Pubblicata nella G.U. 22 aprile 2022, n. 94, la Legge 01 aprile 2022, n. 30 recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agro-alimentari di origine locale.
Per piccole produzioni locali (PPL) si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda, destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
Per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall’azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.
Le aziende PPL sono identificate con apposito logo che deve essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati oppure all’interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, e deve essere pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti.
La vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL e il consumo immediato possono avvenire:
– presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo;
– nell’ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo;
– negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.
La produzione e la commercializzazione dei prodotti PPL deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti dell’igiene sui prodotti alimentari e di quelle specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
I locali già registrati sono ritenuti conformi per l’attività sui prodotti PPL.
Possono essere istituiti corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL, da svolgersi nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l’attività dell’azienda. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro 15 mesi dalla registrazione dell’attività e in ogni caso prima dell’avvio delle lavorazioni, a meno che l’operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell’autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.
L’imprenditore che immette sul mercato prodotti qualificandoli erroneamente come PPL è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. In tal caso, in caso di utilizzo del logo è disposta altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del logo stesso per un periodo da 1 a 3 mesi e in caso di reiterazione della violazione la revoca della licenza d’uso del logo.