Rischio calore 2024: vigilanza straordinaria 

L’Ispettorato nazionale del lavoro – con nota n. 5752/2024 – ha reso noto l’avvio di attività di vigilanza straordinaria, nel corso del periodo estivo, per la verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio, vale a dire il settore agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale), considerate le condizioni climatiche e l’aumento del rischio infortunistico nei casi di esposizione eccessiva allo stress termico. 

Le ispezioni, come da intese con il Comando Carabinieri per la Tutela lavoro, potranno essere effettuate in gruppi ispettivi a composizione mista con la partecipazione del personale civile ispettivo tecnico e i componenti dei NIL. I NIL potranno contattare i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri al fine di ottenere eventuale supporto nello svolgimento della presente vigilanza.

Nel settore agricolo, florovivaistico ed edile, in ragione della valutazione del rischio “microclima”, si ritiene debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono provocare importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

L’Ispettorato, inoltre, ricorda che le Ordinanze regionali in materia rafforzano l’obbligo in capo al datore di lavoro di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico, prevedendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor, in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio evidenzia un livello di rischio “ALTO”, disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell’attività lavorativa.

Durante lo svolgimento dell’attività ispettiva – in considerazione del settore di intervento – si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

Qualora in sede di ispezione si riscontri l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione necessarie, si procede ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo decreto legislativo, nonché a impartire un ordine di Polizia Giudiziaria con la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure in grado di evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione. Qualora durante l’accesso ispettivo risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio suddetto, non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto (ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nei cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza. Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere.

Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione; se tale carenza è invece riscontrata nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro per non aver curato la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza.

Nei casi in cui è presente un’impresa affidataria dovrà anche essere accertata la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione. Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto  per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.