavoro correlato, e di conseguenza, rafforzando ed ampliando l’azione della Commissione nazionale sicurezza;
– da ultimo, il rafforzamento della gestione dei processi aziendali, della Cabina di Regia nazionale ed il potenziamento delle Commissioni e degli Organismi Bilaterali, rivolgendo lo sguardo alla contrattazione di primo e secondo livello.

Assunzione giovani: fruizione dell’esonero contributivo in caso di riqualificazione coattiva del rapporto

Il datore di lavoro che, in buona fede, assume un giovane lavoratore titolare di rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo, può legittimamente fruire degli esoneri contributivi (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4178).

Come noto, la Legge di bilancio 2018 ha introdotto un esonero contributivo che spetta ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

 

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile, sono stati previsti esoneri cosiddetti “sperimentali” per l’occupazione giovanile anche dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 10, Legge n. 178/2020) e dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 297, Legge n. 197/2022).

 

Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro costituisce presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità anche dei predetti esoneri, ciò in virtù del rinvio operato dal legislatore, in relazione agli stessi, alla disciplina prevista per l’esonero cosiddetto “strutturale” per l’occupazione giovanile introdotto dalla citata Legge di bilancio 2018.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dell’ipotesi di riconoscibilità di un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato, laddove l’assunzione stessa non rappresenti una libera determinazione del datore di lavoro, bensì consegua alla riqualificazione coattiva di un rapporto originariamente instaurato secondo altra forma.

 

Infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (interpello n. 2/2016) ha stabilito che non è possibile fruire dello sgravio contributivo in argomento, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo, ciò in considerazione del fatto che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge.

 

La suddetta preclusione, pertanto, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. 

 

L’INPS chiarisce in proposito che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.

 

In presenza della buona fede al momento dell’assunzione, dunque, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che assume il giovane.

 

Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione, né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.