Differenze dati incassi telematici e dati fatture e corrispettivi trasmessi: promozione ravvedimento

In arrivo le lettere dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA al fine di promuovere la regolarizzazione delle differenze emerse tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 ottobre 2023, n. 352652).

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente;

  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

In particolare, l’Agenzia rende disponibili tali informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, consentendo al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

 

Nel dettaglio, i dati messi a disposizione del contribuente sono:

– codice fiscale, denominazionecognome e nome del contribuente;

– numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;

– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

– descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse eo dai corrispettivi trasmessi telematicamente;

– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

– istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

– modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Per segnare tali discrepanze, le Entrate trasmettono una comunicazione, contenente le suddette informazioni, al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabile anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia denominata “Cassetto fiscale”, nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.

 

In questa sezione sono resi disponibili:

a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;

b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;

c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dell’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;

d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;

e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

 

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

In base al disposto dell’articolo 4 del D.L. n. 131/2023, inoltre, i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento, perfezionandolo entro il 15 dicembre 2023, anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.