Verranno attivati, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di flexible benefits del valore di 140,00 euro
Le aziende attivano, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di flexible benefits del valore di 140,00 euro per l’anno 2023, da utilizzare entro il 30 Novembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende. Il suddetto valore è onnicomprensivo ed espressamente escluso dalla base di calcolo del TFR. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 Ottobre sempre di ogni anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio- 31 dicembre di ciascun anno. Detto valore non è riproporzionabile per i lavoratori part-time ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Quanto previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
La specifica regolamentazione per un utilizzo diretto ed esigibile in materia di welfare da parte delle aziende e dei lavoratori, ai quali viene applicato il CCNL, viene conferita all’ente bilaterale E.Bi.Gen. Al fine di dotare le aziende ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico per l’utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, l’E.Bi.Gen. procede ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per l’erogazione di beni e servizi con finalità di educazione, d’istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.
Prevista inoltre la possibilità di destinare i valori di welfare di anno in anno al Fondo di previdenza complementare individuato dalle Parti secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come la destinazione dei suddetti valori al sistema di Assistenza Sanitaria, secondo direttive e linee operative successivamente definite. In caso di destinazione totale da parte del lavoratore della quota annuale di Welfare a favore del Sistema di Assistenza Sanitaria, il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare la quota annuale di 140,00 euro.