Fornite precisazioni circa il trattamento fiscale applicabile alla cessione dei gas dispositivi medici ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Agenzia delle entrate – Risposta 27 settembre 2022, n. 474).
Nel caso di specie, la società formula un quesito di carattere interpretativo in ordine al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle cessioni di ” gas dispositivi medici” (Azoto liquido DM; Carbonio diossido DM; Miscele di gas DM; Argon DM) prodotti e distribuiti dalla stessa istante e, in particolare, alla riconducibilità di detti prodotti tra i “gas per uso terapeutico” soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota del 4 per cento di cui al n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto IVA).
Al riguardo, l’Agenzia fa presente che con la risoluzione n. 55/E del 22 giugno 2010, ha avuto modo di precisare che i “gas medicinali” rientranti nella categoria dei medicinali ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2006 sono da considerarsi ” gas per uso terapeutico” cui si applica l’aliquota IVA ridotta al 4 per cento.
È il caso di evidenziare che gli elementi istruttori di carattere tecnico, posti alla base di siffatta assimilazione, sono stati forniti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (i.e. AIFA), interpellata, illo tempore, dalla scrivente in qualità di autorità competente in materia.
Quanto ai “gas dispositivi medici” oggetto dell’istanza in trattazione, la qualificazione degli stessi nell’ambito della categoria dei gas di cui al n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, comporta una verifica circa la natura/finalità terapeutica degli stessi da effettuarsi sulla base di accertamenti tecnici che, in quanto tali, esulano dalle competenze della scrivente.
In particolare, l’assimilazione, per natura e finalità d’uso, dei gas dispositivi medici ai “gas medicinali” (i.e. gas per uso terapeutico) implica una verifica di elementi fattuali e di carattere tecnico non di competenza dell’amministrazione finanziaria che non può essere esperita in sede di risposta ad istanza di interpello. Pertanto, qualora la riconducibilità dei gas dispositivi medici oggetto dell’istanza ai gas terapeutici contemplati al più volte citato n. 32) della Tabella A parte II del decreto IVA risulti suffragata da adeguati elementi tecnici, la società potrà applicare l’aliquota del 4 per cento prevista dalla menzionata norma.